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Sentenza

Sentenza del 15/12/2020 n. 93 - Comm. Trib. Prov. Biella

L'avviso di intimazione del pagamento del contributo unificato è atto autonomamente impugnabile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente impugna l'avviso di intimazione del pagamento del contributo unificato ritenendolo illegittimo o non opponibile; il nodo giuridico è se l'avviso, pur non espressamente elencato tra gli atti impugnabili dall'art. 19 D.lgs. 546/1992, costituisca un atto idoneo a incidere sulla posizione patrimoniale del contribuente e quindi sia autonomamente impugnabile davanti alla giurisdizione tributaria.

La decisione

La decisione riconosce che l'avviso di intimazione del pagamento del contributo unificato è un vero e proprio provvedimento e non un mero invito, e pertanto è autonomamente impugnabile. Si ritiene che l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 D.lgs. 546/1992, pur avendo carattere tassativo, vada interpretata estensivamente quando l'atto amministrativo porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria e determini un interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. La motivazione si fonda su principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della pubblica amministrazione e sull'ampliamento della giurisdizione tributaria operato dalla legge 448/2001.

Norme richiamate

  • D.lgs. 546/1992, art. 19

    L'elencazione degli atti impugnabili è formalmente tassativa ma viene interpretata in senso estensivo quando l'atto, pur non espressamente nominato, incide sulla posizione patrimoniale del contribuente e comunica una pretesa tributaria.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire trova fondamento nella conoscenza di una ben individuata pretesa tributaria: sorge l'interesse processuale necessario per proporre ricorso.

  • Costituzione, art. 24

    Richiama il diritto di difesa in giudizio; giustifica un'interpretazione estensiva delle norme che regolano l'impugnabilità per garantire la tutela giurisdizionale del contribuente.

  • Costituzione, art. 53

    Principio di capacità contributiva e tutela del contribuente come parametro per interpretare le garanzie procedurali e sostanziali in materia tributaria.

  • Costituzione, art. 97

    Principio del buon andamento della P.A.; giustifica un controllo giurisdizionale sugli atti amministrativi che incidono su posizioni patrimoniali.

  • Legge 448/2001

    Ha ampliato la giurisdizione tributaria, contribuendo all'orientamento che estende la possibilità di impugnare atti che comportano pretese tributarie comunicate al contribuente.

Massime di principio

  • Un avviso di intimazione che comunica una pretesa tributaria specifica e incide sulla posizione patrimoniale del destinatario va considerato un provvedimento autonomamente impugnabile, anche se non espressamente elencato dall'art. 19 D.lgs. 546/1992.
  • Per valutare l'impugnabilità occorre verificare la natura sostanziale dell'atto: se esso pone a carico del destinatario un'obbligazione o una pretesa definita, sorge l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
  • Le norme elencanti gli atti impugnabili devono essere interpretate in modo coerente con i principi costituzionali (diritto di difesa, capacità contributiva, buon andamento della P.A.) e con l'ampliamento della giurisdizione tributaria; ciò favorisce l'accesso alla tutela giurisdizionale del contribuente.
  • In situazioni analoghe il contribuente dovrebbe considerare tempestivamente l'impugnazione davanti alla giurisdizione competente dimostrando che l'avviso contiene una pretesa tributaria specifica e incide sulla sua sfera patrimoniale.
  • La qualificazione dell'atto (invito vs provvedimento) si basa sugli effetti giuridici concreti: se l'atto determina obblighi o conseguenze patrimoniali immediatamente rilevanti, è probabile che sia riconosciuto impugnabile.

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