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Sentenza

Sentenza del 08/03/2023 n. 106 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria

Iscrizione ipotecaria - Agenzia Entrate Riscossione - Diritto superficie - Estinzione - Comune - Contenzioso - Acquisto a titolo originario - Illegittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia Entrate-Riscossione aveva iscritto ipoteca ex art. 77 DPR 602/73 su immobili risultanti dai registri come proprietà superficiaria della società xxxxx per recupero di crediti tributari. Il Comune contestava la validità dell'iscrizione: (i) perché i beni erano invece di sua piena proprietà a seguito della dichiarata decadenza della concessione per grave inadempimento e dell'accertata estinzione del diritto di superficie (acquisto a titolo originario da parte del Comune); (ii) perché i beni erano entrati nel patrimonio indisponibile comunale e quindi non ipotecabili; (iii) per mancata notifica al Comune del preavviso di iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR 602/73.

La decisione

La Corte d'Appello (Giustizia di 2° grado dell'Umbria) ha respinto l'appello dell'Agenzia Entrate-Riscossione e confermato la sentenza di 1° grado. Ha ritenuto che: la sentenza del Tribunale di Rimini abbia accertato l'estinzione del diritto di superficie e l'acquisto a titolo originario della proprietà da parte del Comune; tale statuizione è opponibile anche all'Agenzia nonostante la mancata trascrizione, perché l'acquisto a titolo originario prevale rispetto a diritti derivativi; gli immobili, qualificati come beni strumentali per servizio pubblico (bus terminal), sono entrati nel patrimonio indisponibile ex art. 826, co.3 c.c. e non potevano essere assoggettati a ipoteca; inoltre il preavviso avrebbe dovuto essere notificato al Comune. Per questi motivi l'iscrizione ipotecaria è nulla. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973

    Disciplina l'iscrizione ipotecaria per crediti tributari (art.77) e la procedura del preavviso; nel caso la notificazione del preavviso doveva essere indirizzata al reale proprietario (Comune) e l'iscrizione senza tale avviso è nulla.

  • D.Lgs. n. 546/1992

    Stabilisce la competenza della giurisdizione tributaria per controversie relative a tributi e include tra gli atti impugnabili l'iscrizione ipotecaria ex art.77 DPR 602/73, confermando la competenza del giudice tributario nel caso di crediti tributari.

  • Codice civile

    art. 2644 c.c.; art. 2643 c.c.; art. 934 c.c.; art. 826, co.3 c.c.

    Art.2644/2643: la trascrizione è strumento di pubblicità volto a tutelare i terzi e dirimere conflitti fra acquisti derivativi, ma non risolve il conflitto tra acquisto a titolo derivativo e acquisto a titolo originario. Art.934: principio dell'accessione/ acquisto a titolo originario a seguito dell'estinzione del diritto di superficie. Art.826 co.3: beni strumentali destinati a servizio pubblico entrano nel patrimonio indisponibile dell'ente e non sono in comune commercio, dunque non ipotecabili.

  • D.L. n. 193/2016

    art. 1, co. 3 (convertito dalla L. n. 225/2016)

    Qualifica l'Agenzia Entrate-Riscossione come ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate; l'Agente della riscossione deve recepire le vicende modificative o estintive dei crediti tributari riconosciute dall'Ufficio o in sede giudiziale.

Massime di principio

  • Una sentenza che accerta l'acquisto a titolo originario della proprietà prevale su iscrizioni derivate anche se la sentenza non è stata trascritta: la trascrizione è mero mezzo di pubblicità per dirimere conflitti tra acquirenti derivativi, ma non può ribaltare l'efficacia dell'acquisto originario.
  • Se un bene entra nel patrimonio indisponibile di un ente pubblico (es. bene strumentale destinato a servizio pubblico) non è in comune commercio e non può essere gravato da ipoteca per debiti della precedente superficiaria.
  • L'Agenzia Entrate-Riscossione deve notificare il preavviso di iscrizione ipotecaria al soggetto titolare del diritto reale reale risultante o, se il bene è già passato a un terzo titolare, a quest'ultimo; la mancata notificazione al proprietario reale invalida l'iscrizione.
  • La giurisdizione per le impugnazioni di ipoteca iscritta per crediti tributari è del giudice tributario (D.Lgs. 546/1992) e l'azione per cancellazione può essere qualificata come accertamento negativo della pretesa esecutiva dell'Agente della riscossione.
  • L'Agenzia incaricata della riscossione deve coordinarsi con l'Agenzia delle Entrate e verificare le vicende processuali e amministrative (sentenze, riconciliazioni, atti d'ufficio) che abbiano estinto o modificato i diritti sui beni prima di iscrivere ipoteche.
  • In conflitti tra titoli derivativi e acquisizioni originarie, la verifica della natura dell'acquisto (originario vs derivativo) è essenziale: l'acquisto originario prevale indipendentemente dall'ordine di trascrizione.

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