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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33635/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia riguarda un contratto di affitto di fondo rustico stipulato il 14 settembre 2017. La proprietaria del fondo ha chiesto l’annullamento del contratto, ai sensi degli artt. 1527 e 1439 c.c., sostenendo che l’affittuaria l’avrebbe indotta a firmare un contratto predisposto da quest’ultima con una falsa rappresentazione: il contratto sarebbe stato presentato come affitto triennale in deroga alla disciplina speciale, ma senza la preventiva sottoscrizione delle organizzazioni sindacali richiesta per la validità della deroga alla durata legale. In subordine, ha chiesto il risarcimento dei danni, assumendo di aver poi venduto il fondo a un prezzo inferiore a quello che avrebbe ottenuto se il contratto non fosse stato invalidamente stipulato. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) omessa pronuncia e violazione degli artt. 1339, 1419, 1421, 1175 e 1375 c.c. per non avere la Corte d’appello esaminato i motivi su nullità del contratto e violazione dei doveri di lealtà e correttezza; 2) violazione degli stessi artt. 1339, 1419 e 1421 c.c. perché la durata quindicinale legale sarebbe stata frutto di abuso del diritto e mala fede dell’affittuaria; 3) violazione dei canoni ermeneutici contrattuali (artt. 1362, 1363, 1366 c.c.) e omessa motivazione, per avere il giudice di merito interpretato diversamente la volontà delle parti; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere il giudice dato per provata l’ignoranza della ricorrente sulla disciplina dell’art. 45 l. n. 203/1982; 5) violazione degli artt. 1427, 1428 e 1429 c.c. in tema di errore, contestando l’operatività della sostituzione legale della clausola nulla; 6) violazione degli artt. 1427, 1439 e 112 c.p.c. per avere la Corte trattato solo il dolo omissivo e non quello commissivo e per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria; 7) violazione degli artt. 112, 244 e 345 c.p.c. per mancata ammissione della prova testimoniale. La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi: ha ritenuto infondata la censura di omessa pronuncia perché la Corte d’appello aveva effettivamente esaminato le doglianze, escludendo sia la nullità dell’intero contratto sia una violazione dei doveri di buona fede; ha confermato che l’eventuale nullità della clausola di durata non travolge l’intero contratto ma comporta la sostituzione automatica con la durata legale quindicinale; ha dichiarato inammissibili i motivi che miravano a una diversa interpretazione del contratto o a un nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove; ha ritenuto non decisiva la censura sull’errore; ha considerato inammissibile la doglianza sul dolo commissivo perché richiedeva un accertamento di fatto, e infondata l’omessa pronuncia sul risarcimento, essendo questa domanda logicamente assorbita dal rigetto delle domande di invalidità; infine ha giudicato inammissibile la censura sulla prova testimoniale per mancata specificazione della sua riproposizione in appello. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse già esaminato le doglianze su nullità, dolo, buona fede e interpretazione del contratto; ha escluso che la disciplina invocata potesse condurre alla nullità dell’intero affitto, essendo al più operante la sostituzione automatica della clausola di durata con quella legale; ha dichiarato inammissibili le censure che miravano a sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove; ha considerato corretta la motivazione sull’insussistenza di un dolo rilevante in relazione alla mancata conoscenza di norme inderogabili di legge; ha reputato assorbita la domanda risarcitoria dal rigetto delle domande di invalidità; e ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla prova testimoniale per difetto di specificità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 1527 e 1439 c.c.

    richiamati come base della domanda di annullamento per la dedotta condotta dolosa dell’affittuaria; la Corte ha tuttavia escluso la sussistenza dei presupposti per l’annullamento.

  • artt. 1339, 1419 e 1421 c.c.

    la nullità della clausola difforme dalla disciplina legale comporta sostituzione automatica con la regola imperativa, non travolgimento dell’intero contratto.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    invocati per sostenere la violazione dei doveri di correttezza e buona fede; la Corte ha escluso un contegno abusivo o sleale dell’affittuaria.

