Cassazione Civile, Ordinanza n. 29489/2022 del 10/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
Alcuni pensionati, già dipendenti di enti pubblici confluiti nell'INPS, avevano chiesto il rimborso delle maggiori somme trattenute sulla pensione complementare erogata dal fondo integrativo, sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi il regime fiscale più favorevole previsto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005, previsto per le forme pensionistiche complementari del settore privato. La CTP aveva rigettato la domanda e la CTR del Lazio aveva confermato il rigetto, ritenendo, da un lato, tardive le domande ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973 e, dall'altro, non estensibile ai dipendenti pubblici il regime agevolato. In cassazione i contribuenti deducevano violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 6, e 23, commi 5 e 7, d.lgs. n. 252/2005, assumendo che la diversità di trattamento tra pensioni complementari pubbliche e private contrasterebbe con gli artt. 3 e 53 Cost., alla luce della giurisprudenza di legittimità sul punto. L'Agenzia ha resistito con controricorso, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale allegata alle copie notificate.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha respinto l'eccezione preliminare dell'Agenzia sulla procura speciale, rilevando che la procura era presente nell'originale del ricorso depositato e richiamando il principio secondo cui, se la procura è incorporata nell'atto di impugnazione, la sua mancata riproduzione nella copia notificata non incide sull'ammissibilità. Nel merito, però, ha ritenuto infondato l'unico motivo: la decisione di merito era comunque conforme a diritto, poiché le domande di rimborso erano prive degli elementi minimi necessari per essere giuridicamente valide e per far sorgere un silenzio-rifiuto impugnabile. In particolare, dal fascicolo d'ufficio emergeva che mancavano indicazioni su importi versati, epoca dei versamenti, imposta applicata, imposta che si assumeva dovuta e somme richieste in restituzione; mancavano inoltre le istanze amministrative di rimborso. La Corte ha quindi corretto la motivazione della sentenza impugnata, ma ha confermato il rigetto della pretesa dei contribuenti, condannandoli alle spese e dando atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento
richiamato dal giudice di merito come base della tardività delle domande di rimborso; la Cassazione non fonda la decisione su tale profilo, ma lo supera affermando l'invalidità originaria delle istanze per genericità e mancanza dei dati essenziali.
art. 11, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
norma invocata dai ricorrenti per ottenere l'applicazione del regime fiscale più favorevole alle pensioni complementari; la Corte non ne riconosce l'applicabilità nel caso concreto, poiché assorbe la questione nella mancata validità delle domande di rimborso.
art. 23, commi 5 e 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
richiamato dai ricorrenti e dalla CTR nel ragionamento sulla disciplina applicabile ai dipendenti pubblici; la Corte non affronta il tema in modo decisivo, ritenendo assorbente il difetto originario della domanda di rimborso.
art. 3 Cost.
invocato dai ricorrenti per sostenere la violazione del principio di uguaglianza tra trattamento fiscale delle pensioni complementari pubbliche e private.
art. 53 Cost.
invocato dai ricorrenti per dedurre la violazione della capacità contributiva in relazione al diverso trattamento fiscale delle pensioni complementari.
procura ex artt. 83, terzo comma, e 365 c od . proc. c iv .
se la procura è incorporata nell'atto di impugnazione, si presume rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene; ai fini dell'ammissibilità del ricorso è sufficiente la sua presenza nell'originale.
procura ex artt. 83, terzo comma, e 365 c od . proc. c iv .
richiamato insieme all'art. 83 c.p.c. per affermare che la procura speciale contenuta nell'originale del ricorso è sufficiente, anche se non riprodotta nella copia notificata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma di deduzione del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge, utilizzata dai ricorrenti per contestare l'interpretazione della disciplina fiscale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La procura speciale incorporata nell'atto di ricorso per cassazione è validamente verificabile attraverso l'originale depositato; la sua mancata riproduzione o segnalazione nella copia notificata non determina, di per sé, l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Nel processo tributario, la domanda di rimborso deve contenere gli elementi minimi indispensabili a consentire la verifica della pretesa: importi versati, epoca dei versamenti, imposta applicata, imposta ritenuta dovuta e somma richiesta in restituzione. In mancanza, la domanda è giuridicamente inidonea e non può generare un silenzio-rifiuto impugnabile.
- L'assenza nell'atto o nel fascicolo delle istanze amministrative di rimborso impedisce di ritenere formato un diniego tacito dell'amministrazione, con conseguente carenza del presupposto processuale dell'azione giudiziaria.
- La rilevanza della questione sostanziale sulla disciplina fiscale applicabile resta recessiva quando difetti in radice la validità dell'istanza di rimborso, poiché il giudice deve prima verificare l'ammissibilità della domanda e del rapporto processuale instaurato.
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