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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 20206/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento disciplinare per "falsa attestazione della presenza in servizio" ai sensi dell'art. 55-quater d.lgs. n.165/2001: si contestava che, nel periodo aprile-maggio 2018, il CALDORA avesse timbrato il badge per il proprio superiore (Aleotti) facendo risultare quest'ultimo falsamente in servizio, con conseguente addebito di frode continuata a danno del Comune e licenziamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di CALDORA. Ha ritenuto legittima la valutazione dei giudici di merito che hanno dedotto, anche mediante presunzioni semplici ex art. 2727/2729 c.c., l'assenza del dipendente Aleotti in relazione alla detenzione del badge da parte del CALDORA e alle timbrature continuative per conto dell'altro. La Corte ha escluso un'illegittima inversione dell'onere della prova e considerato proporzionata la sanzione disciplinare (licenziamento). Ha altresì confermato la validità della contestazione per relationem in quanto gli atti richiamati erano noti all'incolpato. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio (esborsi €200, competenze professionali €5.000, spese generali 15% e accessori) e obbligo di versare il contributo unificato supplementare ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 55-quater d.lgs. n.165/2001

    Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta

    La norma copre qualsiasi comportamento fraudolento finalizzato a far apparire la presenza in servizio (incluso l'utilizzo di terzi o la timbratura per altri) e la responsabilità si estende anche a chi agevola materialmente o omissivamente la frode.

  • art. 2727 cod. civ.

    Consente l'uso di deduzioni presuntive per ricavare fatti non direttamente provati dalla prova disponibile; i giudici di merito possono desumere l'assenza dal servizio da fatti noti (possessione del badge, timbrature ripetute).

  • art. 2729 cod. civ.

    Le presunzioni semplici costituiscono prova e possono assolvere all'onere probatorio, senza che ciò implichi una 'prova legale' o una inversione automatica dell'onere della prova.

  • art. 2967 cod. civ.

    Principio generale sul riparto dell'onere della prova: l'uso di presunzioni non deroga al riparto, ma permette alla parte gravata di assolvere all'onere probatorio mediante la presunzione stessa.

  • artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

    I limiti del controllo di legittimità sulle valutazioni di merito: la Cassazione non riesamina liberamente l'apprezzamento delle prove effettuato dal giudice di merito, salvo i casi tassativamente previsti in cui siano state assunte prove al di fuori dei limiti o siano state ritenute illimitatamente probatorie fonti soggette a valutazione.

  • art. 7, comma 2, legge n.300/1970 (Statuto dei lavoratori)

    La specificità della contestazione disciplinare va valutata con criteri meno formali rispetto al processo penale; è ammesso il rinvio per relationem a documenti noti al lavoratore se questi è messo in condizione di esercitare pienamente la difesa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002

    Prevede l'obbligo, in determinati casi, del versamento di un importo aggiuntivo relativo al contributo unificato; qui richiamato in ordine all'onere accessorio a carico del ricorrente.

  • art. 2054 cod. civ.

    Citata in giurisprudenza per osservare che le presunzioni possono essere utilizzate per accertare responsabilità; principio utilizzato in via analogica per l'uso delle presunzioni probatorie.

Massime di principio

  • La "falsa attestazione della presenza in servizio" ai sensi dell'art.55-quater è ampia: include la timbratura per conto di altri e comportamenti di agevolazione, per cui chi materialmente timbra per un collega può essere ritenuto responsabile.
  • Le presunzioni semplici (art.2727/2729 c.c.) possono costituire prova idonea a soddisfare l'onere probatorio del datore di lavoro se i fatti noti e osservati (es. detenzione del badge, timbrature ripetute e continuative) rendono verosimile l'assenza contestata.
  • L'onere della prova non viene automaticamente invertito: la parte che contesta la sussistenza del fatto disciplinare resta gravata dell'onere probatorio, ma può assolverlo anche mediante presunzioni adeguatamente motivate dal giudice.
  • La specificità della contestazione disciplinare può essere garantita anche mediante rinvio per relationem, purché gli atti richiamati siano già noti al lavoratore e questi possa esercitare pienamente il diritto di difesa.
  • La Corte di Cassazione limita il proprio sindacato sulle valutazioni di fatto e sulla valutazione delle prove compiute dal giudice di merito; le censure sulla valutazione del materiale probatorio sono spesso inammissibili salvo vizi procedurali gravi.
  • Per la difesa del dipendente in casi simili è strategico: (a) produrre prove dirette della presenza (testimonianze, registri alternativi, video), (b) contestare la catena di custodia del badge e la regolarità delle timbrature, (c) dimostrare eventuali prassi autorizzative o deleghe formali che giustifichino la timbratura altrui.
  • Per il datore di lavoro, raccolte costanti e documentate (logiche di timbratura, disponibilità del badge, eventuali anomalie) e una contestazione disciplinare chiara che rimandi a prove già note rafforzano la posizione disciplinare e la possibilità di sostenere la prova in giudizio.

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