Sentenza del 15/12/2020 n. 2971 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Appello avverso la sentenza di primo grado che aveva ritenuto la presenza di una frode IVA mediante emissione di fatture soggettivamente inesistenti e aveva confermato avvisi di accertamento relativi all'IVA per gli anni 2012-2013 e le sanzioni. L'Amministrazione sosteneva che la contribuente aveva utilizzato fatture emesse da societa' cartiere (S e P), inserite in un meccanismo di frode carosello: P agiva come filtro, acquistando da missing traders intracomunitari e rivendendo come operazioni nazionali consentendo la detrazione di IVA mai versata. La contribuente deduceva carenza della prova documentale sul requisito di gravita precisione e concordanza, contestava omessa valutazione di eccezioni relative a S e chiedeva rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE sulla compatibilita' delle direttive comunitarie con la ricostruzione imposta dall'Amministrazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l'Amministrazione avesse fornito elementi indiziari gravi, precisi e concordanti sulla esistenza della frode e sulla consapevolezza o conoscibilita' da parte della M, inclusi: ammissioni del legale rappresentante di P, risultanze di indagini penali, pattern anomalo di scambi reciproci senza movimentazione fisica della merce, e atti definitivi nei confronti di S che la qualificano come missing trader. La Corte ha poi spiegato che il diritto alla detrazione IVA e' subordinato alla buona fede del cessionario che deve adottare le misure ragionevoli per non partecipare a frodi; la contribuente non ha dimostrato di aver agito con la diligenza specifica richiesta. La richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia e' stata respinta perche' il diritto nazionale e' ritenuto allineato alla normativa comunitaria. Sono state confermate le riliquidazioni IVA e le sanzioni e condannata la M al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 10.000,00 per il grado.
Norme richiamate
D.P.R. 633/1972, articolo 19
L'articolo e' richiamato in relazione alla non detraibilità dell'IVA quando le operazioni si inseriscono in meccanismi finalizzati alla frode; la Commissione lo applica ricomprendendo le operazioni soggettivamente inesistenti e i casi di frode carosello.
D. Lgs. 74/2000, articolo 1
Definizione di fatture o documenti per operazioni inesistenti usata per inquadrare la fattispecie di inesistenza soggettiva (divergenza tra realta' commerciale e documentazione).
Direttiva 2006/112/CE (e Direttive 2001/115/CE, 2010/45/UE)
Richiamate come quadro comunitario sul diritto alla detrazione e sulla necessita' che l'operatore adotti misure ragionevoli per non essere coinvolto in frodi; la Corte nazionale ritiene che il diritto interno sia allineato alla disciplina comunitaria.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, articolo 267 TFUE
Norma di rinvio pregiudiziale invocata dalla contribuente; la Commissione ha ritenuto non necessaria la rimessione in quanto la questione e' risolvibile con il diritto interno allineato alla giurisprudenza comunitaria.
Trattato sull'Unione Europea, articolo 19, comma terzo, lett. b
Richiamato nella domanda di rimessione; non e' stata ritenuta causa ostativa alla decisione nazionale.
Costituzione, articolo 111
Invocato nella richiesta di rimessione pregiudiziale; la Commissione non ha accolto la richiesta ritenendo la materia allineata al diritto comunitario.
D. Lgs. 546/1992, articolo 36 (comma 2, n.4) e articolo 32
Richiamati in relazione all'obbligo di motivazione delle decisioni in sede tributaria e alla memoria illustrativa; la Commissione ha ritenuto che la sentenza di primo grado non fosse affetta da omessa motivazione e che le censure fossero implicitamente risolte.
Codice di Procedura Civile, articoli 115, 116, 132
Articoli evocati dalla ricorrente per vizio di motivazione e violazione delle regole probatorie; la Commissione ha invece ritenuto valida la valutazione delle prove e la motivazione, richiamando principi di adeguata motivazione e discrezionalita' del giudice di merito nella scelta delle prove.
D.M. 55/2014
Richiamato ai fini della liquidazione delle spese di giudizio nel grado di appello.
Massime di principio
- In ipotesi di frode carosello e fatture soggettivamente inesistenti l'Amministrazione ha l'onere di dimostrare la frode e, quando invoca la consapevolezza del cessionario, deve fornire indizi che siano gravi, precisi e concordanti; tali indizi possono emergere da pattern contabili, dichiarazioni di partecipanti alla frode, atti penali e atti definitivi contro soggetti interposti.
- Il diritto alla detrazione IVA e' condizionato alla buona fede del cessionario: il soggetto che acquista deve adottare le misure ragionevoli e la diligenza specifica necessarie per non trovarsi a partecipare a una frode; la semplice ignoranza non e' sufficiente se esistono elementi che avrebbero dovuto far sorgere il sospetto.
- Determinazioni definitive e non impugnate nei confronti di soggetti qualificati come missing traders possono essere utilizzate come prova dell'esistenza della frode nei confronti dei clienti che si approvvigionavano da tali soggetti.
- Indicatori tipici di coinvolgimento in frode includono: rapporti commerciali reciproci senza reale movimentazione della merce, coincidenza di saldi contabili e incassi/applicazione di pagamenti anomali, amicizie o rapporti stretti fra rappresentanti delle imprese coinvolte, e ammissioni testimoniali degli organi delle societa' filtro.
- Il giudice di merito non e' tenuto ad analizzare e motivare su ogni singola eccezione quando la decisione e' comunque sorretta da adeguata motivazione e da una coerente valutazione probatoria; l'omessa pronuncia e' ravvisabile solo se la decisione e' priva di argomenti concreti.
- La richiesta di rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia e' necessaria se sussistono dubbi interpretativi rilevanti di diritto comunitario; tuttavia, se il diritto nazionale e' ritenuto conforme alla giurisprudenza comunitaria, il giudice nazionale puo' decidere senza rinvio.
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