Cassazione Civile, Ordinanza n. 04533/2026 del 28/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro emesso per il conferimento di un immobile in una società a liberazione di un aumento di capitale sociale. L'Ufficio aveva contestato il valore dichiarato del bene conferito, inizialmente prospettando un valore più elevato e, all'esito del contraddittorio, rettificando la base imponibile sulla base dei valori medi OMI. La contribuente impugnava l'atto e, dopo alterne decisioni di merito, proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per avere il giudice d'appello, secondo la ricorrente, deciso in via equitativa, rideterminando il valore dell'immobile sulla base dei valori OMI in violazione dell'art. 113 c.p.c.; 2) omessa pronuncia o difetto di motivazione sulla censura relativa al difetto motivazionale dell'avviso, già riproposta in appello; 3) violazione delle norme sull'imposta di registro e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR fondato la rideterminazione del valore imponibile sui valori OMI. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato, osservando che il giudice tributario, nel giudizio di impugnazione-merito, può rideterminare la pretesa fiscale entro i limiti delle domande, ma deve farlo secondo diritto e con adeguata motivazione, non in via equitativa; nel caso concreto, la CTR aveva motivato la rideterminazione richiamando la riduzione ritenuta eccessiva della stima di conferimento e i valori OMI come parametro correttivo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non riportava il contenuto dell'avviso contestato, e perché la pronuncia sul merito implicava il rigetto dell'eccezione preliminare di nullità per difetto di motivazione. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché i valori OMI non costituiscono prova tipica del valore venale, ma possono essere utilizzati come elemento indiziario/di supporto, purché integrati da ulteriori elementi; nel caso di specie, la CTR li aveva adoperati come parametro correttivo unitamente ad altri dati di stima. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della contribuente, confermando la sentenza della CTR del Lazio che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado e rideterminato il valore imponibile dell'immobile conferito. La Corte ha escluso che il giudice tributario avesse esercitato un potere di equità sostitutiva: la CTR ha invece motivato la propria valutazione facendo leva su elementi probatori e sui valori OMI come parametro di correzione della stima di conferimento. Ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia sulla motivazione dell'avviso, ritenendo il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza e, comunque, implicitamente rigettato dalla decisione sul merito. Infine, ha ribadito che le quotazioni OMI non sono prova tipica e non possono, da sole, fondare l'accertamento, ma nel caso concreto erano state utilizzate insieme ad altri elementi. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità"
L'equità è ammessa solo quando una legge attribuisca espressamente il potere di decidere secondo equità; il giudice tributario non dispone di un potere generale di equità sostitutiva e deve motivare la rideterminazione della pretesa secondo diritto e sulla base delle risultanze istruttorie.
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
È il parametro invocato per i vizi di nullità della sentenza, tra cui asserita violazione dell'art. 113 c.p.c. e omessa pronuncia.
Richiamato per la dedotta nullità della sentenza per carenza motivazionale o violazione delle forme della decisione.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza.
Richiamato per la censura di omessa pronuncia; la Corte precisa che il vizio non ricorre se la questione risulta implicitamente rigettata dalla decisione sul merito.
art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per il contenuto minimo della sentenza tributaria e l'obbligo motivazionale.
artt. 43, 50 e 51 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamati come norme sull'imposta di registro e sui criteri di determinazione della base imponibile e del valore venale in comune commercio.
Richiamato per la censura sull'onere della prova in ordine alla rettifica del valore del bene.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro di riferimento per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, che ha natura di impugnazione-merito, il giudice che ritenga solo parzialmente infondata la pretesa fiscale non può limitarsi all'annullamento dell'atto, ma deve rideterminare la corretta pretesa entro i limiti delle domande delle parti.
- La rideterminazione giudiziale della base imponibile deve avvenire secondo diritto e con motivazione ancorata alle risultanze istruttorie; non è consentito un potere di equità sostitutiva in assenza di espressa previsione legislativa.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di merito sia incompatibile con la questione preliminare sollevata, poiché il rigetto può risultare implicito dalla struttura stessa della motivazione.
- Nel ricorso per cassazione, quando si censura la motivazione di un atto amministrativo tributario, opera un rigoroso onere di autosufficienza: occorre riportare i passaggi rilevanti dell'atto, altrimenti la censura è inammissibile.
- Le quotazioni OMI non costituiscono prova tipica del valore venale dell'immobile e non possono da sole sorreggere l'accertamento; possono però essere utilizzate come elemento indiziario o correttivo se integrate da ulteriori dati specifici e da una motivazione coerente.
- La valutazione del valore di un immobile ai fini dell'imposta di registro deve tener conto di molteplici parametri concreti e non può essere ancorata a un mero dato statistico disancorato dalle caratteristiche specifiche del bene.
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