Cassazione Civile, Sentenza n. 20239/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna il licenziamento intimato per mancato superamento del periodo di prova; deduce la nullità del patto di prova e sostiene che, per ciò, il recesso datoriale sarebbe invalido e dovrebbe applicarsi la tutela reintegratoria (art. 2 d.lgs. n. 23/2015) ovvero, in subordine, la tutela di diritto comune con reintegra e risarcimento. Contesta altresì la qualificazione del licenziamento come privo di giusta causa/disciplinare e la misura dell'indennità liquidata.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato che la nullità del patto di prova determina la conversione dell'assunzione in rapporto a tempo indeterminato sin dall'inizio (art. 1419, comma 2 c.c.), ma che il recesso datoriale intimato in assenza di valido patto di prova non è "radicalmente nullo": si configura come un licenziamento ordinario soggetto alla disciplina dei licenziamenti e alla verifica giudiziale sulla sussistenza di giusta causa/giustificato motivo. Applicando il d.lgs. n. 23/2015, la tutela normalmente applicabile è quella indennitaria prevista dall'art. 3, comma 1, salvo i casi espressamente previsti per la reintegrazione (art. 2 o art. 3, comma 2). Pertanto il giudice di merito ha correttamente liquidato l'indennità (quattro mensilità) e la Corte ha compensato le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Regola generale del patto di prova: il recesso è libero durante il periodo di prova, senza obbligo di motivazione o preavviso, salvo diversi accordi fra le parti.
Esclude il periodo di prova dall'ambito di applicazione di alcune disposizioni della legge sui licenziamenti, confermando la possibilità di recesso durante la prova; ma tale regime viene meno se il patto di prova è invalido e il rapporto si converte in definitivo.
Principio di causalità del licenziamento: il recesso deve essere determinato da una causa prevista dalla normativa; assunto utile per valutare se il recesso in prova sia riconducibile a causalità legittima quando il patto è invalido.
Norma sulla nullità degli atti: la ricorrente invocava la nullità del recesso alla stregua dell'art. 1418, ma la Corte ha ritenuto che la nullità del patto di prova non renda automaticamente nullo il potere di recesso; piuttosto muta la natura del rapporto.
Dispone che la nullità di una clausola parziale non estende la nullità all'intero contratto e che l'assunzione si converte in definitivo sin dall'inizio: principio applicato dalla Corte per trasformare il rapporto.
Prevede la tutela reintegratoria nei casi espressamente indicati (es. licenziamento discriminatorio o altre nullità previste dalla legge). La Corte ha ritenuto che il caso concreto non rientrasse nelle ipotesi di cui all'art. 2.
d.lgs. n. 23/2015, art. 3, comma 1
Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità …
Stabilisce la tutela indennitaria come regola generale per i licenziamenti illegittimi nel regime del Jobs Act; la Corte l'ha applicata al caso del recesso in assenza di valido patto di prova, ritenendola la tutela appropriata salvo eccezioni normative.
d.lgs. n. 23/2015, art. 3, comma 2
Prevede la reintegrazione «attenuata» nelle ipotesi in cui sia direttamente dimostrata l'insussistenza del fatto materiale contestato (solo in presenza dei requisiti dimensionali); norma che delimita i casi in cui la tutela indennitaria può essere derogata a favore della reintegrazione.
Prevede una tutela indennitaria più lieve per violazioni formali (motivazione/procedura). Richiama il sistema graduato di sanzioni applicabile ai licenziamenti illegittimi.
Prevede effetti in caso di mancanza dei requisiti dimensionali del datore di lavoro: esenzioni o riduzioni delle tutele reintegratorie/indennitarie.
legge n. 92/2012 (riforma art. 18 l. n. 300/1970)
Precedente riforma che ha portato a una prima differenziazione delle tutele; utile per ricostruire l'evoluzione normativa e interpretativa che ha portato al sistema del d.lgs. n. 23/2015.
art. 7 Statuto dei lavoratori (l. n. 300/1970)
Norma sulla procedura da seguire nei licenziamenti disciplinari; la ricorrente sosteneva violazioni procedurali, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione di merito su tale punto fosse insindacabile in Cassazione quando esistano doppie conformità.
art. 18 l. n. 300/1970 (richiamato nel testo)
Riferimento storico per la tutela reintegratoria nelle ipotesi più gravi; la giurisprudenza e la Corte hanno comparato la disciplina ante e post riforme per motivare l'applicazione della tutela indennitaria nel caso concreto.
Massime di principio
- Se il patto di prova è nullo, il contratto si converte in rapporto a tempo indeterminato sin dall'inizio (art. 1419, comma 2 c.c.), ma questo non rende automaticamente nullo ogni recesso del datore di lavoro: il recesso diventa un licenziamento ordinario soggetto alle norme sui licenziamenti.
- Con il d.lgs. n. 23/2015 la tutela primaria per i licenziamenti illegittimi è di natura indennitaria (art. 3, comma 1): la reintegrazione è riservata alle ipotesi espressamente previste (art. 2 e art. 3, comma 2). Per ottenere la reintegrazione il lavoratore deve rientrare nei casi tassativi indicati dalla legge o dimostrare l'insussistenza del fatto materiale contestato nei termini dell'art. 3, comma 2.
- La qualificazione del vizio del recesso (nullità assoluta, motivo illecito, assenza di giustificato motivo oggettivo/oggettivo/disciplinare) è determinante per individuare la tutela applicabile; tale qualificazione è questione di merito e, se già doppia conforme, difficilmente sindacabile in Cassazione.
- Onere della prova: il lavoratore che contesta il recesso in prova deve provare sia l'avvenuto superamento della prova sia che il recesso sia stato determinato da motivo illecito estraneo alla funzione del patto di prova; senza prove sufficienti, la tutela sarà indennitaria anziché reintegratoria.
- Violazioni procedurali o carenze motivazionali possono influire sulla tutela applicabile (art. 4 d.lgs. n. 23/2015), ma la rilevanza dipende dalla natura del vizio e dai requisiti dimensionali del datore di lavoro.
- In pratica, in casi analoghi: verificare prima se il patto di prova sia effettivamente nullo; se nullo, il rapporto si converte in definitivo e il licenziamento successivo va valutato come ordinario; per chiedere reintegro occorre rientrare nelle fattispecie tassative di reintegrazione o provare l'insussistenza del fatto materiale nei termini di legge; altrimenti ci si attende una tutela indennitaria.
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