Cassazione Civile, Ordinanza n. 06020/2023 del 28/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di subappalto per lavori nell’ambito di un appalto, nel quale la creditrice aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di lavori eseguiti e non saldati. La debitrice aveva proposto opposizione deducendo, tra l’altro, l’incompetenza territoriale del giudice adito per l’asserita validità della clausola di foro esclusivo in favore di Velletri, la mancanza dei presupposti di competenza ex art. 1182, terzo comma, c.c., l’inesigibilità del credito per assenza di DURC e contestazioni sulla regolarità contributiva, nonché la non corretta interpretazione dell’oggetto del contratto di subappalto quanto alle opere di bonifica. In cassazione la ricorrente articola quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. e art. 1495 c.c. sulla clausola di foro, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso l’esclusività del foro di Velletri; 2) violazione dell’art. 1182, terzo comma, c.c. per avere ritenuto competente il foro del creditore senza considerare che il credito non sarebbe stato liquido, esigibile e certo, anche per la mancata produzione del DURC; 3) violazione di norme sulla regolarità contributiva e dell’art. 3 del contratto di subappalto, contestando la prova della regolarità contributiva sulla base di una testimonianza anziché dell’esibizione del DURC; 4) falsa applicazione dei criteri ermeneutici contrattuali per l’interpretazione dell’oggetto del subappalto in ordine alle opere di bonifica. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto sanata la nullità della notifica del ricorso al fallito per effetto della costituzione del fallimento; ha dichiarato inammissibili il primo, secondo e quarto motivo perché non colpivano la ratio decidendi o erano generici; ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che la verifica della regolarità contributiva poteva desumersi dalla prova testimonialmente riferita e che il DURC, pur rilevante ai fini del pagamento, non incide sull’esistenza o sull’entità del credito. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha preliminarmente escluso l’inammissibilità per la notifica al soggetto fallito, ritenendo sanato il vizio dalla costituzione del fallimento. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi relativi alla clausola di foro, alla competenza territoriale e all’interpretazione del contratto, mentre ha respinto nel merito il motivo concernente il DURC e la prova della regolarità contributiva. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Per la clausola derogatoria del foro esclusivo occorre una pattuizione espressa e inequivoca; la formula generica 'per qualsiasi controversia' non basta a rendere esclusivo il foro scelto.
Le condizioni generali predisposte unilateralmente richiedono specifica approvazione per le clausole che derogano alla competenza, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non attaccava la ratio decidendi.
Norma richiamata nel motivo, ma non centrale nella decisione, perché la censura sul foro non incideva sulla motivazione posta a base del rigetto.
Nei crediti pecuniari liquidi ed esigibili la competenza può radicarsi nel foro del creditore; tuttavia la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata specifica contestazione dei criteri di collegamento.
Nei diritti di obbligazione i fori concorrenti devono essere contestati specificamente e tempestivamente; in difetto, il collegamento indicato dall’attore resta fissato.
È uno dei fori derogabili che, se eccepita l’incompetenza, devono essere specificamente contestati nel primo atto difensivo.
Rientra tra i criteri di competenza territoriale concorrenti che il convenuto deve contestare espressamente.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’obbligo di regolarità contributiva, ma non decisivo nella motivazione della Corte.
art. 3 del contratto di subappalto
Obbligo contrattuale di regolarità contributiva considerato dalla Corte, la quale ha ritenuto provata l’esistenza del DURC tramite la verifica effettuata dalla Provincia.
Dopo il fallimento della parte, la legittimazione a contraddire all’impugnazione spetta alla curatela.
In correlazione con il fallimento sopravvenuto, comporta che la notifica dell’impugnazione debba essere rivolta al soggetto effettivamente legittimato a contraddire.
La notifica al fallito anziché al curatore integra nullità sanabile, non inesistenza.
La nullità della notifica può essere sanata dalla costituzione del curatore/fallimento.
I motivi di ricorso devono essere specifici, completi e riferiti alla decisione impugnata; le censure generiche o non correlate al decisum sono inammissibili.
art. 360, primo comma, nn. 2, 3, 4, 5, c.p.c.
La Corte richiama i limiti di deduzione dei motivi e dichiara inammissibili quelli formulati in modo apodittico o non autosufficiente.
Le censure sull’interpretazione contrattuale devono confrontarsi con la motivazione della sentenza e indicare puntualmente l’errore ermeneutico.
La mera contrapposizione di una diversa lettura del contratto non basta a fondare il vizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Riferito al raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La clausola contrattuale che attribuisce il foro competente 'per qualsiasi controversia' non è di per sé sufficiente a individuare un foro esclusivo, occorrendo una manifestazione espressa e inequivoca della volontà di derogare ai fori legali concorrenti.
- L’eccezione di incompetenza territoriale derogabile, nelle controversie su diritti di obbligazione, deve contestare in modo specifico e tempestivo ciascuno dei criteri di collegamento astrattamente applicabili; la mancata contestazione di uno solo di essi radica la competenza del giudice adito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o si limita a proporre una diversa ricostruzione dei fatti e del contratto senza dimostrare il denunciato errore di diritto.
- Il DURC è strumento di verifica della regolarità contributiva e può essere rilevante anche nella fase di pagamento del corrispettivo, ma la sua assenza o contestazione non incide automaticamente sull’esistenza o sull’entità del credito, se la regolarità sia comunque stata accertata con altri mezzi di prova.
- La nullità della notifica dell’impugnazione eseguita al fallito anziché alla curatela è sanabile per effetto della costituzione del fallimento nel giudizio di legittimità.
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