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Sentenza

Sentenza del 15/12/2020 n. 248 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento n. xxxxxxxx/2010 relativo all'IRPEF e addizionali regionali per l'anno 2005, che aveva recuperato a tassazione il maggior reddito di partecipazione (e conseguente maggiore imposta) derivante da somme distratte dallo studio associato e ritenute emolumenti professionali non dichiarati. Nel ricorso e nelle conclusioni venivano indicati numeri di avvisi diversi (errore materiale nella parte conclusiva), con conseguente incertezza sull'atto effettivamente impugnato.

La decisione

Il giudice d'appello ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l'inammissibilita del ricorso per incertezza assoluta sull'oggetto della domanda ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 546/1992. La Corte ha ritenuto che, nonostante l'esame complessivo dell'atto, non fosse possibile individuare con certezza quale avviso fosse impugnato, soprattutto alla luce dei numerosi avvisi e contenziosi collegati allo studio e della qualifica professionale dell'appellante. Condanna dell'appellante alle spese del grado, liquidate in Euro 5.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18

    comma 4; punto 1 lett. d)

    L'art. 18 disciplina i requisiti del ricorso e l'inammissibilita per incertezza dell'oggetto. Il giudice può dichiarare inammissibile il ricorso quando non e possibile individuare il petitum. La norma va interpretata restrittivamente ma impone comunque che la parte specifichi sufficientemente l'oggetto della domanda.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che le cause di inammissibilita debbano applicarsi solo in casi estremi; tuttavia la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 18 per la concreta incertezza dell'atto introduttivo.

Massime di principio

  • Il ricorso tributario deve indicare con precisione l'atto impugnato e l'oggetto della domanda; errori materiali nel numero dell'avviso possono compromettere l'ammissibilita se rendono incerta l'individuazione del petitum.
  • Il giudice ha l'obbligo di tentare di individuare l'oggetto del ricorso esaminando l'atto nel suo complesso, ma tale opera non puo sostituire la chiara determinazione dell'oggetto demandata alla parte.
  • In presenza di piu avvisi e di contenziosi collegati la parte, soprattutto se professionista, e tenuta a maggiore cura nella specificazione dell'atto impugnato; la sua qualifica puo aggravare l'onere di precisione.
  • Se l'errore e meramente materiale, la parte deve tempestivamente rettificarlo o integrare il ricorso o chiedere l'ammissione di correzione entro termini utili, allegando documentazione probante (copia dell'avviso effettivamente ricevuto).
  • In casi analoghi e consigliabile allegare al ricorso copia dell'atto impugnato e indicare chiaramente il petitum per evitare l'inammissibilita e il rischio di soccombenza, con conseguente condanna alle spese.
  • Le disposizioni sull'inammissibilita vanno interpretate in senso restrittivo per non ledere le garanzie processuali, ma non esonerano la parte dall'onere minimo di specificazione richiesto dalla legge.

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