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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24832/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'Appello che aveva rigettato il reclamo contro la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Il giudice di merito aveva ritenuto non provato il congiunto possesso dei requisiti dimensionali dell'impresa minore, rilevando che erano state prodotte soltanto copie informali dei bilanci degli ultimi tre esercizi, non depositati presso la Camera di commercio e non corredati dalle dichiarazioni fiscali o da altra documentazione contabile idonea a verificarne l'attendibilità. Aveva inoltre osservato che le passività dichiarate erano prossime alle soglie di legge e che, includendo il credito del creditore istante, pari a circa 80.000 euro e contestato dalla debitrice, le soglie risultavano superate per l'intero triennio. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 2, comma 1, lett. d), CCII e 2697 e seguenti c.c., sostenendo che i bilanci prodotti costituivano prova privilegiata del mancato superamento delle soglie dimensionali e che il credito contestato era stato comunque considerato nel calcolo delle passività o, secondo i principi contabili, avrebbe potuto essere rilevato soltanto mediante un fondo rischi o una riserva. Con il secondo motivo ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo, riferito al deposito di documentazione successiva, nonché l'omessa pronuncia sulle richieste di approfondimento istruttorio, anche mediante consulenza tecnica d'ufficio. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e dell'attendibilità della documentazione contabile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condividendo la proposta di definizione accelerata. Ha ribadito che i bilanci prodotti per dimostrare la sussistenza dei requisiti di non assoggettabilità alla procedura concorsuale costituiscono una presunzione semplice della veridicità dei dati e non una prova legale; essi restano soggetti alla valutazione del giudice di merito ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Nel caso concreto la Corte d'Appello aveva motivatamente ritenuto inattendibile la documentazione prodotta, considerata la sua natura informale e l'assenza di ulteriori documenti contabili e fiscali. Tale apprezzamento costituisce valutazione di fatto non censurabile in cassazione per la sola ragione che la parte non lo condivida. Il giudice di merito può inoltre attribuire valore preminente agli elementi probatori acquisiti ed escludere anche implicitamente ulteriori mezzi istruttori richiesti, purché la motivazione sia logica e coerente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di 10.000 euro ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., di 2.500 euro in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. d), CCII

    La disposizione individua i requisiti dimensionali dell'impresa minore.

    La prova del mancato superamento congiunto delle soglie dimensionali grava sull'imprenditore che intende sottrarsi alla procedura concorsuale.

  • art. 2697 c.c.

    La ricorrente ha richiamato la disposizione sul riparto dell'onere della prova.

    L'imprenditore deve dimostrare la sussistenza dei requisiti dimensionali che escludono l'assoggettabilità alla procedura.

  • art. 116 c.p.c.

    Salvo che la legge disponga altrimenti, il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento.

    I dati contenuti nei bilanci e negli altri documenti contabili sono liberamente valutabili dal giudice di merito e non costituiscono prova legale; la relativa valutazione, se logica e coerente, non è sindacabile in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La ricorrente ha denunciato violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    Il motivo non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione dell'attendibilità dei documenti e degli elementi di fatto apprezzati dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La ricorrente ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

    La censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta, nella sostanza, a contestare la valutazione del materiale probatorio e il mancato ricorso a ulteriori accertamenti istruttori.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte ha liquidato 10.000 euro.

    La ricorrente è stata condannata al pagamento di una somma equitativamente determinata per responsabilità processuale aggravata.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    La Corte ha liquidato 2.500 euro in favore della cassa delle ammende.

    È stata applicata la sanzione prevista per l'uso abusivo degli strumenti di impugnazione secondo quanto indicato dalla sentenza.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata assunta nell'ambito della procedura di definizione accelerata.

    La proposta di definizione accelerata per profili di inammissibilità è stata condivisa dal Collegio.

  • art. 375 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio.

    La disposizione è richiamata quale base processuale della trattazione camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

    L'inammissibilità del ricorso comporta, ove dovuto, l'obbligo di versare un importo pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini della prova dei requisiti dimensionali che escludono l'assoggettabilità alla procedura concorsuale, l'onere probatorio grava sull'imprenditore che invoca tale esclusione.
  • I bilanci prodotti dall'imprenditore per dimostrare il mancato superamento delle soglie dimensionali integrano una presunzione semplice e non costituiscono prova legale; il giudice di merito deve valutarne l'attendibilità secondo il prudente apprezzamento previsto dall'art. 116 c.p.c.
  • Quando il giudice di merito ritiene motivatamente inattendibili i bilanci o gli altri documenti contabili prodotti, l'imprenditore resta onerato della prova dei requisiti di non assoggettabilità mediante ulteriore documentazione idonea.
  • La contestazione in cassazione della valutazione di attendibilità dei bilanci, dei dati contabili e degli altri elementi istruttori si risolve in una censura di merito ed è inammissibile, se mira a ottenere una nuova ricostruzione dei fatti.
  • Il giudice di merito può attribuire valore preminente agli elementi probatori acquisiti ed escludere anche implicitamente ulteriori mezzi istruttori richiesti dalle parti, compresa la consulenza tecnica d'ufficio, quando la motivazione della decisione sia logica e coerente.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeProveImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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