Cassazione Civile, Sentenza n. 20215/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava il licenziamento intimato il 4.7.2012 per giustificato motivo oggettivo, sostenendo l'illegittimità del recesso. La Corte d'appello di Catanzaro aveva ritenuto legittimo il licenziamento per sopravvenuta impossibilità di adibire la lavoratrice alle mansioni originarie (strumentista di sala operatoria) e per mancanza di mansioni compatibili in azienda. La ricorrente deduceva in Cassazione l'omesso esame di fatto decisivo (il concreto e protratto svolgimento, dopo l'ordine di servizio del 1.7.2010, delle mansioni di collaboratore amministrativo fino alla data del licenziamento) e la violazione di norme sul cambio di mansioni e sulla motivazione del recesso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati: ha ritenuto sussistente l'omesso esame di un fatto decisivo (l'effettivo svolgimento delle mansioni amministrative dalla data dell'ordine di servizio fino al licenziamento) e ha cassato la sentenza d'appello. Ha disposto il rinvio alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione, per un nuovo esame che valuti espressamente l'incidenza dell'effettivo repechage sull'attualità delle ragioni di recesso. La Cassazione ha altresì richiamato l'onere probatorio del datore di lavoro e precisato che la contestazione giudiziale dell'assegnazione non equivale a rifiuto di svolgere la prestazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Fondamento del ricorso per cassazione per omesso esame di fatto decisivo: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito non abbiano considerato un fatto decisivo (l'effettivo svolgimento delle mansioni amministrative) e perciò ha cassato la sentenza.
Richiamato dalla Corte d'appello quale base per il recesso (venir meno di un apprezzabile interesse datoriale e impossibilità della prestazione). La Cassazione ha però precisato che tale richiamo è irrilevante se il datore ha effettivamente attuato il repechage e il giudice non valuta quel fatto.
Rilevante sul punto del diritto del lavoratore alla professionalità e alla conservazione del livello di inquadramento; la Corte osserva che la contestazione giudiziale dell'assegnazione attiene all'esercizio del diritto alla professionalità e non equivale a un rifiuto di svolgere la prestazione.
Citato nella doglianza circa l'introduzione in sede di reclamo di nuove ragioni a sostegno del recesso: la questione attiene alla correttezza processuale di fondare la decisione su motivi diversi da quelli originariamente addotti.
Norma processuale richiamata per l'avvenuto deposito di memorie dalle parti; qui rilevante solo come dato procedurale.
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis (conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176)
Richiamato in ordine al deposito delle conclusioni scritte da parte del P.M.; rilevanza procedurale nel fascicolo.
Massime di principio
- L'onere di provare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di recesso incombe sul datore di lavoro: deve dimostrare l'effettiva impossibilità di utilizzare il lavoratore o di reimpiegarlo in mansioni compatibili, anche inferiori.
- Se il lavoratore ha effettivamente svolto per periodo significativo mansioni alternative (repechage), il datore non può validamente fondare il licenziamento sull'impossibilità di reimpiego senza valutare quell'effettivo svolgimento.
- La contestazione giudiziale o scritta dell'assegnazione a nuove mansioni non equivale automaticamente a un 'rifiuto' di svolgere tali mansioni: esercizio del diritto alla professionalità va distinto dall'inadempimento.
- Il richiamo all'art. 1464 c.c. richiede prova dell'impossibilità attuale della prestazione e deve tenere conto delle vicende successive (es. ordine di servizio e svolgimento di mansioni alternative).
- L'omesso esame di fatti decisivi da parte del giudice di merito è motivo di cassazione: il giudice di rinvio dovrà riassumere e valutare espressamente tali elementi fattuali.
- Un'assegnazione dichiarata 'temporanea' può divenire effettiva se condizionata a esito giudiziale e il ricorso viene respinto; la temporaneità subordinata a pronunciamento favorevole decade se il ricorso è rigettato.
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