Sentenza del 08/03/2023 n. 349 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Parrocchia ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo a una sala di proprietà adibita ad usi religiosi ma concessa in comodato a terzi per feste, rappresentazioni, concerti e attività ricreative, sostenendo che tali utilizzi rientrano nell'esenzione prevista dall'art. 7 del D.Lgs. 504/1992 per attività meritevoli di esenzione svolte da enti non commerciali e con modalità non lucrative. Il nodo controverso riguardava la sussistenza sia del requisito oggettivo (natura non commerciale/ricreativa delle attività) sia del requisito soggettivo richiesto dalla giurisprudenza (la utilizzazione diretta dell'immobile da parte del proprietario o la dimostrata integrazione/strumentalità dell'utilizzo da parte dei terzi rispetto ai fini del proprietario).
La decisione
La CTR Emilia-Romagna, Sez. 9 (Bologna), ha accolto l'appello del Comune e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso della Parrocchia. Il Collegio ha ritenuto che, pur essendo soddisfatto il requisito oggettivo dell'attività, mancasse il requisito soggettivo della utilizzazione diretta da parte del proprietario: l'uso promiscuo a favore di terzi e l'assenza di prove che tali terzi operassero come strumenti della Parrocchia (con compartecipazione organizzativa, funzionale o strutturale) escludono l'esenzione. È stato inoltre ribadito che l'onere della prova dell'esenzione grava su chi la invoca e che non è ammessa interpretazione estensiva o analogica delle norme esentative. Le spese del grado sono compensate.
Norme richiamate
La norma sull'esenzione è stata interpretata richiedente sia il requisito oggettivo (attività non commerciale/meritevole di esenzione) sia il requisito soggettivo della utilizzazione diretta da parte del proprietario o di un terzo che agisca come strumento organizzativo e funzionale del proprietario; in mancanza di tali presupposti, l'esenzione non si applica.
principio giurisprudenziale sull'onere della prova
È stato richiamato il principio consolidato secondo cui l'onere di provare il diritto all'esenzione grava su chi la invoca, sia in sede amministrativa sia in sede giudiziaria.
principio di divieto di interpretazione estensiva/analogica delle norme esentative
Le norme che prevedono esenzioni fiscali sono di natura derogatoria e devono essere interpretate restrittivamente; non è consentita un'interpretazione analogica o estensiva per estendere l'ambito di esenzione oltre i presupposti espressamente previsti.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione ICI per immobili adibiti ad attività non commerciali è necessario dimostrare sia il requisito oggettivo (natura non commerciale/ricreativa dell'attività) sia il requisito soggettivo della utilizzazione diretta da parte del proprietario.
- La semplice concessione in comodato d'uso a terzi per eventi ricreativi può compromettere il requisito soggettivo e quindi escludere l'esenzione, a meno che non sia provato che i terzi operino come strumenti dell'ente proprietario con compartecipazione organizzativa, funzionale o strutturale.
- L'onere della prova dell'esenzione grava sul contribuente che la invoca: documentazione, regolamenti, modalità di controllo/gestione e prova dell'assenza di scopo lucrativo sono fondamentali.
- Le esenzioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente: non è possibile fare ricorso a interpretazioni analogiche o estensive per ampliare l'ambito di applicazione.
- In situazioni simili conviene formalizzare rapporti e controlli (es. regolamenti d'uso, patti di collaborazione, modalità di gestione e controllo degli eventi, assenza di corrispettivi) che dimostrino la riconducibilità dell'attività dei terzi ai fini istituzionali del proprietario.
- L'avviso di accertamento è valido se individua i presupposti di fatto e la normativa applicata; spetta al contribuente contraddire con prove specifiche e documentate.
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