Cassazione Civile, Ordinanza n. 15102/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore idrico)
La controversia
Un utente aveva convenuto davanti al giudice di pace il gestore del servizio idrico per ottenere l’annullamento di tre fatture relative a consumi degli anni 2016, 2017 e 2018. Il giudice di pace aveva dichiarato prescritto il credito relativo alle prime due fatture e aveva annullato la terza; il tribunale, in appello, aveva confermato la decisione ritenendo applicabile la prescrizione biennale introdotta dalla legge di bilancio 2018 alle fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020, e ritenendo inoltre non provata la pretesa per la fattura relativa al 2018. Il gestore ricorre per cassazione deducendo: 1) violazione della disciplina transitoria della legge n. 205/2017 e dell’art. 11 preleggi, sostenendo che la riduzione del termine di prescrizione da cinque a due anni non possa applicarsi retroattivamente ai consumi anteriori al 1° gennaio 2020; 2) violazione dell’art. 2935 c.c., sostenendo che il dies a quo della prescrizione non coincide con l’anno di consumo ma con la scadenza indicata in fattura, momento in cui il credito diviene esigibile.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi, riqualificando l’interpretazione della norma transitoria: per le forniture idriche il termine biennale si applica alle fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020, e il dies a quo della prescrizione decorre dalla scadenza di pagamento della fattura, non dal periodo di consumo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Trapani in diversa composizione, affinché si uniformi al principio di diritto enunciato e riesamini la controversia alla luce di tale criterio, compresa la verifica dei limiti temporali della prescrizione in rapporto alla disciplina previgente. Il ricorso è stato quindi accolto con rinvio.
Norme richiamate
art. 1, comma 4, L. 27 dicembre 2017, n. 205
il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni
La riduzione del termine di prescrizione a due anni opera anche per il servizio idrico, nei rapporti ricompresi nella norma, con riferimento alla disciplina transitoria prevista dal comma 10.
art. 1, comma 10, L. 27 dicembre 2017, n. 205
Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva [...] c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020
La Corte interpreta il riferimento alle fatture come riferimento alla scadenza di pagamento delle fatture; il termine biennale si applica alle fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020.
la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo
È richiamato per escludere una applicazione retroattiva della riduzione del termine di prescrizione in assenza di una disciplina transitoria incompatibile con tale effetto.
la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere
Nel caso dei corrispettivi idrici, il diritto diviene azionabile alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, non al momento del consumo.
prescrizione quinquennale per le prestazioni periodiche
È il regime prescrizionale previgente per i corrispettivi della somministrazione idrica, applicabile prima della riduzione biennale nei limiti non coperti dalla nuova disciplina.
purché, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore
La Corte lo utilizza analogicamente per evitare che la nuova disciplina finisca per attribuire un termine più lungo di quello già maturato secondo la legge anteriore.
È menzionato in relazione al rinvio pregiudiziale sollevato da altro giudice sulla medesima questione interpretativa.
Massime di principio
- Nelle forniture periodiche di acqua, il credito del gestore diviene esigibile e la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, non dal mero periodo di erogazione del servizio.
- Quando una legge riduce il termine di prescrizione, la norma transitoria va letta in modo da ancorare l’applicazione del nuovo termine alla scadenza della fattura, se il testo lo prevede espressamente; non è consentita un’interpretazione che produca un effetto retroattivo incompatibile con l’art. 11 disp. prel. c.c.
- Se la nuova disciplina prescrizionale più breve decorre da una data fissa di scadenza delle fatture, occorre comunque evitare che, per consumi anteriori, il nuovo termine conduca a un risultato più favorevole al creditore rispetto al regime previgente, dovendosi rispettare il limite del termine già decorrente secondo la legge anteriore.
- In materia di prescrizione dei corrispettivi di somministrazione, la qualificazione del credito come prestazione periodica resta ferma, ma la decorrenza del termine può essere modulata dalla disciplina transitoria sopravvenuta quando il legislatore colleghi espressamente l’efficacia alla scadenza della fattura.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14993/2024 del 29/05/2024
- ordinanza_civile · 29 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14994/2024 del 29/05/2024
- ordinanza_civile · 29 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14995/2024 del 29/05/2024
- ordinanza_civile · 29 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14996/2024 del 29/05/2024
- ordinanza_civile · 29 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14997/2024 del 29/05/2024
- ordinanza_civile · 29 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14998/2024 del 29/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →