Cassazione Civile, Sentenza n. 20203/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di reintegro in servizio a fronte del licenziamento disciplinare. Il ricorrente deduceva: (i) violazione dell'art. 653 c.p.p. perché la Corte d'Appello avrebbe ricostruito autonomamente i fatti senza rispettare gli accertamenti del processo penale e non avrebbe dato il giusto rilievo alle pronunce di primo e secondo grado (compresa l'attenuante della particolare tenuità); (ii) violazione del principio di proporzionalità della sanzione disciplinare, censurando la valutazione della recidiva, la mancata considerazione della non definitività di precedenti provvedimenti disciplinari, la disparità di trattamento e la qualità della prestazione lavorativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato il vizio: ha richiamato il principio secondo cui la pubblica amministrazione può valutare autonomamente gli atti del processo penale e il giudice civile/disciplinare non è vincolato dalle valutazioni non definitive del giudice penale, salvo il giudicato penale definitivamente formato (art. 653 c.p.p.). Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità perché la censura mirava a una rivalutazione del merito e della proporzionalità, sindacato non consentito in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Il giudicato penale formatosi vincola il giudice della controversia disciplinare; tuttavia, fino a che non sussiste giudicato definitivo la P.A. e il giudice disciplinare possono autonomamente valutare gli atti del processo penale.
Consente alla P.A. di procedere disciplinarmente anche durante la pendenza del procedimento penale per i medesimi fatti (svincolo dell'azione disciplinare dall'azione penale salvo diversa scelta della P.A.).
Richiamato in relazione al principio di proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto alla condotta addebitata al dipendente.
art. 360 cod. proc. civ. (comma 1, n. 3 e n. 5)
Regola i motivi di cassazione; la Corte ha applicato i limiti della cognizione di legittimità, distinguendo le censure di diritto ammissibili dalla mera richiesta di rinnovazione del giudizio di merito e dalla valutazione dei fatti.
Richiamato nel contesto dell'inutilizzabilità di talune prove in sede penale e della diversa ammissibilità di prove atipiche in sede civile/disciplinare: la Corte ha spiegato che regole di inutilizzabilità penale non sempre vincolano il giudice civile/disciplinare.
art. 23, comma 8-bis, D.L. 28/10/2020 n. 137 (conv. L. 18/12/2020 n. 176)
Norma richiamata proceduralmente in sede di deposito conclusioni dal P.M.; non incidente sul merito delle questioni sostanziali trattate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002
Prevede l'obbligo per il ricorrente di versare un contributo unificato aggiuntivo in caso di soccombenza, applicato dalla Corte nella liquidazione delle spese.
Massime di principio
- La pubblica amministrazione può avviare o proseguire il procedimento disciplinare anche mentre è pendente un processo penale per gli stessi fatti; i relativi atti penali possono essere utilizzati come elementi probatori dalla P.A. e dal giudice disciplinare, salvo che non sia intervenuto un giudicato penale definitivo che vincoli la valutazione (art. 653 c.p.p.).
- Il giudice civile o disciplinare non è obbligato a ripetere la stessa valutazione probatoria del giudice penale e può giungere a conclusioni diverse sulle stesse prove, a meno che non sia formato il giudicato penale.
- In Cassazione non è consentito chiedere la riconsiderazione dei fatti o ottenere una nuova valutazione di proporzionalità della sanzione: tali questioni attengono al merito e sono inammissibili come motivo di legittimità se mirano a rivalutare il quadro probatorio.
- Le censure formative di illegittimità devono essere formulate in modo da evidenziare un vizio di diritto riconducibile alle ipotesi dell'art. 360 c.p.c.; l'errata indicazione formale della norma non comporta necessariamente inammissibilità se la Corte può ricostruire la natura del vizio dalle argomentazioni.
- Le questioni di disparità di trattamento, applicazione di attenuanti penali o non definitività di precedenti provvedimenti disciplinari possono influire sul giudizio di proporzionalità, ma tali apprezzamenti di fatto e di merito non sono sindacabili in sede di legittimità salvo profili di nullità o palese irragionevolezza della motivazione.
- Se la P.A. sceglie di sospendere il procedimento disciplinare in attesa dell'esito penale ciò può evitare contestazioni, ma non è obbligata a farlo; il dipendente può quindi trovarsi soggetto a valutazioni disciplinari basate su atti penali non ancora definitivi.
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