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Sentenza

Sentenza del 08/03/2023 n. 920 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte d'appello ha riformato integralmente la sentenza di primo grado, ritenendo non superata dalla prova contraria la presunzione relativa prevista dall'art. 2, comma 2-bis TUIR. Ha confermato la legittimità dell'avviso di accertamento e condannato il contribuente al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio (prime cure €1.000,00 oltre oneri e secondo grado €1.500,00 oltre oneri).

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della CTP di Pavia che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo a redditi di capitale per l'anno 2009. L'Ufficio aveva contestato la residenza fiscale del contribuente in Monaco (Paese 'black list') e applicato la presunzione relativa di cui all'art. 2, comma 2-bis TUIR, assumendo la fittizietà della residenza estera; il contribuente aveva invece richiamato l'iscrizione AIRE e la procedura di collaborazione volontaria per alcuni anni. In primo grado la CTP aveva dato prevalenza alle dichiarazioni difensive del contribuente; in appello l'Agenzia ha invece dedotto la carenza di motivazione della sentenza di primo grado e ha prodotto elementi fattuali (redditi di lavoro dipendente percepiti per 365 giorni in anni successivi, cariche sociali con ampia titolarità di poteri, contatti diretti durante verifiche fiscali in Italia, articoli stampa attestanti il centro d'interessi in Italia) tali da sostenere la persistenza del centro degli interessi economici e personali in Italia.

Norme richiamate

  • D.P.R. 600/1973 art. 41-bis

    Norma utilizzata dall'Ufficio per fondare l'accertamento dei redditi di capitale; non è il fulcro della questione sulla residenza ma è la base formale dell'atto impositivo.

  • D.P.R. 917/1986 (TUIR) art. 2, comma 2

    "Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile."

    Stabilisce i tre criteri alternativi (iscrizione anagrafica, domicilio, residenza civilistica) per la soggezione fiscale delle persone fisiche.

  • D.P.R. 917/1986 (TUIR) art. 2, comma 2-bis

    "Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori... aventi un regime fiscale privilegiato."

    Introduce una presunzione relativa di residenza in Italia per i cittadini trasferiti in Paesi a fiscalità privilegiata (black list); onere della prova spetta al contribuente per dimostrare il trasferimento effettivo del centro degli interessi.

  • D.M. 4 maggio 1999 (elenco Paesi a fiscalità privilegiata)

    Elenca gli Stati/territori considerati a fiscalità privilegiata (black list) come Monaco; serve a qualificare i fatti ai fini dell'applicazione del comma 2-bis.

  • D.L. 22/10/2016 n. 193, art. 7 (cd. collaborazione volontaria)

    Prevede la procedura di collaborazione volontaria adottata dal contribuente per dichiarare attività finanziarie detenute all'estero per alcuni anni; utile a limitare sanzioni ma non quella da sola non è sufficiente a provare la perdita di residenza fiscale.

Massime di principio

  • Per i cittadini italiani trasferiti in Paesi considerati a fiscalità privilegiata opera una presunzione relativa di residenza fiscale in Italia che può essere superata solo con la prova contraria posta a carico del contribuente.
  • La sola iscrizione AIRE o la dimora abituale nel paese estero non è sufficiente a dimostrare il trasferimento del centro degli interessi economici e affettivi; occorre provare effettivamente il domicilio/residenza all'estero ai sensi del codice civile.
  • Fattori indicativi della persistenza della residenza fiscale in Italia comprendono: redditi da lavoro corrisposti da società italiane con prestazione continuativa (es. 365 giorni), esercizio di cariche sociali e poteri gestionali significativi in Italia, contatti e risposte a verifiche fiscali in Italia, presenza continuativa di interessi economici e familiari in Italia, e elementi documentali (iscrizioni camerali, rapporti bancari, sedi operative).
  • La valutazione è complessiva e basata su tutti gli elementi di fatto: la prova contraria deve dimostrare il concreto trasferimento del centro della vita personale e degli interessi economici all'estero.
  • Per difendersi efficacemente in casi analoghi il contribuente dovrebbe produrre documentazione chiara e coerente: certificati di residenza fiscale estera, contratti di lavoro o dirigenza estera, documentazione di trasferimento della famiglia, contratti di affitto/acquisto esteri, estratti conto esteri, prova dell'effettivo esercizio di attività economiche e sociale nel paese straniero e la prova di limitazione dei legami economici/professionali in Italia.

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