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Sentenza

Sentenza del 08/03/2023 n. 692 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria

Operazioni su conti correnti - Presunzione - Onere della prova

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP relativo al 2005, con censura dell'omessa valutazione della documentazione bancaria e della riferibilità di movimentazioni su conti intestati a terzi (congiunti) al contribuente; dedotte anche violazioni procedurali (art. 112 c.p.c., art. 7 Statuto del contribuente, art. 32 DPR 600/73).

La decisione

L'appello è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il primo giudice abbia valutato la documentazione prodotta ma correttamente considerato non assolto l'onere probatorio del contribuente. È stata richiamata la presunzione legale prevista dagli artt. 32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972 che consente di utilizzare dati bancari per rettifiche e sposta l'onere sul contribuente, il quale deve fornire prova analitica, movimento per movimento. È stato inoltre affermato che il vincolo familiare e la delega a operare sui conti dei terzi giustificano la riferibilità delle movimentazioni al contribuente in assenza di prova contraria. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese per complessivi Euro 3.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiesto dal ricorrente in relazione alla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che non sussista vizio motivazionale ai sensi di tale norma.

  • art. 7 Statuto del contribuente

    Invocato per contestare la presunta nullità dell'atto impositivo; la Corte ha ritenuto l'atto conforme agli obblighi di motivazione e di conoscibilità della pretesa fiscale.

  • art. 32 DPR 600/1973

    Fonti della presunzione legale che autorizza l'uso delle movimentazioni bancarie ai fini dell'accertamento del reddito e che sposta l'onere della prova sul contribuente.

  • art. 51 DPR 633/1972

    Stabilisce la presunzione di imponibilità delle operazioni desunte dalle movimentazioni bancarie e prevede che il contribuente dimostri, con prova analitica, l'estraneità all'IVA delle operazioni.

  • art. 38 DPR 600/1973

    Riferita per affermare che la presunzione legale ricorre in generale anche nei confronti delle persone fisiche non titolari di impresa e contribuisce alla legittimazione dell'accertamento basato su dati bancari.

Massime di principio

  • I movimenti bancari acquisiti dall'Amministrazione costituiscono una presunzione legale relativa che sposta l'onere della prova sul contribuente; non sono presunzioni semplici e non richiedono ulteriore prova di gravità, precisione e concordanza.
  • Per superare la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie il contribuente deve fornire una prova analitica e dettagliata, operazione per operazione, non generica o meramente indiziaria.
  • La stretta relazione familiare tra il contribuente e gli intestatari di conti terzi, unitamente a deleghe o rapporti di collaborazione, aumenta la probabilità che le movimentazioni siano riferibili al contribuente e giustifica lo spostamento dell'onere probatorio.
  • La mera indicazione della provenienza o destinazione delle somme senza documentazione analitica non è sufficiente a contrastare l'accertamento basato su movimenti bancari; il giudice deve valutare con rigore l'efficacia di ogni prova offerta.
  • L'atto impositivo deve contenere motivazione tale da permettere al contribuente di comprendere l'an e il quantum della pretesa; se questo requisito è rispettato, la contestazione di violazione dello Statuto del contribuente non è fondata.

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