Sentenza del 15/12/2020 n. 884 - Comm. Trib. Prov. Avellino
Massima n. 274/2020 ACCERTAMENTO - Sottoscrizione dell'avviso - Obbligo a pena di nullità - Menzione della delega alla sottoscrizione nell'avviso - Sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento relativi all'anno 2013 (IRES, IVA, IRAP, IRPEF e addizionali) derivanti da verifica della Guardia di Finanza: contestata la deducibilità di una fattura per servizi di "elaborazione dati" (€.50.000 + IVA), e, per i soci, l'attribuzione di utili extrabilancio. I motivi di nullità dedotti includevano: sottoscrizione con delega in bianco, mancato contraddittorio preventivo, omessa valutazione delle memorie ex art.12 co.7 legge 212/2000, mancata notifica del PVC ai soci, mancata allegazione del PVC all'avviso, e infondatezza nel merito circa la documentazione e l'inerenza del costo.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto valida la sottoscrizione dell'avviso perché la firma era stata apposta dal funzionario delegato e l'Amministrazione ha prodotto l'atto di delega (ordine di servizio). Ha poi escluso l'obbligo generale di contraddittorio preventivo nel controllo cartolare (art.32 n.4 DPR 600/73) e ha osservato che il PVC era stato notificato alla società (nessun obbligo di notificarlo ai soci). Sul merito ha ritenuto che il contribuente non ha provato l'effettivo sostenimento e l'inerenza del costo fatturato, per cui gli addebiti fiscali sono confermati e, conseguentemente, l'attribuzione del reddito ai soci è legittima. Condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese in misura fissa di €600,00.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 2
Fondamento giuridico per la determinazione di un maggior reddito d'impresa da parte dell'Amministrazione ai fini delle imposte dirette.
Norma richiamata in relazione al recupero dell'IVA ritenuta indebitamente detratta.
D.P.R. n. 600/1973, art. 32, n. 4
Consente il cosiddetto "controllo cartolare" (attività d'ufficio) che non obbliga, di per sé, all'attivazione di un contraddittorio endoprocedimentale o alla redazione di un processo verbale di constatazione; pertanto l'assenza di un contraddittorio preventivo non determina automaticamente la nullità dell'atto quando la legge non lo richiede.
D.P.R. n. 600/1973, art. 38, comma 3
Consente il recupero a tassazione degli importi accertati a carico della società anche attribuendo la quota spettante ai soci quando ricorrono le condizioni previste.
Individua la natura del reddito di capitale e viene richiamato per qualificare come reddito di capitale gli utili distribuiti extrabilancio attribuiti ai soci.
Definisce la partecipazione qualificata; rilevante per determinare la percentuale di imputazione del reddito di capitale ai soci.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
Norma richiamata dalla parte per lamentare omessa valutazione delle memorie; la decisione osserva che la mera non menzione non comporta automaticamente nullità salvo che risulti effettiva omissione di valutazione di memorie rilevanti.
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 109, comma 5
"Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che, non vi concorrono in quanto esclusi."
Sancisce il principio di inerenza dei costi: la deducibilità richiede il collegamento del costo all'attività che produce ricavi tassabili. La giurisprudenza conferma che l'onere di provare l'inerenza grava sul contribuente.
Principio giurisprudenziale sulla sottoscrizione dell'avviso di accertamento
L'avviso di accertamento è invalido se non reca la sottoscrizione del Capo dell'Ufficio o di funzionario direttivo da lui delegato; tuttavia è sufficiente la menzione nell'atto che la sottoscrizione è avvenuta "su delega" e non sussiste obbligo di allegare la delega all'avviso; l'Amministrazione deve comunque poter esibire il provvedimento di delega a richiesta.
Massime di principio
- La sottoscrizione dell'avviso di accertamento deve risultare apposta dal Capo dell'Ufficio o da un funzionario direttivo delegato: è sufficiente che nell'atto si indichi che la firma è stata apposta "per delega"; l'Amministrazione, se contestata, deve poter esibire il provvedimento di delega.
- L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale non è generale: sussiste solo quando la legge lo prevede espressamente o, nei casi di materie armonizzate, per effetto del diritto UE. Nel controllo cartolare (art.32, n.4 DPR 600/73) non è necessariamente previsto un contraddittorio preventivo.
- Non è sempre obbligatoria l'allegazione integrale agli avvisi di tutti gli atti richiamati (es. PVC): devono essere allegati solo gli atti non conoscibili dal contribuente o il cui contenuto essenziale non sia trasfuso nell'avviso.
- Sul piano probatorio l'Amministrazione deve provare i fatti costitutivi dell'accertamento; il contribuente ha l'onere di provare l'effettivo sostenimento dei costi e la loro inerenza all'attività d'impresa per ottenere la deducibilità.
- Se l'Amministrazione legittimamente recupera componenti di reddito a carico della società, può legittimamente attribuire la quota spettante ai soci secondo le previsioni normative (es. art.38 DPR 600/73 e correlati), salvo prova contraria dei destinatari.
- Le eccezioni formali (es. firma su delega, mancata notifica del PVC, mancata allegazione di atti) vanno valutate alla luce della reale possibilità per il contribuente di conoscere i contenuti e delle effettive produzioni probatorie dell'Amministrazione: difetti meramente formali non determinano automaticamente l'annullamento se il diritto di difesa non è pregiudicato.
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