Cassazione Civile, Sentenza n. 20235/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva accolto parzialmente l'appello del lavoratore: il ricorrente contestava la legittimità del secondo licenziamento disciplinare (determina 6 maggio 2011) e, in particolare, la corretta individuazione del dies a quo per il decorso del termine di 120 giorni per l'azione disciplinare (art. 55-bis d.lgs. n.165/2001), denunciando tardività nella contestazione, l'omessa acquisizione/documentazione della nota del 28 gennaio 2011 e l'omesso esame di una comunicazione del 17 dicembre 2010 che, a suo dire, dimostrerebbe la conoscenza precoce della notizia di infrazione da parte dell'Amministrazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del sig. Pezzano. Ha confermato la valutazione della Corte d'Appello che aveva dichiarato illegittimo il primo licenziamento (atto del 29 marzo 2011) per tardività/inerzia dell'Amministrazione e aveva invece ritenuto legittimo il secondo licenziamento (ddg 6 maggio 2011) in quanto la notizia di infrazione, ai fini del termine di 120 giorni, era pervenuta all'UPD il 28 gennaio 2011 e la procedura disciplinare era stata avviata nei termini. La Cassazione ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi relativi alla mancata produzione/menzione della nota e quello per omesso esame, ritenendo che le questioni sollevate fossero o nuove in questa sede o non configurabili come fatti decisivi ai sensi dell'art. 360 c.p.c. Ha condannato il ricorrente alle spese di giudizio.
Norme richiamate
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis
Il termine per la contestazione e per la conclusione del procedimento disciplinare (comprendente contestazione, istruttoria e sanzione) decorre dalla ricezione da parte dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) della notizia di infrazione; dopo la riforma 'Madia' il termine di 120 giorni decorre dalla contestazione dell'addebito da parte dell'UPD.
cod. proc. civ., art. 360 (n. 3 e n. 5)
Art. 360, n.3 come fondamento per censurare violazione o falsa applicazione di norme di diritto; art. 360, n.5 limita la censura per omesso esame ai fatti decisivi in senso storico-naturalistico, non a generiche questioni o argomentazioni, con conseguente inammissibilità delle doglianze non riconducibili a fatti concreti e determinati.
Richiamato nel ricorso in relazione alla documentazione e all'onere probatorio sulle comunicazioni tra uffici; la Corte ha però ritenuto la questione inammissibile o priva di rilevanza.
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis
Norma richiamata in sede istruttoria per il deposito delle conclusioni scritte del Procuratore Generale, senza incidenza sulla sostanza della decisione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 c. 1 quater
Norma richiamata per l'applicazione del contributo unificato: la Corte dà atto del presupposto per l'addebito, disposta in favore dello Stato come indicato nella sentenza.
Massime di principio
- Per i procedimenti disciplinari pubblici, il termine di 120 giorni decorre dalla ricezione della notizia di infrazione da parte dell'UPD; pertanto, la comunicazione interna all'ufficio competente è determinante ai fini della tempestività.
- Se l'Amministrazione resta inerte pur essendo in possesso degli elementi per procedere, la contestazione può essere considerata tardiva e la sanzione annullabile (decadenza dell'azione disciplinare).
- La prova documentale della trasmissione della notizia all'UPD (protocollo, nota di trasmissione) è cruciale: assenze o lacune nella documentazione possono indebolire la posizione dell'Amministrazione.
- In sede di legittimità sono inammissibili questioni di fatto o documenti non svolti nei gradi di merito; inoltre il vizio per omesso esame ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n.5 riguarda fatti storici concreti, non argomentazioni giuridiche o contestazioni generiche.
- Quando le infrazioni disciplinari consistono in più eventi ravvicinati, questi possono essere considerati unitariamente e giustificare una sanzione adottata entro i termini se la notizia complessiva è pervenuta all'UPD nei termini di legge.
- Per la difesa preventiva dell'Amministrazione, è opportuno documentare tempestivamente le richieste di giustificazione al dipendente e la conseguente trasmissione agli uffici disciplinari, con conservazione dei protocolli e delle date.
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