Cassazione Civile, Ordinanza n. 27036/2023 del 21/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (creditori)
La controversia
La controversia riguarda la liquidazione dell’indennizzo ex legge Pinto per la durata irragionevole di un giudizio dinanzi al TAR Lazio, iniziato prima della modifica del 2012 alla legge n. 89/2001. In un precedente intervento la Cassazione aveva cassato un decreto della Corte d’appello di Perugia per omessa pronuncia su alcuni istanti. In sede di rinvio la Corte d’appello ha riconosciuto l’indennizzo, ma ha liquidato compensi professionali e spese in misura inferiore ai parametri tabellari, senza adeguata motivazione, e ha compensato le spese del rinvio senza indicare ragioni. Un primo gruppo di ricorrenti ha censurato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014 per la liquidazione troppo bassa delle spese, per il mancato riconoscimento della maggiorazione per pluralità di parti assistite e per la compensazione delle spese di rinvio. Un secondo e un terzo gruppo di ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 2 l. n. 89/2001, sostenendo che la Corte d’appello avesse ingiustificatamente ritenuto ragionevole una durata quadriennale del giudizio presupposto, pur trattandosi di una causa documentale e di non elevata complessità, e che avesse liquidato l’indennizzo senza motivazione sufficiente. Gli ulteriori motivi di questi ultimi ricorsi riguardavano ancora la regolamentazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo ricorso nella parte relativa alle spese e ha accolto il primo motivo del secondo e del terzo ricorso quanto alla quantificazione dell’indennizzo, dichiarando assorbiti gli altri motivi. Ha cassato il decreto impugnato nei limiti indicati e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di merito, ha deciso nel merito senza rinvio. Ha quindi rideterminato per ciascun ricorrente l’indennizzo per l’irragionevole durata del processo presupposto in euro 4.096,00, assumendo come ragionevole una durata di tre anni e non di quattro. Ha inoltre liquidato ex novo le spese dei vari gradi: per il primo gruppo con importi parametrati ai minimi tabellari e con distrazione agli antistatari; per il secondo e il terzo gruppo analogamente, riconoscendo le spese anche del giudizio di rinvio; infine ha liquidato le spese del giudizio di legittimità in favore di tutti i ricorrenti. La Corte ha ritenuto illegittima la liquidazione sotto i minimi senza motivazione e ingiustificata la compensazione delle spese di rinvio.
Norme richiamate
viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge in tema di spese e di liquidazione dell’indennizzo
le spese seguono la soccombenza e la liquidazione non può essere disancorata dai parametri applicabili senza adeguata giustificazione
la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi tassativi e deve trovare specifica giustificazione
richiamato dai ricorrenti in relazione alla liquidazione dei compensi professionali
i parametri tabellari costituiscono il riferimento per la liquidazione dei compensi; lo scostamento sotto i minimi richiede motivazione
tabella 12 allegata al d.m. n. 55 del 2014
applicabile ai procedimenti di equa riparazione, considerati contenziosi
il procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo ha natura contenziosa e va regolato secondo i principi consolidati della Corte
viene richiamato dai ricorrenti per contestare la quantificazione della durata ragionevole e dell’indennizzo
richiamato per individuare il regime applicabile ratione temporis alla domanda proposta prima della riforma del 2012
art. 4, punto 2, d.m. n. 55 del 2014
invocato per la maggiorazione dovuta in presenza di più parti assistite da un unico difensore
ha modificato la legge Pinto, ma nel caso di specie non era applicabile perché la domanda era anteriore alla riforma
legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012, citata per il medesimo profilo temporale
richiamato per le modifiche all’art. 92 c.p.c. sulla compensazione delle spese
Corte costituzionale n. 77 del 2018
richiamata come conferma dei limiti alla compensazione delle spese
la Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti, decide nel merito dopo la cassazione
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione per eccessiva durata del processo, la liquidazione dei compensi professionali deve avvenire con riferimento alla tabella applicabile del d.m. n. 55/2014; il giudice può muoversi nell’intervallo dei parametri, ma se scende sotto i minimi o comunque si discosta ulteriormente dai valori tabellari deve motivare in modo controllabile.
- La natura contenziosa del procedimento Pinto comporta l’applicazione dei parametri propri delle cause contenziose ai fini della liquidazione delle spese.
- La compensazione delle spese processuali è ammissibile solo nei casi tassativi previsti dall’art. 92 c.p.c.; in mancanza di soccombenza reciproca o di specifiche ragioni eccezionali, la compensazione è illegittima se non adeguatamente motivata.
- Quando la Corte di cassazione accoglie il ricorso per errori di diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c. riformando direttamente la statuizione impugnata.
- Nel giudizio di equa riparazione, la durata ragionevole va determinata in concreto in relazione alla complessità effettiva della causa presupposta; una valutazione apodittica della complessità, senza motivazione, non è sufficiente.
- In presenza di pluralità di parti difese dal medesimo difensore, la possibile maggiorazione dei compensi va verificata secondo i criteri tariffari applicabili e, se negata, la scelta deve essere sorretta da una motivazione coerente con la struttura della difesa e con la semplicità della controversia.
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