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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24834/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico creditore)

La controversia

Una società ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello che aveva rigettato il reclamo contro la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale pronunciata dal Tribunale su istanza di un Comune. La Corte territoriale aveva ritenuto non provati gli asseriti piani di rateizzazione dei debiti fiscali e tributari e aveva accertato l’esistenza di debiti scaduti e non pagati superiori a 300.000 euro, reputando evidente lo stato di insolvenza. Aveva inoltre escluso che la società avesse dimostrato di essere un’impresa minore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, considerando inidonei i bilanci prodotti perché non depositati, privi del verbale di approvazione e inattendibili anche quanto alle poste debitorie. La società ha proposto cinque motivi: violazione dell’art. 19 d.P.R. 602/1973 per il mancato esame degli accordi e delle rateizzazioni con l’amministrazione finanziaria e il Comune; violazione degli artt. 2, comma 1, lett. c), e 121 CCII per il mancato riconoscimento del mancato superamento delle soglie dimensionali; violazione degli artt. 74 e seguenti CCII e omesso esame della domanda di concordato minore; omessa o insufficiente motivazione sull’esistenza dello stato di insolvenza, assumendo l’assenza di altri creditori e di procedure esecutive; violazione dell’art. 1185 c.c. quanto all’esigibilità dei crediti rateizzati. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso complessivamente inammissibile: i primi, secondo, terzo e quinto motivi non indicavano specificamente il contenuto degli atti e documenti richiamati, quali piani di rateizzazione, bilanci e domanda di concordato minore, né la loro collocazione negli atti del giudizio di merito; il terzo e il quinto motivo cumulavano inoltre genericamente censure eterogenee. Il quarto e il quinto motivo tendevano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove in ordine allo stato di insolvenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che il requisito di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione impone di indicare puntualmente il contenuto degli atti e documenti sui quali le censure si fondano e la loro presenza nel giudizio di merito, senza necessità di una trascrizione integrale ma con indicazione almeno sintetica e funzionale. Tale onere non è stato assolto con riguardo ai piani di rateizzazione, ai bilanci e alla domanda di concordato minore. Ha inoltre rilevato che la domanda di concordato minore, proposta successivamente all’istanza di liquidazione giudiziale, non impedisce la liquidazione quando lo strumento negoziale sia inammissibile; nel caso concreto, l’inammissibilità risultava dal mancato accertamento del presupposto soggettivo dell’impresa sottosoglia e non erano state neppure specificate le modalità e i tempi di presentazione della domanda, da proporre entro la prima udienza del procedimento di liquidazione giudiziale. Le doglianze sullo stato di insolvenza sono state ritenute dirette a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito, non consentito in sede di legittimità, a fronte di una motivazione ritenuta giuridicamente corretta e non viziata dall’omesso esame di fatti decisivi. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché il controricorso del Comune era inammissibile per tardivo deposito: essendo stato notificato il ricorso il 6 agosto 2024, il termine di quaranta giorni, non soggetto a sospensione feriale nei procedimenti disciplinati dal CCII, scadeva il 16 settembre 2024, mentre il deposito era avvenuto il 9 ottobre 2024. È stato posto a carico della ricorrente l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. 602/1973

    Richiamato dalla ricorrente in relazione agli accordi e alle rateizzazioni dei debiti fiscali; la Corte non ha esaminato nel merito la censura per difetto di specificità.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Individua i vizi denunciati dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure o perché generiche e cumulativamente formulate o perché dirette a una nuova valutazione del fatto.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Impone, quale corollario della specificità del ricorso, l’indicazione puntuale del contenuto degli atti e documenti richiamati e della loro presenza negli atti del giudizio di merito.

  • art. 2, comma 1, lett. c), CCII

    Richiamato in relazione alla qualifica di impresa minore e alle soglie dimensionali rilevanti per l’assoggettabilità alla liquidazione giudiziale.

  • art. 121 CCII

    Richiamato in relazione ai presupposti della liquidazione giudiziale e alla contestazione del loro accertamento.

  • art. 7, comma 3, CCII

    Consente al tribunale di procedere alla liquidazione giudiziale quando la domanda diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti negoziali è inammissibile.

  • artt. 74 e seguenti CCII

    Richiamati in relazione alla procedura di concordato minore; la Corte ha ritenuto comunque inammissibile la relativa censura per genericità e ha rilevato l’assenza del presupposto soggettivo dell’impresa sottosoglia.

  • art. 40, comma 10, CCII

    Prevede che la domanda debba essere presentata entro la prima udienza del procedimento di liquidazione giudiziale; la ricorrente non aveva specificato il rispetto di tale termine e le modalità di presentazione.

  • art. 1185 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sull’esigibilità dei crediti oggetto di rateizzazione; la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e per il suo contenuto sostanzialmente meritale.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire deve farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso

    Fissa il termine di quaranta giorni per il deposito del controricorso; nel caso concreto il termine è stato calcolato senza sospensione feriale.

  • art. 9, comma 1, CCII

    La sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente

    Esclude la sospensione feriale nei procedimenti disciplinati dal CCII, con applicazione anche al termine per il deposito del controricorso nel procedimento relativo alla liquidazione giudiziale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il requisito di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione non richiede la trascrizione integrale degli atti e documenti richiamati, ma impone almeno l’indicazione puntuale del loro contenuto, per la parte funzionale alla censura, e della loro presenza negli atti del giudizio di merito.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che richiami genericamente documenti decisivi, senza riportarne neppure sinteticamente il contenuto rilevante e senza indicarne la collocazione nel fascicolo o negli atti del giudizio di merito.
  • È inammissibile la tecnica espositiva che cumuli nello stesso motivo censure eterogenee, quali errores in iudicando e vizi motivazionali, trasferendo alla Corte di cassazione il compito di individuare e separare le singole doglianze.
  • La presentazione di una domanda diretta alla regolazione negoziale della crisi non impedisce l’apertura della liquidazione giudiziale quando la domanda sia inammissibile e ricorrano gli altri presupposti di legge.
  • La domanda di concordato minore è inammissibile se manca il presupposto soggettivo dell’impresa sottosoglia; inoltre, nel procedimento di liquidazione giudiziale, deve essere presentata entro la prima udienza, con modalità che devono essere specificamente dedotte quando rilevino ai fini dell’impugnazione.
  • L’accertamento dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione giuridicamente corretta e non viziata dall’omesso esame di fatti realmente decisivi; non può essere sostituito da una nuova valutazione delle prove.
  • Nei procedimenti disciplinati dal CCII non opera la sospensione feriale dei termini, salvo diversa previsione del codice; tale regola si applica anche al termine per il deposito del controricorso nel giudizio di cassazione relativo alla liquidazione giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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