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Sentenza

Sentenza del 15/12/2020 n. 884 - Comm. Trib. Prov. Avellino

Massima n. 274/2020 ACCERTAMENTO - Sottoscrizione dell'avviso - Obbligo a pena di nullità - Menzione della delega alla sottoscrizione nell'avviso - Sufficienza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento relativi all'anno 2013 (IRES, IVA, IRAP, IRPEF e addizionali) derivanti da verifica della Guardia di Finanza: contestata la deducibilità di una fattura per servizi di "elaborazione dati" (€.50.000 + IVA), e, per i soci, l'attribuzione di utili extrabilancio. I motivi di nullità dedotti includevano: sottoscrizione con delega in bianco, mancato contraddittorio preventivo, omessa valutazione delle memorie ex art.12 co.7 legge 212/2000, mancata notifica del PVC ai soci, mancata allegazione del PVC all'avviso, e infondatezza nel merito circa la documentazione e l'inerenza del costo.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto valida la sottoscrizione dell'avviso perché la firma era stata apposta dal funzionario delegato e l'Amministrazione ha prodotto l'atto di delega (ordine di servizio). Ha poi escluso l'obbligo generale di contraddittorio preventivo nel controllo cartolare (art.32 n.4 DPR 600/73) e ha osservato che il PVC era stato notificato alla società (nessun obbligo di notificarlo ai soci). Sul merito ha ritenuto che il contribuente non ha provato l'effettivo sostenimento e l'inerenza del costo fatturato, per cui gli addebiti fiscali sono confermati e, conseguentemente, l'attribuzione del reddito ai soci è legittima. Condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese in misura fissa di €600,00.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 2

    Fondamento giuridico per la determinazione di un maggior reddito d'impresa da parte dell'Amministrazione ai fini delle imposte dirette.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 55

    Norma richiamata in relazione al recupero dell'IVA ritenuta indebitamente detratta.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 32, n. 4

    Consente il cosiddetto "controllo cartolare" (attività d'ufficio) che non obbliga, di per sé, all'attivazione di un contraddittorio endoprocedimentale o alla redazione di un processo verbale di constatazione; pertanto l'assenza di un contraddittorio preventivo non determina automaticamente la nullità dell'atto quando la legge non lo richiede.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 38, comma 3

    Consente il recupero a tassazione degli importi accertati a carico della società anche attribuendo la quota spettante ai soci quando ricorrono le condizioni previste.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 47

    Individua la natura del reddito di capitale e viene richiamato per qualificare come reddito di capitale gli utili distribuiti extrabilancio attribuiti ai soci.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 67

    Definisce la partecipazione qualificata; rilevante per determinare la percentuale di imputazione del reddito di capitale ai soci.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7

    Norma richiamata dalla parte per lamentare omessa valutazione delle memorie; la decisione osserva che la mera non menzione non comporta automaticamente nullità salvo che risulti effettiva omissione di valutazione di memorie rilevanti.

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 109, comma 5

    "Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che, non vi concorrono in quanto esclusi."

    Sancisce il principio di inerenza dei costi: la deducibilità richiede il collegamento del costo all'attività che produce ricavi tassabili. La giurisprudenza conferma che l'onere di provare l'inerenza grava sul contribuente.

  • Principio giurisprudenziale sulla sottoscrizione dell'avviso di accertamento

    L'avviso di accertamento è invalido se non reca la sottoscrizione del Capo dell'Ufficio o di funzionario direttivo da lui delegato; tuttavia è sufficiente la menzione nell'atto che la sottoscrizione è avvenuta "su delega" e non sussiste obbligo di allegare la delega all'avviso; l'Amministrazione deve comunque poter esibire il provvedimento di delega a richiesta.

Massime di principio

  • La sottoscrizione dell'avviso di accertamento deve risultare apposta dal Capo dell'Ufficio o da un funzionario direttivo delegato: è sufficiente che nell'atto si indichi che la firma è stata apposta "per delega"; l'Amministrazione, se contestata, deve poter esibire il provvedimento di delega.
  • L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale non è generale: sussiste solo quando la legge lo prevede espressamente o, nei casi di materie armonizzate, per effetto del diritto UE. Nel controllo cartolare (art.32, n.4 DPR 600/73) non è necessariamente previsto un contraddittorio preventivo.
  • Non è sempre obbligatoria l'allegazione integrale agli avvisi di tutti gli atti richiamati (es. PVC): devono essere allegati solo gli atti non conoscibili dal contribuente o il cui contenuto essenziale non sia trasfuso nell'avviso.
  • Sul piano probatorio l'Amministrazione deve provare i fatti costitutivi dell'accertamento; il contribuente ha l'onere di provare l'effettivo sostenimento dei costi e la loro inerenza all'attività d'impresa per ottenere la deducibilità.
  • Se l'Amministrazione legittimamente recupera componenti di reddito a carico della società, può legittimamente attribuire la quota spettante ai soci secondo le previsioni normative (es. art.38 DPR 600/73 e correlati), salvo prova contraria dei destinatari.
  • Le eccezioni formali (es. firma su delega, mancata notifica del PVC, mancata allegazione di atti) vanno valutate alla luce della reale possibilità per il contribuente di conoscere i contenuti e delle effettive produzioni probatorie dell'Amministrazione: difetti meramente formali non determinano automaticamente l'annullamento se il diritto di difesa non è pregiudicato.

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