Cassazione Civile, Ordinanza n. 25049/2026 del 06/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erogatore sanitario)
La controversia
La società ricorrente, avendo erogato prestazioni specialistiche di laboratorio analisi e radioimmunologia negli anni 2010-2013, chiedeva all'azienda sanitaria il pagamento di euro 17.798,09, oltre interessi, quale recupero delle decurtazioni tariffarie applicate ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera o), della legge n. 296/2006. Il Tribunale aveva accolto la domanda. La Corte d'appello, adita dall'azienda sanitaria, riformava integralmente la decisione ritenendo carente la legittimazione passiva dell'azienda, sulla base di un precedente di legittimità che individuava in altro soggetto il debitore delle prestazioni nella Regione Lazio. La società proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Con il primo denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111, comma 6, Cost., sostenendo che la Corte d'appello non avesse individuato chiaramente il soggetto passivamente legittimato, avesse richiamato un precedente non pertinente e non avesse considerato precedenti contrari e l'assenza di atti regionali rilevanti. Con il secondo denunciava la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la Corte avesse individuato il debitore in un'azienda ospedaliera senza prova documentale e avesse invertito l'onere della prova, nonostante la produzione dei contratti sottoscritti dall'azienda sanitaria e delle fatture intestate alla stessa. Con il terzo denunciava la violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., deducendo che la decisione fosse stata adottata a sorpresa, senza contraddittorio sulla possibile individuazione di un diverso soggetto debitore. Con il quarto denunciava la violazione degli artt. 8-quater, comma 2, e 8-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 1321 c.c., sostenendo che la titolarità dell'obbligazione dovesse essere individuata sulla base dei contratti stipulati dalle aziende sanitarie, salvo diversa previsione normativa, e non sulla sola base di un precedente giurisprudenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il terzo motivo, ritenendo esistente e comprensibile la motivazione della sentenza d'appello e insussistente la violazione del contraddittorio, poiché la questione della titolarità passiva dell'obbligazione costituiva l'oggetto stesso della controversia. Ha invece accolto il secondo e il quarto motivo. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite, ha stabilito che, per individuare il soggetto tenuto al pagamento delle prestazioni sanitarie rese da erogatori privati nella Regione Lazio, occorre anzitutto fare riferimento al contratto, essendo debitore il soggetto in esso indicato, salvo che una norma regionale di rango primario disponga diversamente. Un provvedimento amministrativo privo di valore normativo può attribuire il pagamento a un soggetto diverso soltanto se sia espressamente richiamato nell'accordo negoziale. La Corte d'appello ha errato nell'individuare il debitore sulla sola base di un precedente, senza esaminare il quadro normativo applicabile e il contenuto dei contratti stipulati tra l'azienda sanitaria e l'erogatore privato. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 796, lettera o), L. 27 dicembre 2006, n. 296
Norma in base alla quale erano state applicate le decurtazioni tariffarie oggetto della domanda di recupero.
Richiamato quale fondamento della richiesta di interessi sulla somma domandata.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Parametro per denunciare la nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente; la Corte ha ritenuto la motivazione d'appello esistente e intellegibile.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte ha escluso la violazione.
Richiamato in tema di contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio; la Corte ha escluso che vi fosse stata una decisione a sorpresa.
Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla valutazione delle prove; l'accoglimento del motivo ha riguardato l'erronea individuazione del debitore senza considerare adeguatamente gli elementi contrattuali prodotti.
Richiamato in tema di onere della prova; la decisione d'appello è stata censurata per avere individuato il soggetto obbligato senza una base probatoria e documentale adeguata.
art. 8-quater, comma 2, d.lgs. n. 502/1992
Richiamato per sostenere la disciplina dell'accreditamento e dei rapporti con gli erogatori sanitari privati nel quadro normativo applicabile.
art. 8-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 502/1992
Richiamato in relazione ai contratti tra aziende sanitarie ed erogatori privati; la Corte ha stabilito che l'individuazione del debitore deve essere verificata anzitutto nel contratto, salvo diversa previsione normativa.
Richiamato in tema di contratto e rilevanza dell'accordo negoziale nell'individuazione del soggetto obbligato al pagamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro processuale dei motivi concernenti la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Parametro processuale dei motivi concernenti la nullità della sentenza o del procedimento.
Richiamato quale disposizione in base alla quale la causa è stata trattata in adunanza camerale.
Massime di principio
- Nell'individuare il soggetto tenuto al pagamento delle prestazioni sanitarie rese da un erogatore privato accreditato, occorre esaminare anzitutto il contratto: è debitore il soggetto pubblico indicato nell'accordo, salvo che una norma regionale di rango primario attribuisca l'obbligazione a un soggetto diverso.
- Un provvedimento amministrativo privo di valore normativo che designi un soggetto diverso come tenuto ai pagamenti produce effetti tra l'amministrazione sanitaria e l'erogatore privato soltanto se è espressamente richiamato nel contratto.
- Il soggetto tenuto al pagamento delle prestazioni sanitarie non può essere individuato sulla sola base di un precedente giurisprudenziale astratto, senza verificare il quadro normativo regionale applicabile e il contenuto dei contratti concretamente stipulati.
- La motivazione non è apparente quando, pur non individuando con precisione il soggetto effettivamente obbligato, consente di comprendere la ragione per cui il giudice ha escluso la titolarità passiva della parte convenuta.
- Non sussiste violazione del contraddittorio per decisione a sorpresa quando la questione sulla titolarità passiva dell'obbligazione costituiva già l'oggetto centrale della controversia, anche se il giudice prospetta un diverso possibile soggetto obbligato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25010/2026 del 06/09/2026
- ordinanza_civile · 6 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25011/2026 del 06/09/2026
- ordinanza_civile · 6 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25012/2026 del 06/09/2026
- ordinanza_civile · 6 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25014/2026 del 06/09/2026
- ordinanza_civile · 6 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25015/2026 del 06/09/2026
- ordinanza_civile · 6 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25016/2026 del 06/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →