Cassazione Civile, Sentenza n. 20259/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli dalla società il 8/2/2018, motivato con l'impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi della sua prestazione a causa del rifiuto reiterato del lavoratore di completare quattro ore residue di corso obbligatorio di formazione base sulla sicurezza, convocato in orario diverso da quello contrattualmente concordato (lavoro part-time 20 ore settimanali, 5 giorni, ore 6:00-10:00). Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 37, comma 12, d.lgs. n.81/2008 (la formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro) sostenendo che per il part-time la formazione debba svolgersi nell'orario contrattualmente concordato, nonché violazione di altre norme (tra cui art. 1464 c.c.) e contrasto con giudicati esterni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'Appello che aveva escluso un motivo ritorsivo del licenziamento e ritenuto legittima la determinazione datoriale di esigere la partecipazione alla formazione come prestazione esigibile anche in orario diverso da quello 'ordinario', qualificandola ai fini retributivi come lavoro straordinario/supplementare. La Corte ha ritenuto corretta un'interpretazione ampia di «durante l'orario di lavoro» ai sensi dell'art. 37 d.lgs. 81/2008, e ha applicato la disciplina del d.lgs. n.81/2015 (art. 6) sul lavoro supplementare per i rapporti part-time. Ha inoltre dichiarato inammissibile la denuncia di giudicato esterno per omissione di riproduzione integrale della sentenza presunta passata in giudicato. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali (liquidate in €4.000,00 compensi + €200,00 esborsi + spese forfettarie 15%) e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - art. 37
La Corte ha interpretato l'espressione "durante l'orario di lavoro" in senso ampio, comprendendo anche i periodi in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro e le prestazioni rese in orario eccedente rispetto all'orario "ordinario"
d.lgs. 3 marzo 2015, n. 81 (cd. d.lgs. 81/2015) - art. 6
“Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro..., lo svolgimento di prestazioni supplementari... 2. ... il datore di lavoro può richiedere ... in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. ... 3. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario... 4. ... le parti ... possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche ... 5. ... diritto a un preavviso di due giorni ... maggiorazione del 15 per cento ... 7. ... facoltà di revocare il consenso ... 8. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento.”
La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina sul lavoro supplementare/clausole elastiche: in assenza di disciplina collettiva il datore può richiedere prestazioni supplementari entro il 25% settimanale; il rifiuto del lavoratore di svolgere lavoro supplementare è valutabile alla luce delle cause legittime di rifiuto previste dal comma 2 (esigenze lavorative, salute, familiari o di formazione).
d.lgs. 10 giugno 2003, n. 66
Richiamato come riferimento ai limiti dell'orario normale di lavoro e alla definizione normativa di lavoro straordinario
d.lgs. 22 maggio 2000, n. 61
Richiamato quale disciplina previgente relativa alla potestas variandi e ai limiti al lavoro supplementare per i rapporti instaurati prima delle modifiche; la Corte ha comunque applicato la normativa successiva vigente al momento della decisione (d.lgs. 81/2015)
cod. civ. art. 1464
Articolo invocato dal ricorrente in tema di impossibilità sopravvenuta dell'adempimento e relative conseguenze; la Corte ha ritenuto che fosse onere del datore dimostrare l'impossibilità oggettiva di utilizzazione della prestazione e la sua rilevanza economica, argomento comunque valutato alla luce del complesso normativo sul lavoro supplementare e della concreta situazione
d.P.R. 30 aprile 2002, n. 115 - art. 13
Norme processuali richiamate con riguardo all'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo in caso di ricorso infondato
Massime di principio
- La locuzione "durante l'orario di lavoro" ai fini della formazione obbligatoria va interpretata in senso ampio: include anche periodi in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro e prestazioni rese oltre l'orario "ordinario", con possibile qualificazione come lavoro supplementare/straordinario.
- Per i lavoratori part-time, il datore di lavoro può richiedere prestazioni supplementari in assenza di disciplina collettiva fino al 25% delle ore settimanali concordate; la convocazione a formazione fuori dall'orario contrattuale può rientrare in tale ambito se non esistono disposizioni collettive vincolanti contrarie.
- Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di lavoro supplementare quando sussistono comprovate esigenze di salute, familiari o di formazione professionale; l'assenza di giustificati motivi di rifiuto espone il lavoratore a conseguenze disciplinari, e, se la prestazione è essenziale e non sostituibile, potrebbe legittimare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
- La clausola elastica pattuita richiede regole formali (pattuizione scritta, preavviso, compensazioni); il rifiuto al solo accordo sulla variazione (clausola elastica) non costituisce automaticamente giustificato motivo di licenziamento, ma occorre distinguere tra rifiuto di una variazione concordata e rifiuto di eseguire prestazioni supplementari esigibili ai sensi di legge.
- In giudizio occorre documentare rigorosamente le convocazioni alla formazione, le modalità organizzative offerte (orari proposti, corsi ad hoc), e l'eventuale presenza/assenza di discipline collettive: questi elementi sono decisivi per valutare la legittimità del rifiuto e l'eventuale legittimità del recesso datoriale.
- Se si contesta un giudicato esterno, in sede di cassazione è necessario riprodurre integralmente il testo della sentenza che si assume passata in giudicato nel ricorso, pena l'inammissibilità della deduzione.
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