Sentenza del 08/03/2023 n. 1712 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava l'avviso di accertamento catastale che aveva riclassificato un'unità immobiliare sita a Capaccio Paestum dalla categoria E/9 (proposta) alla categoria D/1. Denunciava l'illegittimità dell'atto per mancato contenuto minimo ex artt. 11 e 12 D.L. n. 70/1998, vizio di motivazione, assenza di sopralluogo e mancata stima diretta; e sosteneva che l'immobile aveva destinazione di pubblica utilità, la società era non lucrativa e l'impianto (partitore idrico) era funzionalmente al servizio pubblico, per cui andava mantenuta la categoria proposta.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza della CTP che aveva dato ragione alla società. La Corte ha ritenuto corretto il classamento in categoria D/1: l'immobile ospita impianti per la regolazione e diramazione delle acque, presenta caratteristiche di opificio con macchinari fissi e svolge attività con profili di economicità (tariffazione del servizio) tali da essere qualificata secondo criteri imprenditoriali. Ha inoltre dichiarato che l'avviso di accertamento è adeguatamente motivato (la motivazione è soddisfatta con l'indicazione dei dati oggettivi e della relazione di stima allegata) e che il sopralluogo non è obbligatorio: la stima diretta è richiesta per i fabbricati a destinazione speciale ma può essere eseguita anche sulla base della documentazione disponibili senza accesso in loco. Spese compensate.
Norme richiamate
D.L. n. 70/1998, artt. 11 e 12
Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'avviso mancava del contenuto minimo richiesto; la Corte ha ritenuto però che, trattandosi di procedura DOCFA, l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita soddisfa l'obbligo di motivazione.
D.M. 701/1994, art. 1, comma 2
Prevede la possibilità per l'Ufficio di procedere a verifiche anche senza sopralluogo e valorizza l'uso della documentazione disponibile per il classamento; la Corte ha ricordato che il sopralluogo è facoltativo.
D.P.R. n. 604/1973, art. 7
Norma richiamata in relazione alla necessità di stima diretta per l'attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale (gruppo D); la Corte conferma che la stima diretta è richiesta ma può basarsi sulle risultanze documentali senza obbligo di accesso in loco.
Procedura DOCFA
La procedura DOCFA avviata dalla società comporta che l'Ufficio conosca la proposta di classamento e gli elementi tecnici; la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'avviso è adeguata anche se basata sui dati oggettivi indicati nella DOCFA e nella relazione di stima sintetica.
Cass. civ., Sez. V, sent. n. 34855/2021 (e altre pronunce di legittimità citate)
sent. n. 34855/2021 pubblicata il 17/11/2021
Principio consolidato: la qualificazione in categoria D (anziché E) dipende dall'accertamento della natura economica dell'attività (economicità/lucro oggettivo). L'attività anche se di interesse pubblico può essere gestita secondo criteri imprenditoriali e tariffari tali da rendere applicabile la categoria D.
Cass. civ., Sez. V, sent. n. 34246/2019
sent. n. 34246 del 20/12/2019
Ha affermato che la stima diretta è necessaria per fabbricati a destinazione speciale ma non implica necessariamente il sopralluogo; l'Ufficio può utilizzare le risultanze documentali per la stima.
Cass. civ. ord. nn. 34701/2019; 4572/2020; 6559/2020; 11226/2020
Ordinanze che confermano il principio per cui l'obbligo di motivazione nell'ambito della procedura DOCFA è soddisfatto dall'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.
Cassazione: sentenze richiamate (19393/2021; 19873/2021; 3112/2019; 2247/2021; 9427/2019)
Giurisprudenza di merito e di legittimità che ha ribadito come la tariffazione del servizio idrico e i principi di efficienza/ economicità possano configurare esercizio di attività economica idonea a giustificare classamento in D.
Cass., Sez. 5, sent. n. 12763/2014 e n. 12769/2014
Principi richiamati circa la natura tariffaria del servizio idrico integrato quale corrispettivo di prestazione e la rilevanza di criteri di efficienza, efficacia ed economicità ai fini dell'individuazione del carattere imprenditoriale dell'attività.
Cass. ord. n. 20508/2022
Ordinanza n. 20508 del 24 giugno 2022
Ribadisce che per i fabbricati del gruppo D la stima diretta è richiesta ma può essere svolta sulla base della documentazione in possesso dell'Amministrazione senza bisogno obbligatorio di accesso in loco.
Massime di principio
- Il classamento catastale si fonda sulle caratteristiche strutturali e sulla destinazione funzionale dell'immobile; se la gestione dell'impianto presenta elementi di economicità (tariffe, rapporto costi/ricavi, attitudine alla copertura dei costi) è più probabile l'attribuzione al gruppo D piuttosto che al gruppo E.
- La destinazione di pubblico interesse non esclude di per sé il classamento in D: conta la modalità gestionale e la presenza di criteri imprenditoriali/economicità.
- La procedura DOCFA e l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita soddisfano, ai fini dell'accertamento catastale, l'obbligo di motivazione dell'avviso, salvo che l'atto sia del tutto privo di elementi utili.
- Per i fabbricati a destinazione speciale la stima diretta è il criterio richiesto, ma il sopralluogo non è obbligatorio: la stima può fondarsi su documentazione tecnica e atti in possesso dell'Ufficio.
- Se si agisce in una situazione analoga, il contribuente che pretenda la classificazione in E deve provare l'assenza di profili economici/di mercato (assenza di tariffe corrispettive, mancanza di rapporto costi-ricavi) e documentare la natura non imprenditoriale della gestione; l'Amministrazione può valorizzare la documentazione tecnica e tariffaria per dimostrare la natura economica dell'attività.
- Contestazioni circa mancanza di motivazione o mancato sopralluogo hanno successo solo se l'avviso è privo degli elementi oggettivi che consentano di comprendere le ragioni del classamento; la mera assenza del sopralluogo non è in sé sufficiente per annullare l'atto.
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