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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24842/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coeredi)

La controversia

Il coniuge superstite ha convenuto dinanzi al Tribunale di Milano la madre e i fratelli della defunta per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria, la divisione giudiziale e l'accertamento di un proprio credito verso la massa ereditaria. I convenuti, costituitisi tardivamente, hanno dedotto che nell'asse ereditario dovesse essere inclusa una partecipazione pari al 25% del capitale di una società, già appartenuta alla defunta. Successivamente hanno promosso dinanzi al Tribunale di Roma un giudizio contro il coniuge superstite, altri soci e la società, chiedendo l'accertamento della nullità, inefficacia o simulazione degli atti con i quali i soci superstiti avevano riscattato o acquisito la partecipazione della defunta, sostenendo che tali atti fossero stati compiuti in violazione dello statuto sociale e delle disposizioni applicabili. Nel giudizio di divisione i convenuti hanno quindi chiesto la sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., assumendo che la definizione della titolarità e della sorte della partecipazione societaria fosse logicamente e giuridicamente pregiudiziale alla determinazione dell'attivo ereditario. Il Tribunale di Milano ha disposto la sospensione. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento con regolamento di competenza, deducendo, con il primo motivo, che l'indicazione della partecipazione nell'asse ereditario integrasse una domanda riconvenzionale tardiva, soggetta alle preclusioni dell'art. 167 c.p.c., e che i convenuti fossero decaduti dal proporla. Con il secondo motivo ha sostenuto che non ricorressero i presupposti della sospensione necessaria, poiché sarebbe stata possibile una divisione parziale senza rischio di conflitto tra giudicati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sospensione del giudizio divisionale. Ha ritenuto che l'indicazione dei beni da comprendere nell'asse ereditario non costituisca un'eccezione in senso stretto o una domanda riconvenzionale autonoma, ma una precisazione dell'unitaria domanda di scioglimento della comunione, effettuabile anche dal condividente che non abbia inizialmente indicato il bene, purché nel rispetto delle preclusioni applicabili alla precisazione o integrazione della domanda. Ha poi affermato che tra il giudizio di divisione e quello volto ad accertare l'appartenenza alla massa ereditaria della partecipazione societaria sussiste un rapporto di pregiudizialità tecnica: la divisione presuppone infatti l'accertamento dei beni appartenenti alla comunione e la pronuncia sul giudizio pregiudicante può incidere sulla composizione dell'asse e determinare il rischio di giudicati contraddittori. La sospensione ex art. 295 c.p.c. è stata pertanto ritenuta corretta, trattandosi di giudizi entrambi pendenti in primo grado. La Corte ha precisato che, dopo la definizione della causa pregiudicante con sentenza non passata in giudicato, il giudice della causa dipendente potrà conformarsi alla decisione e riassumere il procedimento, mantenere la sospensione mediante il potere facoltativo previsto dall'art. 337, comma 2, c.p.c., oppure decidere diversamente sulla base di una valutazione prognostica circa la possibile riforma o cassazione della sentenza. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale; è stato inoltre dichiarato sussistente, ove dovuto, l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 713 c.c.

    Richiamato quale fondamento della domanda di scioglimento della comunione ereditaria.

  • art. 784 c.p.c.

    Richiamato quale disposizione processuale relativa al giudizio di divisione.

  • art. 295 c.p.c.

    Consente la sospensione necessaria della causa dipendente quando la decisione dipende da quella di altra causa pregiudiziale; la Corte lo applica al rapporto tra giudizio di divisione e giudizio sull'appartenenza di un bene alla comunione ereditaria, limitandone l'operatività alla pendenza della causa pregiudicante in primo grado.

  • art. 167 c.p.c.

    Le preclusioni previste per le eccezioni in senso stretto non si applicano all'indicazione di un bene da includere nell'asse ereditario, qualificata come precisazione dell'unitaria domanda di divisione e non come domanda riconvenzionale autonoma.

  • art. 337 c.p.c.

    Dopo la definizione della causa pregiudicante con sentenza non passata in giudicato, consente al giudice della causa dipendente di mantenere facoltativamente la sospensione, in alternativa alla conformazione alla decisione o alla prosecuzione con eventuale decisione difforme sulla base di una valutazione prognostica.

  • art. 336 c.p.c.

    Richiamato quale disciplina applicabile all'eventuale conflitto sopravvenuto tra giudicati.

  • art. 785 c.p.c.

    Richiamato per distinguere la fase dichiarativa del giudizio di divisione e la stabilità dell'ordinanza o della sentenza sul diritto allo scioglimento della comunione.

  • art. 789 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla non impugnabilità dell'ordinanza conclusiva del procedimento divisionale in caso di mancata contestazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale fondamento costituzionale dell'interpretazione volta a limitare le sospensioni necessarie e ad assicurare la ragionevole durata del processo.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato quale parametro sovranazionale della ragionevole durata del processo e dell'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sulla sospensione.

  • art. 13 D.P.R. 115/2002

    Impone, ove dovuto, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di divisione ereditaria, l'indicazione di un bene come appartenente all'asse non costituisce, di per sé, un'eccezione in senso stretto né una domanda riconvenzionale autonoma, ma una precisazione dell'unitaria domanda di scioglimento della comunione; essa è quindi ammissibile anche se formulata dal convenuto, purché entro i termini delle preclusioni relative alla precisazione o integrazione della domanda.
  • Il giudizio di divisione presuppone l'accertamento dei beni appartenenti alla comunione. Di conseguenza, la causa avente a oggetto l'accertamento dell'appartenenza di un bene alla comunione ereditaria o a un diverso soggetto presenta, rispetto al giudizio divisionale, un rapporto di pregiudizialità tecnica quando la relativa decisione sia idonea a determinare la composizione dell'asse e a influire sull'esito della divisione.
  • Quando la causa pregiudicante e quella dipendente pendono entrambe in primo grado e la decisione della prima è necessaria per stabilire i beni da dividere, la causa dipendente deve essere sospesa ai sensi dell'art. 295 c.p.c.; la possibilità astratta di una divisione parziale non esclude la sospensione se permane il rischio di giudicati contraddittori.
  • Una volta definita la causa pregiudicante con sentenza non passata in giudicato, la sospensione necessaria non opera automaticamente: il giudice della causa dipendente può conformarsi alla sentenza e proseguire il giudizio, mantenere la quiescenza mediante la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., oppure decidere diversamente sulla base di una ragionevole prognosi di riforma o cassazione della sentenza pregiudicante.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImpugnazioniPartecipazioni sociali
RamiSuccessioniProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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