Cassazione Civile, Ordinanza n. 10179/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva impugnato una cartella di pagamento emessa per sanzioni amministrative da violazioni del codice della strada, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica di 266 verbali di accertamento e lamentando anche difetto di motivazione della cartella. Dopo il rigetto dell’opposizione in primo grado e in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione delle norme sulle notificazioni per avere il Tribunale ritenuto valida la notifica dei verbali nonostante il rifiuto di riceverli da parte di una persona presente presso la sede sociale, ritenuta priva di autorizzazione; (2) violazione delle norme sulle notificazioni per non avere considerato inesistente la notifica dei verbali, mai giunti a conoscenza del destinatario; (3) e (4) violazione del giudicato esterno, assumendo che altre sentenze tra le stesse parti avessero già accertato l’inesistenza della notifica di quegli stessi verbali; (5) omessa pronuncia sulla doglianza relativa alla notifica eseguita al secondo tentativo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile la memoria depositata dall’ente locale intimato, in assenza di controricorso ritualmente notificato e depositato. Quanto al ricorso, ha rilevato innanzitutto la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché la ricorrente non aveva indicato dati essenziali, in particolare la data di notifica della cartella, impedendo di valutare la tempestività dell’opposizione di natura recuperatoria. Inoltre, i primi due motivi e il quinto non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché il Tribunale aveva accertato che il destinatario dei verbali doveva considerarsi addetto alla ricezione degli atti e la ricorrente non aveva prima superato tale accertamento. I motivi sul giudicato esterno sono stati ritenuti inammissibili per difetto di autosufficienza, non essendo stati riportati elementi idonei a dimostrare che le precedenti decisioni riguardassero proprio i verbali oggetto di causa. Nessuna statuizione sulle spese, per difetto di attività difensive delle intimate, e applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato in relazione alla validità della notifica presso la sede della persona giuridica e alla qualifica del destinatario come addetto alla ricezione degli atti
evocato dalla ricorrente per sostenere che, in mancanza di perfezionamento della notifica, sarebbe stata necessaria la procedura ivi prevista
richiamato dalla ricorrente tra le norme sulle notificazioni
richiamato dalla ricorrente tra le norme sulle notificazioni
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
la Corte lo applica come requisito di ammissibilità del ricorso, rilevando l’omessa indicazione di dati essenziali per la decisione
richiamato per dichiarare inammissibile la memoria depositata dall’intimato privo di controricorso
art. 204-bis del codice della strada
richiamato per affermare che, nelle opposizioni recuperatorie, il termine decorre dalla notifica della cartella e la tempestività va verificata rispetto a tale data
menzionato solo per il rilievo temporale del regime processuale applicabile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamato incidentalmente in relazione alla necessità di procura speciale per il controricorso o l’attività difensiva dell’intimato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione devono essere indicati tutti gli elementi di fatto indispensabili a consentire alla Corte il controllo della tempestività e della decisività delle censure; la mancata indicazione di dati essenziali può determinare l’inammissibilità del ricorso.
- Quando si impugna una cartella in via recuperatoria per dedotta mancata notifica dei verbali presupposti, la tempestività dell’opposizione va verificata in rapporto alla data di notifica della cartella, poiché da essa decorre il termine per l’impugnazione del verbale.
- Il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la censura deve investire l’accertamento decisivo compiuto dal giudice di merito e non un passaggio logico successivo o subordinato.
- Il giudicato esterno può essere utilmente invocato solo se il ricorrente indica con precisione gli elementi necessari a dimostrare che la precedente decisione concerne la medesima questione e i medesimi atti o rapporti controversi.
- Nel giudizio di cassazione l’intimato che non abbia ritualmente svolto difese mediante controricorso non può esplicare validamente attività difensiva ulteriore, come il semplice deposito di memoria.
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