Cassazione Civile, Ordinanza n. 24835/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia trae origine dalla sentenza con cui il Tribunale aveva accertato lo stato di insolvenza della banca, già sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, su istanza del commissario liquidatore. Il presidente del consiglio di amministrazione aveva proposto reclamo, sostenendo che il procedimento fosse nullo perché non era stato notificato anche all'amministratore delegato, il quale, secondo la prospettazione del ricorrente, avrebbe condiviso il potere di rappresentanza legale della banca. La Corte d'Appello aveva rigettato il reclamo, ritenendo corretta l'audizione del solo presidente del consiglio di amministrazione, individuato dallo statuto come titolare della rappresentanza legale generale. La Corte territoriale aveva inoltre ritenuto sussistente lo stato di insolvenza sulla base dello stato passivo, delle rettifiche operate dal commissario liquidatore, del patrimonio netto negativo e della svalutazione di specifiche attività, tra cui titoli e crediti verso una società in crisi. Il primo motivo di ricorso denunciava la violazione dell'art. 82, comma 2, TUB e dell'art. 2384 c.c., nonché la nullità del procedimento e della sentenza, per omessa convocazione dell'amministratore delegato quale cessato rappresentante legale. Il secondo motivo denunciava la violazione delle norme in materia di insolvenza bancaria e concorsuale, sostenendo che la Corte d'Appello avesse fatto coincidere l'insolvenza con il mero deficit patrimoniale, anziché con l'incapacità di adempiere le obbligazioni dell'impresa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., poiché la decisione impugnata era conforme al consolidato orientamento della Corte. L'art. 82, comma 2, TUB richiede l'instaurazione del contraddittorio nei confronti dei cessati rappresentanti legali della banca, ossia dell'organo che aveva la rappresentanza legale al momento dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa e che poteva validamente interloquire sulle vicende rilevanti. Nel caso concreto, lo statuto attribuiva la rappresentanza legale generale al presidente del consiglio di amministrazione; l'amministratore delegato aveva invece poteri limitati agli atti di gestione delegati e non risultava titolare della rappresentanza generale né al momento dell'apertura della procedura né nel momento in cui sarebbe maturata l'insolvenza. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente inammissibile perché non si confrontava con la motivazione effettiva della sentenza impugnata: la Corte d'Appello non aveva identificato l'insolvenza con il solo deficit patrimoniale, ma l'aveva correttamente individuata nell'impotenza funzionale e non transitoria a soddisfare le obbligazioni dell'impresa, desunta dal venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie per l'esercizio dell'attività bancaria. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, poiché la procedura intimata non aveva svolto difese. È stato disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 82, comma 2, d.lgs. 385/1993 (TUB)
Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova in stato di insolvenza al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l'insolvenza non è stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale ... sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio.
Il contraddittorio deve essere instaurato nei confronti dei rappresentanti legali della banca al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, purché titolari della rappresentanza legale generale e in grado di interloquire sulle vicende rilevanti ai fini dell'insolvenza.
Il potere di rappresentanza è generale... Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.
La disposizione è richiamata con riguardo alla distinzione tra potere di rappresentanza generale e poteri gestori limitati attribuiti a un amministratore delegato.
art. 80, comma 5, d.lgs. 385/1993 (TUB)
Ogni organo amministrativo della banca cessa le proprie funzioni.
La cessazione degli organi della banca con l'apertura della liquidazione coatta amministrativa individua il momento rispetto al quale devono essere considerati i cessati rappresentanti legali ai fini dell'art. 82, comma 2, TUB.
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 14/2019 (CCII)
La nozione di insolvenza è individuata nell'impotenza funzionale, non transitoria, a soddisfare regolarmente le obbligazioni inerenti all'impresa.
art. 5 del r.d. 267/1942 (legge fallimentare)
La disposizione è richiamata quale parametro corrispondente alla nozione di insolvenza applicabile alla fattispecie.
Richiamato dal ricorrente tra le norme relative alla nozione di insolvenza dell'impresa bancaria; la Corte non ne svolge un'autonoma interpretazione.
art. 298 d.lgs. 14/2019 (CCII)
Richiamato dall'art. 82, comma 2, TUB quanto all'applicazione delle disposizioni procedurali sull'accertamento dello stato di insolvenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Individua il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto dedotto con entrambi i motivi.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la denuncia di nullità del procedimento e della sentenza.
Ha fondato la declaratoria di inammissibilità del primo motivo, in quanto la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza della Corte e le argomentazioni del ricorso non giustificavano un mutamento dell'orientamento.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Impone, in caso di declaratoria di inammissibilità, l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento giudiziario dello stato di insolvenza di una banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, il contraddittorio deve essere instaurato nei confronti dei soggetti che rivestivano la rappresentanza legale generale della banca al momento dell'apertura della procedura, quando erano in grado di interloquire sulle vicende rilevanti ai fini dell'insolvenza.
- La previsione dell'art. 82, comma 2, TUB relativa ai "cessati rappresentanti legali" non impone la convocazione di ogni amministratore o delegato dotato di limitati poteri gestori, se lo statuto attribuisce la rappresentanza legale generale a un diverso organo o soggetto.
- Ai fini dell'accertamento dell'insolvenza bancaria, lo stato di insolvenza non coincide con il mero deficit patrimoniale, ma consiste nell'impotenza funzionale e non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa, risultante dal venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie per l'esercizio dell'attività.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando censura una ratio decidendi diversa da quella effettivamente posta a fondamento della decisione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 ago 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24832/2026 del 28/08/2026
- ordinanza_civile · 28 ago 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24833/2026 del 28/08/2026
- ordinanza_civile · 28 ago 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24834/2026 del 28/08/2026
- ordinanza_civile · 28 ago 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24840/2026 del 28/08/2026
- ordinanza_civile · 28 ago 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24841/2026 del 28/08/2026
- ordinanza_civile · 28 ago 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24842/2026 del 28/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →