Cassazione Civile, Ordinanza n. 15416/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate ha assoggettato a imposta di registro in misura proporzionale una sentenza civile del Tribunale che, ai sensi dell’art. 2932 c.c., aveva disposto il trasferimento di un immobile in favore dei ricorrenti quale esecuzione specifica del preliminare di vendita. I contribuenti hanno impugnato l’avviso e poi la sentenza della CTR sostenendo, in sintesi: 1) che l’appello dell’Agenzia in CTR sarebbe stato inammissibile per difetto di specificità, perché mera riproposizione delle difese di primo grado; 2) che la motivazione della sentenza regionale sarebbe stata apparente, non avendo affrontato il punto decisivo secondo cui la sentenza civile non avrebbe realizzato il sinallagma contrattuale e non avrebbe statuito sul pagamento del prezzo; 3) che la CTR avrebbe violato gli artt. 20, 27 e 37 d.P.R. 131/1986, perché la tassazione proporzionale sarebbe stata fondata su un’interpretazione non aderente al contenuto intrinseco della sentenza e su dati estranei ad essa, mentre il prezzo non era stato richiesto né corrisposto e l’immobile sarebbe stato non conforme e non regolare sotto il profilo edilizio. In memoria successiva hanno inoltre segnalato un accordo conciliativo e la risoluzione del preliminare, deducendo che ciò avrebbe fatto venir meno il presupposto della tassazione proporzionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e, sul terzo, ha rilevato anche profili di inammissibilità per difetto di autosufficienza e per introduzione di questioni non risultanti dalla sentenza impugnata o non adeguatamente dedotte nei gradi di merito. Nel merito, ha affermato che la sentenza resa ex art. 2932 c.c. ha natura costitutiva e produce effetto traslativo della proprietà; perciò, ai fini dell’imposta di registro, è soggetta alla stessa imposta prevista per il corrispondente atto di trasferimento immobiliare. È stato ritenuto irrilevante che la sentenza non avesse disposto sul pagamento del prezzo o che il prezzo non fosse stato corrisposto, perché la situazione giuridico-economica rilevante per il fisco coincide con quella di un atto di compravendita con prezzo differito. La Corte ha inoltre precisato che la successiva conciliazione tra le parti private e l’estinzione di un giudizio correlato non incide sul tributo dovuto per la sentenza già passata in giudicato, e non consente il rimborso se nell’accordo non sia parte l’Amministrazione dello Stato. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell’Agenzia; è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sentenza che accoglie l’azione di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto produce effetto costitutivo e traslativo del diritto di proprietà sul bene promesso in vendita.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la specificità dei motivi di appello; la Corte, nel processo tributario, ha ribadito una lettura non formalistica della specificità dell’impugnazione.
Richiamato solo dai ricorrenti nel primo motivo come parametro della pretesa nullità dell’appello; non è oggetto di autonoma applicazione decisoria.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere il giudicato della decisione di primo grado; la Corte ha escluso l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio.
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è apparente solo se non rende percepibili le ragioni della decisione; non basta un vizio di sufficienza o la mancata confutazione di ogni argomento difensivo.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
È stato il parametro dei motivi di ricorso, ma la Corte ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a contestare il merito della decisione, oltre i limiti del sindacato di legittimità.
Ai fini dell’imposta di registro l’atto va interpretato in base al suo contenuto intrinseco e agli effetti giuridici prodotti; nel caso concreto la censura è stata reputata in parte inammissibile e comunque infondata.
Invocato dai ricorrenti in relazione alla tesi della condizione sospensiva del pagamento; la Corte ha ritenuto il tema eccentrico perché la sentenza non aveva previsto alcuna condizione di adempimento.
Gli atti dell’autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente il giudizio sono soggetti a imposta anche se impugnati o impugnabili; eventuale conguaglio o rimborso dipende da successiva sentenza passata in giudicato o da atti equiparati quando coinvolgano lo Stato.
art. 41, comma 2, d.P.R. n. 131/1986
Richiamato per il principio secondo cui l’imposta liquidata non può essere inferiore alla misura fissa prevista dalla tariffa, salvo eccezioni tariffarie.
art. 43, comma 4, d.P.R. n. 131/1986
Per la base imponibile dei provvedimenti giurisdizionali occorre fare riferimento agli effetti che essi concretamente producono, applicando i criteri di calcolo previsti per gli atti con analoghi effetti giuridici.
art. 8, lett. a), Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
Le sentenze che dispongono il trasferimento o la costituzione di diritti reali immobiliari sono tassate con la stessa imposta prevista per i corrispondenti atti traslativi; la pronuncia ex art. 2932 c.c. rientra in tale previsione.
art. 11 Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
Richiamato solo quale riferimento alla misura fissa minima dell’imposta di registro.
La disciplina dell’inammissibilità per difetto di specificità dell’appello nel processo tributario va interpretata restrittivamente, perché eccezionale e limitativa dell’accesso alla giustizia.
Nel processo tributario l’appello è ammissibile se contiene una chiara e univoca, anche sommaria, esposizione della volontà di contestare la decisione e delle ragioni della doglianza; è sufficiente anche la riproposizione delle difese già svolte in primo grado, se emerge l’intenzione di ottenere il riesame nel merito.
Richiamato per il deposito della memoria successiva; la Corte ha ritenuto astrattamente deducibile il factum superveniens, ma non decisivo nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Poiché il ricorso è stato respinto, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’appello dell’Amministrazione non è inammissibile per difetto di specificità quando l’atto, pur riproponendo le difese svolte in primo grado, esprima in modo chiaro la volontà di contestare la decisione impugnata e di ottenerne il riesame nel merito.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere la ratio decidendi; non è sufficiente a integrare il vizio la mancata risposta a ogni singola deduzione di parte o la mera insufficienza argomentativa.
- Ai fini dell’imposta di registro, una sentenza resa ex art. 2932 c.c. che trasferisce un immobile è tassata come l’atto traslativo corrispondente, con applicazione dell’imposta proporzionale.
- La mancata statuizione sul pagamento del prezzo, o il fatto che il prezzo non sia stato corrisposto, non esclude la tassazione proporzionale della sentenza costitutiva, perché ciò che rileva è l’effetto traslativo concretamente prodotto.
- Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove o non adeguatamente dedotte nei gradi di merito; chi le prospetta deve anche indicare specificamente dove e come siano state già sottoposte al giudice di merito.
- Ai fini del rimborso dell’imposta di registro pagata su una sentenza, una successiva transazione stragiudiziale non è equiparabile alla sentenza passata in giudicato se nell’accordo non è parte l’Amministrazione dello Stato.
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