  • art. 1337 c.c.

    richiamato nel contesto delle doglianze sulla buona fede; la Corte non ha ravvisato violazioni idonee a fondare responsabilità.

  • art. 45 legge n. 203 del 1982

    disposizione che subordina l’efficacia della deroga alla durata legale dell’affitto agrario alla sottoscrizione delle organizzazioni sindacali.

  • artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.

    canoni ermeneutici richiamati per contestare l’interpretazione del contratto; la Corte ha ribadito che in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura plausibile a quella del giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    dedotto come violato per l’uso di prove asseritamente inesistenti o non acquisite; la Corte ha precisato che la censura è ammissibile solo in casi specifici non ricorrenti nella specie.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha chiarito che la violazione sussiste solo se il giudice attribuisce a un mezzo di prova un regime legale diverso da quello corretto.

  • artt. 1427, 1428 e 1429 c.c.

    invocati in tema di errore; la Corte ha ritenuto la censura non idonea a scalfire la motivazione sul carattere giuridico e non essenziale dell’errore dedotto.

  • artt. 1427 e 1439 c.c.

    richiamati per sostenere il dolo e l’annullabilità; la Corte ha escluso che la mera mancata conoscenza di una norma inderogabile integri dolo rilevante.

  • art. 112 c.p.c.

    evocato per omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio, rilevando che la decisione di merito aveva implicitamente o espressamente disatteso le domande e le eccezioni.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato tra i canoni di interpretazione del contratto; la Corte ha ribadito i limiti del controllo di legittimità sull’interpretazione compiuta dal giudice di merito.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la censura deve indicare in modo specifico e pertinente le ragioni del dissenso rispetto alla ratio decidendi, pena l’inammissibilità.

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato sulla prova testimoniale; la doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificazione sulla sua riproposizione in appello.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato in relazione alla prova testimoniale; la Corte ha rilevato l’assenza di indicazioni sulla proposizione della censura in appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non applicabile al caso perché la controversia riguarda un affitto agrario.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza di merito, pur senza esaminare espressamente una specifica doglianza, contenga una motivazione incompatibile con la tesi di parte e dunque ne implichi il rigetto.
  • Nel controllo di legittimità sull’interpretazione del contratto, la Corte di cassazione non può sostituire una propria lettura a quella del giudice di merito se quest’ultima è una delle interpretazioni plausibili e non presenta vizi logici o violazioni dei canoni ermeneutici.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo nei casi in cui il giudice abbia fondato la decisione su prove inesistenti o non acquisite, oppure abbia attribuito a un mezzo di prova un regime legale diverso da quello previsto dalla legge; non è sufficiente contestare la ricostruzione fattuale compiuta dal merito.
  • La mancata conoscenza di una norma inderogabile di legge, di regola, non integra dolo rilevante ai fini dell’annullamento del contratto, quando la falsa rappresentazione dedotta riguardi il contenuto della disciplina legale e non un concreto fatto della realtà.
  • La nullità di una clausola contrastante con una disciplina imperativa non comporta automaticamente la nullità dell’intero contratto se la legge consente la sostituzione automatica della clausola invalida con la previsione legale.
  • La domanda di risarcimento fondata sull’invalidità del contratto resta assorbita quando vengono rigettate le domande principali di nullità o annullamento, se il pregiudizio allegato è prospettato come conseguenza dell’invalidità stessa.
  • Nel ricorso per cassazione, le censure devono essere specifiche, complete e strettamente riferite alla ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione o trascrizione dei motivi di merito non è sufficiente.
  • La contestazione dell’omessa ammissione di una prova in cassazione richiede di indicare puntualmente se la questione sia stata riproposta in appello e in quali termini, altrimenti la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAffitto di fondo rusticoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàAnnullabilitàBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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