Cassazione Civile, Ordinanza n. 23243/2023 del 31/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, formatosi per silenzio-rifiuto, su una istanza di rimborso IRPEF relativa agli anni 2008-2009-2010-2011-2012, presentata da un soggetto titolare di pensione integrativa erogata da un fondo complementare collegato all’INPS. Il contribuente aveva chiesto prima all’ente previdenziale una certificazione sul diverso ammontare delle imposte dovute sul trattamento pensionistico complementare, e poi il rimborso delle maggiori somme versate rispetto al dovuto, sostenendo di avere diritto al regime fiscale più favorevole previsto dall’art. 11, comma 6, d.lgs. 252/2005. L’Amministrazione non rispondeva, si formava il silenzio-rifiuto, il reclamo/mediazione amministrativa ex art. 17-bis d.lgs. 546/1992 si concludeva negativamente, la CTP di Roma rigettava il ricorso del contribuente richiamando l’art. 23, commi 5 e 6, d.lgs. 252/2005, mentre la CTR Lazio riformava la decisione e riconosceva il diritto al rimborso. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione/falsa applicazione dell’art. 23, commi 5 e 7, d.lgs. 252/2005, in combinato disposto con l’art. 64, comma 2, l. 144/1999, per non avere la CTR considerato il limite di efficacia intertemporale della nuova disciplina dei fondi pensione complementari e del relativo regime fiscale; 2) violazione/falsa applicazione dell’art. 23, comma 6, d.lgs. 252/2005, per avere la CTR ritenuto irrilevante che il contribuente fosse un ex dipendente pubblico. Il contribuente non svolgeva difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Ha affermato che, per i cd. vecchi iscritti a vecchi fondi, tra cui la gestione speciale istituita presso l’INPS e soppressa dal 1° gennaio 1999, è inapplicabile ratione temporis il nuovo sistema di tassazione agevolata introdotto dall’art. 11, comma 6, d.lgs. 252/2005, in vigore dal 1° gennaio 2007, dovendosi invece applicare il regime tributario vigente alla data prevista dall’art. 23, comma 7, del medesimo decreto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato il contribuente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
viene utilizzato come parametro di denuncia della violazione o falsa applicazione di legge.
art. 23, commi 5 e 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
la Corte lo interpreta come norma che delimita l’efficacia intertemporale della nuova disciplina dei fondi pensione complementari e del relativo regime fiscale, escludendo l’applicazione retroattiva della disciplina più favorevole ai vecchi iscritti a vecchi fondi.
art. 64, comma 2, l. 17 maggio 1999, n. 144
richiamato in combinato disposto con la disciplina transitoria dei fondi integrativi, rilevante per la soppressione della gestione speciale INPS.
art. 11, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
la Corte esclude la sua applicazione al caso concreto perché entrato in vigore dal 1° gennaio 2007 e quindi non applicabile ai montanti maturati in precedenza nei vecchi fondi.
art. 17-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per dare conto della fase di reclamo/mediazione amministrativa conclusasi negativamente.
art. 23, comma 6, d.lgs. 252/2005
richiamato dal secondo motivo, ma il tema viene assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
consente alla Corte, una volta accolto il ricorso e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito.
artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
indicati dalla Corte come regime di tassazione separata applicabile agli importi maturati secondo la disciplina intertemporale richiamata dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 6 l. 26 settembre 1985, n. 482
richiamato per la ritenuta del 12,50% sulle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento.
art. 23, comma 5, d.lgs. 252/2005
richiamato per escludere che la nuova disciplina si applichi oltre i limiti temporali previsti dalla norma transitoria.
Massime di principio
- In materia di fondi previdenziali integrativi, la disciplina fiscale introdotta dal d.lgs. n. 252 del 2005 non si applica retroattivamente ai montanti maturati da soggetti già iscritti, prima delle date rilevanti, a forme pensionistiche complementari preesistenti: occorre rispettare la regola intertemporale dettata dalla norma transitoria.
- Per i cd. vecchi iscritti a vecchi fondi, inclusa la gestione speciale INPS soppressa, il regime agevolato dell’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005 è inapplicabile ratione temporis se la maturazione delle prestazioni si colloca prima della data di efficacia della nuova disciplina.
- Quando il giudice di merito applica un regime fiscale incompatibile con la disciplina transitoria e con i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza è cassabile per violazione di legge.
- Se, accolto il ricorso per cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., rigettando la domanda originaria.
- Nei giudizi tributari, il richiamo al precedente di legittimità consolidato orienta la soluzione del caso anche in presenza di specifiche allegazioni sulla natura del rapporto previdenziale del contribuente.
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