Cassazione Penale, Sentenza n. 155/2022 del 10/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna per reati edilizi e paesaggistici (d.P.R. n.380/2001 e d.lgs. 42/2004). Ha articolato tre motivi principali: (1) violazione di legge per presunta affermazione di responsabilità basata su deduzioni e non su prove certe; (2) mancata assunzione di prova decisiva per non aver disposto in appello l'esame di un teste indicato dalla difesa; (3) nullità della procedura per mancata presentazione delle conclusioni scritte della Procura Generale e mancato avviso dell'adozione del provvedimento all'udienza, richiamando disposizioni del d.l. 149/2020. In motivi aggiunti è stata anche dedotta l'estinzione dei reati per prescrizione e chiesta la declaratoria di estinzione senza rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico per mancata, adeguata contestazione argomentata delle ragioni del giudice di merito (violazione dell'art. 581 c.p.p.). Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: la rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale e la Corte territoriale ha motivato adeguatamente la non necessità dell'esame del teste indicato, ritenendo l'istruttoria di primo grado completa. Il terzo motivo è parimenti manifestamente infondato perché dagli atti risultava che l'appello era stato discusso in udienza con le parti presenti e con conclusioni rese oralmente, non essendo pertanto applicabili le censure relative alla trattazione scritta. Per effetto dell'inammissibilità non è stata possibile valutare le eccezioni di estinzione per prescrizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; la Corte ha inoltre disposto la comunicazione all'ufficio tecnico ai sensi dell'art. 101 d.lgs. 380/2001.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico edilizia)
art. 44 lett. c), art. 64, art. 71, art. 65 e 72, art. 93 e 95
Norme sostanziali richiamate per la contestazione di abusi edilizi: sono le fattispecie che hanno formato oggetto dell'imputazione nei giudizi di merito
d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali)
Norma sostanziale contestata relativa a interventi su beni paesaggistici o culturali senza necessaria autorizzazione
cod. proc. pen.
Stabilisce la necessità di una critica argomentata nei motivi di ricorso per cassazione: il vizio di aspecificità porta all'inammissibilità quando il motivo non confronta specificamente le argomentazioni del giudice di merito
cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. c)
Richiamato in tema di inammissibilità per aspecificità: la mancata correlazione tra le ragioni del ricorso e le motivazioni impugnate comporta l'inammissibilità
cod. proc. pen.
Riferito in relazione alla richiesta di esame di un teste in appello: disciplina le modalità di assunzione della prova testimoniale e la possibilità di richiederne l'ammissione
d.l. 137/2020 conv. in L. 176/2020
Consente in specifiche ipotesi di procedere in camera di consiglio senza la presenza delle parti; qui è richiamato per giustificare la trattazione del procedimento
d.l. 149/2020
Norme processuali eccezionali su forme di trattazione e conclusioni scritte; il ricorrente aveva invocato la loro violazione, ma la Corte ha accertato dagli atti che il giudizio d'appello si svolse in udienza con conclusioni orali
cod. proc. pen.
Riguarda cause di estinzione della punibilità (es. prescrizione); la Corte afferma che l'inammissibilità del ricorso impedisce la loro valutazione in cassazione
cod. proc. pen.
Consente l'imposizione di una sanzione pecuniaria in caso di condanna alle spese per ricorso inammissibile, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
d.lgs. n. 380/2001
Prevede comunicazioni all'ufficio tecnico competenti; la Corte ha disposto l'adempimento a fini amministrativi o di accertamento tecnico
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontare puntualmente le argomentazioni del giudice di merito; l'assenza di tale correlazione rende il ricorso inammissibile
- La rinnovazione dell'istruttoria in sede di appello è eccezionale: va chiesta e motivata come indispensabile o giustificata da impedimenti/nuove prove; il giudice d'appello può rigettare la richiesta se l'istruttoria di primo grado è considerata completa
- Le censure procedurali legate alla forma (es. obbligo di trattazione scritta o conclusioni scritte) vanno valutate con riferimento al concreto svolgimento del processo; se dagli atti risulta discussione orale, tali vizi non sono comprovati
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non può esaminare cause estintive della punibilità (come la prescrizione) perché manca un valido rapporto di impugnazione
- Il ricorrente che propone ricorso in Cassazione rischia condanna alle spese e sanzione pecuniaria se il ricorso è inammissibile, salvo dimostrare l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
- Quando si impugna una condanna basata su valutazioni probatorie, è necessario criticare concretamente le motivazioni di fatto e le ragioni che hanno condotto il giudice a ritenere le prove complete e conclusive
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