Sentenza del 15/12/2020 n. 1005 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società impugnava il provvedimento dell'Agenzia che aveva sospeso l'erogazione di due rimborsi IVA (periodi 2013-2015 e 2015-2017) rilevando la presenza di potenziali carichi pendenti connessi a contenziosi fiscali in corso e applicando l'art. 23 d.lgs. 472/1997. La contribuente contestava l'applicabilità della sospensione, rilevando che gli atti impositivi da cui traevano origine i contenziosi erano stati integralmente annullati dalle Commissioni tributarie e deducendo altresì che l'art. 38-bis del DPR 633/1972 (che disciplina i rimborsi IVA e la possibilità di richiedere fideiussione) fosse la norma rilevante e specialis rispetto all'art. 23.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, riformando la decisione di primo grado e annullando il provvedimento di sospensione dell'erogazione dei rimborsi IVA. Ha dichiarato compensate tra le parti le spese processuali. La decisione si è basata sulla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n.2320/2020) che ha chiarito il rapporto tra art. 38-bis e gli strumenti cautelari generali (art. 23 d.lgs. 472/1997 e art. 69 r.d. 2440/1923), stabilendo limiti all'uso cumulativo delle misure cautelari e criteri di operatività della sospensione in caso di annullamento parziale o totale degli atti impugnati.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (norme IVA)
Disciplina la sospensione dei rimborsi IVA in presenza di contestazioni penali o rischi di frode e prevede la possibilità per l'Amministrazione di richiedere garanzie (fideiussione) per consentire il rimborso; la Corte ha riconosciuto la rilevanza della norma come titolo per la prestazione di garanzie ma non l'esclusività rispetto agli strumenti cautelari generali.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (sanzioni amministrative tributarie)
art. 23, comma 1 e comma 2
Attribuisce all'Amministrazione il potere discrezionale di sospendere il pagamento di crediti in presenza di atti impositivi non ancora definitivi; le Sezioni Unite hanno confermato che tale potere è generale e applicabile anche ai rimborsi IVA, ma la sua operatività è limitata se il contribuente ha già prestato la garanzia prevista dall'art. 38-bis e, in caso di annullamento degli atti, la sospensione vale solo nella misura non annullata dalla pronuncia della Commissione tributaria, anche se non definitiva.
R.D. 30 dicembre 1923, n. 2440
Prevede strumenti cautelari a tutela del credito erariale; la giurisprudenza riconosce la possibilità per l'Amministrazione di avvalersi anche di tale rimedio, nei limiti del suo regime, a salvaguardia di eventuali compensazioni.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra Amministrazione e contribuente: utilizzato dalla Corte per argomentare contro l'adozione di misure cautelari cumulate che gravino ingiustificatamente sul contribuente.
D.Lgs. 2 luglio 1990, n. 546
Norma sulla compensazione delle spese processuali; la CTR ha ritenuto giustificato compensare integralmente le spese tra le parti considerando la novità della questione risolta dalle Sezioni Unite.
Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 2320/2020
Sez. U. 31/01/2020, n. 2320
Chiave interpretativa: ha chiarito che non sussiste relazione di specificità che escluda l'applicabilità degli strumenti cautelari generali (art. 23 e art. 69) rispetto all'art. 38-bis, ma ha stabilito che l'Amministrazione non può applicare misure cautelari doppie sullo stesso credito se il contribuente ha già prestato la garanzia prevista dall'art. 38-bis; inoltre ha precisato che, in caso di annullamento dell'atto impugnato, la sospensione opera solo nella misura corrispondente alla parte dell'atto non annullata, anche se la sentenza non è definitiva.
Cassazione, sent. n. 2893/2019
Giurisprudenza di supporto che ha orientato sull'efficacia della sospensione in relazione alle decisioni della commissione tributaria e sull'operatività della sospensione limitata alle parti non annullate.
Massime di principio
- Se il contribuente presta la fideiussione richiesta ai sensi dell'art. 38-bis DPR 633/1972, l'Amministrazione non può contemporaneamente applicare un ulteriore provvedimento di fermo ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 472/1997 o dell'art. 69 r.d. 2440/1923 sullo stesso credito: non è ammessa una doppia cautela sul medesimo rimborso.
- L'art. 23 d.lgs. 472/1997 è uno strumento generale che può trovare applicazione anche ai rimborsi IVA, ma la sua operatività è limitata dall'esistenza di garanzie prestate ai sensi dell'art. 38-bis e dal principio di buona fede nei rapporti con l'Amministrazione.
- Se la Commissione tributaria ha annullato, in tutto o in parte, gli atti impositivi da cui discende la pretesa dell'Amministrazione, la sospensione del rimborso opera solo nella misura corrispondente alla parte non annullata dalla decisione, ancorché tale decisione non sia passata in giudicato; la compensazione dell'Amministrazione richiede la definitività per essere eseguita pienamente.
- In assenza di fideiussione o altra garanzia idonea ai sensi dell'art. 38-bis, l'Amministrazione può legittimamente valutare l'adozione di misure cautelari generali (art. 23 o art. 69) per tutelare il proprio credito.
- Per ottenere lo sblocco di rimborsi IVA, è strategico per il contribuente fornire garanzie conformi all'art. 38-bis o, in alternativa, far valere in giudizio l'annullamento degli atti che giustificano la sospensione, documentando l'effettiva estensione dell'annullamento.
- In presenza di dubbi interpretativi su provvedimenti di sospensione, la giurisprudenza (Sez. Un. 2320/2020) costituisce riferimento vincolante: le amministrazioni e i giudici devono evitare misure cautelari sovrapposte e valutare l'effetto degli annullamenti emessi dagli organi giurisdizionali tributari.
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