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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24833/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La società ricorrente aveva proposto reclamo contro la sentenza del Tribunale di Fermo che aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale, su istanza di un istituto di credito, dopo avere preso atto del mancato deposito, entro il termine concesso, della proposta di concordato preventivo con il piano oppure degli accordi, nonché del mancato assolvimento degli obblighi informativi previsti dall'art. 44, comma 1, lett. c), CCII. La Corte d'Appello di Ancona aveva rigettato il reclamo, rilevando l'esistenza di un debito tributario di importo molto rilevante, superiore al doppio del credito vantato dalla creditrice istante, comprendente anche crediti previdenziali privilegiati, e ritenendo irreversibile la crisi economica e infruttuoso il tentativo di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, la società ha denunciato la violazione degli artt. 37, 47, comma 4, e 48, comma 6, CCII, sostenendo che il giudice non avrebbe potuto dichiarare automaticamente la liquidazione giudiziale dopo l'esito infruttuoso del tentativo di accesso al concordato, senza considerare la tolleranza manifestata dall'unico creditore istante, che aveva chiesto un rinvio di sessanta giorni per valutare un eventuale accordo satisfattivo e una conseguente desistenza. La ricorrente ha inoltre sostenuto che il Tribunale avrebbe esercitato d'ufficio il potere di dichiarare la liquidazione giudiziale, in assenza di una richiesta attuale da parte di un soggetto legittimato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha rigettato il ricorso. Ha precisato che l'art. 47, comma 4, CCII consente al Tribunale di dichiarare con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale quando sia stato presentato ricorso da uno dei soggetti legittimati e che l'art. 48, comma 6, CCII prevede analoga possibilità quando non venga omologato il concordato preventivo o altro strumento di regolazione della crisi, sempre su ricorso di un soggetto legittimato. Nel caso concreto, l'apertura non era stata disposta d'ufficio: risultava pacifica la precedente istanza dell'istituto di credito, che non poteva considerarsi rinunciata o abbandonata per il solo fatto di avere richiesto un rinvio di sessanta giorni. Il Tribunale aveva inoltre correttamente proceduto, dopo avere accertato il mancato deposito degli atti e della relazione informativa entro il termine assegnato e dopo l'udienza di comparizione della debitrice e della creditrice, tenendo conto delle esigenze di celerità dei procedimenti concorsuali. La ricorrente è stata condannata al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore della procedura controricorrente, liquidate in euro 10.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre accessori e spese generali, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 37 CCII

    Richiamato dalla ricorrente quale disposizione asseritamente violata; il testo della decisione non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della norma.

  • art. 44, comma 1, lett. c), CCII

    Il mancato assolvimento degli obblighi informativi nel termine concesso concorre, insieme al mancato deposito della proposta e degli atti richiesti, a giustificare la prosecuzione verso la liquidazione giudiziale.

  • art. 44, comma 2, CCII

    Consente, all'esito dell'udienza di comparizione della debitrice e del creditore, di procedere alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale quando siano state accertate le omissioni della debitrice.

  • art. 47, comma 4, CCII

    Il Tribunale dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale quando è presentato ricorso da parte di uno dei soggetti legittimati.

    La dichiarazione di apertura richiede la presenza di un ricorso di un soggetto legittimato; non si tratta quindi di un potere esercitato d'ufficio in assenza di istanza.

  • art. 48, comma 6, CCII

    Se il Tribunale non omologa il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione o il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, provvede con sentenza eventualmente dichiarando, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale.

    Il mancato perfezionamento o la mancata omologazione dello strumento di regolazione consente la dichiarazione della liquidazione giudiziale, purché vi sia il ricorso di un soggetto legittimato.

  • art. 2778 c.c.

    Richiamato dalla Corte d'Appello in relazione al privilegio di primo grado dei crediti previdenziali; il profilo non costituisce la ratio decisiva della pronuncia di cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Individua il parametro processuale della denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di diritto proposta dalla ricorrente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la memoria depositata dalla procedura controricorrente.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Fondano l'obbligo, ove dovuto, di versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso rigettato.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale disposizione introduttiva dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel procedimento di accesso agli strumenti di regolazione della crisi, il mancato deposito entro il termine assegnato della proposta con il piano o degli accordi, unitamente al mancato assolvimento degli obblighi informativi richiesti, consente al Tribunale di procedere alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, purché sia stata presentata la domanda di un soggetto legittimato.
  • La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale non è d'ufficio quando il Tribunale provvede sulla base di una precedente istanza di un creditore legittimato, anche se tale creditore abbia richiesto un rinvio per valutare un accordo con il debitore.
  • La richiesta di un rinvio da parte del creditore istante non equivale, di per sé, a rinuncia o desistenza dall'istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
  • Accertato il mancato adempimento degli obblighi posti a carico del debitore e celebrata l'udienza di comparizione delle parti, il Tribunale può procedere alla liquidazione giudiziale nel rispetto delle esigenze di celerità e speditezza proprie dei procedimenti di crisi d'impresa.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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