Cassazione Civile, Ordinanza n. 22224/2021 del 04/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Un soggetto ha impugnato una cartella di pagamento emessa per la riscossione di euro 417,63 relativi a verbali di infrazione al codice della strada elevati dalla polizia municipale di un Comune. Ha sostenuto di non aver mai ricevuto la notifica dei verbali presupposti e ha chiesto l’annullamento della cartella. In primo grado l’opposizione è stata rigettata; in appello il Tribunale ha qualificato l’impugnazione come opposizione recuperatoria ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 150/2011 e l’ha reputata tardiva perché proposta oltre trenta giorni dalla notifica della cartella. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) ultrapetizione e violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 57 d.lgs. 546/1992, assumendo che il Tribunale avesse dichiarato inammissibile l’opposizione senza richiesta di parte; 2) omessa pronuncia sulla censura relativa alla mancata notifica dei verbali; 3) violazione dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che il secondo motivo di appello non fosse nuovo ma già sviluppato in primo grado nelle note conclusive.
La decisione
La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dell’opposizione come recuperatoria alla luce del principio delle Sezioni Unite: quando la cartella costituisce il primo atto con cui il destinatario viene a conoscenza della sanzione per asserita omissione o nullità della notifica del verbale, l’opposizione va proposta ex art. 7 d.lgs. 150/2011 entro trenta giorni dalla notifica della cartella. Poiché tale termine era decorso, la declaratoria di inammissibilità/tardività dell’opposizione era legittima. Di conseguenza: il primo motivo è stato respinto perché non vi era ultrapetizione, trattandosi di legittima applicazione del potere decisorio del giudice; il secondo motivo è stato respinto perché la questione della mancata notifica era stata comunque esaminata attraverso la qualificazione dell’opposizione e il rilievo della tardività; il terzo motivo è stato respinto perché, anche a voler superare la questione della novità del motivo d’appello, permaneva una ratio decidendi autonoma e sufficiente, non specificamente censurata, fondata sulla tardività dell’opposizione recuperatoria. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore del Comune resistente; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata verso l’agente della riscossione rimasto intimato e non costituito. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e chiarisce che non vi è omessa pronuncia quando il giudice decide dichiarando l’inammissibilità/tardività dell’impugnazione secondo la qualificazione giuridica corretta della domanda
la censura sulla novità di un motivo d’appello è irrilevante se la decisione impugnata è sorretta anche da una ratio autonoma e sufficiente non specificamente censurata
l’opposizione alla cartella emessa per sanzione amministrativa da violazione del codice della strada, quando la cartella è il primo atto conoscitivo per asserita mancata/notificata conoscenza del verbale, va proposta come opposizione recuperatoria entro trenta giorni dalla notifica della cartella
richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta ultrapetizione, ma non ritenuto decisivo dalla Corte
indica la proposta del relatore di manifesta infondatezza dei motivi
disciplina la trattazione camerale e la facoltà di deposito di memorie, non esercitata dalle parti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
base di commisurazione dell’ulteriore contributo unificato
Cass. Sez. Un. 22.9.2017, n. 22080
enuncia il principio per cui l’opposizione alla cartella per sanzione da codice della strada, fondata sulla dedotta mancata o nulla notifica del verbale presupposto, va proposta ex art. 7 d.lgs. 150/2011 entro trenta giorni
Cass. ord. 27.11.2017, n. 28308
definisce l’omessa pronuncia come mancanza di qualsiasi decisione su un capo di domanda o eccezione specificamente formulato
Cass. sez. lav. 4.3.2016, n. 4293
se la decisione è sorretta da una ratio autonoma e sufficiente, la censura rivolta solo a un’altra argomentazione non è utile perché manca l’interesse a impugnare
Massime di principio
- L’opposizione alla cartella di pagamento per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, quando il destinatario deduce che la cartella sia il primo atto conoscitivo per omessa o nulla notifica del verbale presupposto, deve essere qualificata come opposizione recuperatoria e proposta nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 7 d.lgs. 150/2011.
- Non vi è violazione dell’art. 112 c.p.c. se il giudice, pur in presenza di una domanda di accertamento della non debenza delle somme, dichiara l’inammissibilità dell’opposizione per tardività: si tratta di decisione coerente con la corretta qualificazione giuridica della domanda.
- L’omessa pronuncia ricorre solo quando manchi ogni decisione su un capo di domanda o eccezione; non sussiste se la questione è stata assorbita o comunque risolta tramite una statuizione che ne implica il rigetto.
- La censura di una sola ratio decidendi non consente l’accoglimento del ricorso quando la decisione di merito è sorretta anche da un’altra ratio autonoma e sufficiente rimasta intatta.
- Per superare una declaratoria di tardività dell’impugnazione non basta contestare la qualificazione di una doglianza come nuova, se permane un autonomo fondamento decisorio non specificamente impugnato.
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