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Sentenza

Sentenza del 15/12/2020 n. 608 - Comm. Trib. Prov. Genova

Accertamento - mancata formalizzazione della conclusione del contraddittorio - non necessita - art. 10-bis, L. n. 241/1990 - inapplicabile al procedimento tributario

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. 600/73 che ha ricostruito il reddito d'impresa per incongruenze con lo studio di settore, determinando maggiori ricavi per € 54.587. Contestazioni principali: nullità per sottoscrizione da soggetto non legittimato (mancanza di valida delega); illegittimità per mancato completamento/comunicazione della decisione preliminare del contraddittorio in analogia all'art. 10-bis L. 241/90; impropria commistione di criteri di accertamento (studi di settore vs analitico-induttivo); inosservanza della particolare situazione locale (concorrenza dei supermercati) non tenuta in conto nella ricostruzione induttiva; mancata considerazione di costi corrispondenti; illegittimità della quantificazione dell'aggio; illegittimità e infondatezza delle sanzioni.

La decisione

Il ricorso è stato parzialmente accolto. Il giudice ha ritenuto valida la delega alla sottoscrizione dell'atto (disposizione di servizio n. 31/2019) e ha escluso la nullità dell'atto per mancanza di sottoscrizione da soggetto legittimato. Ha stabilito che l'art. 10-bis L. 241/90 non è applicabile al procedimento tributario in base all'art. 13, comma 2 della stessa legge, pertanto la mancata comunicazione di una decisione preliminare dopo il contraddittorio non costituisce vizio impugnabile; non è rinvenibile analoga disposizione nel diritto tributario. L'accertamento è stato qualificato come analitico-induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. 600/73, basato su presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti. Tuttavia, la Commissione ha valorizzato le circostanze locali (concorrenza dei supermercati) e la proposta mediativa dell'Ufficio, riducendo il reddito accertato a € 29.210 (da € 54.587 iniziali); i costi induttivi non sono stati riconosciuti per mancata dimostrazione; l'aggio è stato ritenuto legittimo alla luce della giurisprudenza (Cass. n.1311/2018); le sanzioni sono state rideterminate in conseguenza della nuova quantificazione del reddito. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. 600/1973

    Norma applicata per legittimare l'accertamento analitico-induttivo: l'Ufficio può ricostruire il reddito sulla base di presunzioni semplici, ma gravi, precise e concordanti; lo scostamento dallo studio di settore può essere l'innesco ma l'accertamento deve poggiare su presunzioni idonee.

  • art. 10-bis, L. n. 241/1990

    Disposizione che prevede la comunicazione della decisione preliminare in procedure amministrative ordinarie; il Tribunale ha ritenuto però tale norma inapplicabile al procedimento tributario.

  • art. 13, comma 2, L. n. 241/1990

    Interpretazione chiave: per il giudice questa disposizione esclude l'applicabilità dell'art. 10-bis al procedimento tributario, giustificando quindi che la mancata comunicazione della decisione preliminare non costituisce vizio dell'avviso di accertamento.

  • Disposizione di servizio n. 31/2019 (Direzione provinciale)

    Atto interno che ha delegato nominativamente i Capi team alla sottoscrizione degli atti di accertamento; il Tribunale ha ritenuto la delega sufficiente e tempestiva per la validità della sottoscrizione.

  • Cassazione, sent. n. 22803/2015

    Giurisprudenza richiamata per i requisiti di validità della delega alla sottoscrizione degli atti: chiarezza dell'oggetto e prossimità temporale al rilascio della delega.

  • Cassazione, sent. 19 gennaio 2018 n. 1311

    Giurisprudenza che ha chiarito la natura retributiva (non tributaria né sanzionatoria) dell'aggio, ritenendo legittima l'imposizione di una parte del compenso dell'organizzazione esattoriale a carico del contribuente; utilizzata per respingere il motivo di illegittimità dell'aggio.

Massime di principio

  • L'art. 10-bis L. 241/1990 non trova applicazione al procedimento tributario per effetto dell'art. 13, comma 2: la mancata comunicazione di una "decisione preliminare" dopo il contraddittorio non invalida di per sé l'avviso di accertamento.
  • Il contraddittorio pre-accertativo è valutato nella sua effettività: l'assenza di una successiva comunicazione formale non costituisce vizio se il confronto sostanziale è avvenuto.
  • Un accertamento innescato dallo scostamento dallo studio di settore può correttamente evolvere in un accertamento analitico-induttivo ai sensi dell'art. 39 DPR 600/73, purché l'Ufficio si basi su presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti.
  • Le proposte conciliative/mediate dell'Ufficio, se fondate su elementi obiettivi emersi nel controllo, possono essere valorizzate dal giudice e portare a una rideterminazione del reddito più favorevole al contribuente.
  • Per ottenere il riconoscimento induttivo di maggiori costi il contribuente deve fornire elementi di prova (anche presuntivi) adeguati; in mancanza, il giudice non procederà a una determinazione dei costi a suo favore.
  • La sottoscrizione dell'atto di accertamento da parte di un delegato richiede prova della delega, che deve essere chiara quanto a oggetto e tempestiva: una disposizione di servizio nominativa e ravvicinata nel tempo può essere sufficiente.
  • L'aggio è considerato retributivo e la sua quantificazione, nella giurisprudenza consolidata, non viola il parametro di capacità contributiva, per cui la sua applicazione è generalmente legittima.
  • Le sanzioni possono essere rideterminate in conseguenza di una diversa quantificazione del reddito: una parziale vittoria del contribuente può comportare una riduzione delle sanzioni.

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