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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 20203/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di reintegro in servizio a fronte del licenziamento disciplinare. Il ricorrente deduceva: (i) violazione dell'art. 653 c.p.p. perché la Corte d'Appello avrebbe ricostruito autonomamente i fatti senza rispettare gli accertamenti del processo penale e non avrebbe dato il giusto rilievo alle pronunce di primo e secondo grado (compresa l'attenuante della particolare tenuità); (ii) violazione del principio di proporzionalità della sanzione disciplinare, censurando la valutazione della recidiva, la mancata considerazione della non definitività di precedenti provvedimenti disciplinari, la disparità di trattamento e la qualità della prestazione lavorativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato il vizio: ha richiamato il principio secondo cui la pubblica amministrazione può valutare autonomamente gli atti del processo penale e il giudice civile/disciplinare non è vincolato dalle valutazioni non definitive del giudice penale, salvo il giudicato penale definitivamente formato (art. 653 c.p.p.). Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità perché la censura mirava a una rivalutazione del merito e della proporzionalità, sindacato non consentito in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 653 c.p.p.

    Il giudicato penale formatosi vincola il giudice della controversia disciplinare; tuttavia, fino a che non sussiste giudicato definitivo la P.A. e il giudice disciplinare possono autonomamente valutare gli atti del processo penale.

  • art. 55-ter d.lgs. 165/2001

    Consente alla P.A. di procedere disciplinarmente anche durante la pendenza del procedimento penale per i medesimi fatti (svincolo dell'azione disciplinare dall'azione penale salvo diversa scelta della P.A.).

  • art. 2106 cod. civ.

    Richiamato in relazione al principio di proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto alla condotta addebitata al dipendente.

  • art. 360 cod. proc. civ. (comma 1, n. 3 e n. 5)

    Regola i motivi di cassazione; la Corte ha applicato i limiti della cognizione di legittimità, distinguendo le censure di diritto ammissibili dalla mera richiesta di rinnovazione del giudizio di merito e dalla valutazione dei fatti.

  • art. 191 c.p.p.

    Richiamato nel contesto dell'inutilizzabilità di talune prove in sede penale e della diversa ammissibilità di prove atipiche in sede civile/disciplinare: la Corte ha spiegato che regole di inutilizzabilità penale non sempre vincolano il giudice civile/disciplinare.

  • art. 23, comma 8-bis, D.L. 28/10/2020 n. 137 (conv. L. 18/12/2020 n. 176)

    Norma richiamata proceduralmente in sede di deposito conclusioni dal P.M.; non incidente sul merito delle questioni sostanziali trattate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002

    Prevede l'obbligo per il ricorrente di versare un contributo unificato aggiuntivo in caso di soccombenza, applicato dalla Corte nella liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • La pubblica amministrazione può avviare o proseguire il procedimento disciplinare anche mentre è pendente un processo penale per gli stessi fatti; i relativi atti penali possono essere utilizzati come elementi probatori dalla P.A. e dal giudice disciplinare, salvo che non sia intervenuto un giudicato penale definitivo che vincoli la valutazione (art. 653 c.p.p.).
  • Il giudice civile o disciplinare non è obbligato a ripetere la stessa valutazione probatoria del giudice penale e può giungere a conclusioni diverse sulle stesse prove, a meno che non sia formato il giudicato penale.
  • In Cassazione non è consentito chiedere la riconsiderazione dei fatti o ottenere una nuova valutazione di proporzionalità della sanzione: tali questioni attengono al merito e sono inammissibili come motivo di legittimità se mirano a rivalutare il quadro probatorio.
  • Le censure formative di illegittimità devono essere formulate in modo da evidenziare un vizio di diritto riconducibile alle ipotesi dell'art. 360 c.p.c.; l'errata indicazione formale della norma non comporta necessariamente inammissibilità se la Corte può ricostruire la natura del vizio dalle argomentazioni.
  • Le questioni di disparità di trattamento, applicazione di attenuanti penali o non definitività di precedenti provvedimenti disciplinari possono influire sul giudizio di proporzionalità, ma tali apprezzamenti di fatto e di merito non sono sindacabili in sede di legittimità salvo profili di nullità o palese irragionevolezza della motivazione.
  • Se la P.A. sceglie di sospendere il procedimento disciplinare in attesa dell'esito penale ciò può evitare contestazioni, ma non è obbligata a farlo; il dipendente può quindi trovarsi soggetto a valutazioni disciplinari basate su atti penali non ancora definitivi.

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