Cassazione Civile, Ordinanza n. 07370/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato di un segretario comunale che aveva svolto incarichi ulteriori rispetto a quelli ordinari e aveva chiesto prima il pagamento delle voci di retribuzione di posizione e di risultato previste dagli artt. 41 e 42 del CCNL Segretari comunali 2001, e poi, dopo il rigetto della prima domanda, il risarcimento del danno da inadempimento del comune per non aver determinato i criteri e i parametri per quantificare tali emolumenti, con domanda subordinata ex art. 2041 c.c. Il comune ha ricorso per cassazione deducendo: violazione del giudicato formatosi sulla precedente decisione; insussistenza dei presupposti contrattuali per le maggiorazioni retributive e assenza di inadempimento, anche per mancata messa in mora; erronea gestione della domanda di arricchimento senza causa; errata liquidazione del danno in misura coincidente con la retribuzione richiesta; vizio sul regolamento delle spese per contrasto tra motivazione e dispositivo. La Corte ha ritenuto inammissibile il controricorso per tardività; ha dichiarato inammissibile il primo motivo sul giudicato per difetto di specifica trascrizione e allegazione della precedente sentenza; ha accolto il secondo motivo, affermando che la maggiorazione della retribuzione di posizione è discrezionale e subordinata a risorse disponibili, capacità di spesa e contrattazione integrativa, sicché la mancata adozione dei criteri non integra inadempimento ex art. 1218 c.c. e, per la retribuzione di risultato, non esiste un diritto soggettivo del dipendente alla maggiorazione in assenza dei presupposti contrattuali, non essendo consentito al giudice sostituirsi alle valutazioni datoriali. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. La Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del lavoratore e ha compensato integralmente le spese di tutti i gradi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso del comune, dichiarando inammissibile il primo e assorbiti gli altri tre. Ha quindi cassato la sentenza d'appello e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato la domanda proposta dal segretario comunale sia a titolo di risarcimento da inadempimento sia, implicitamente, quella subordinata ex art. 2041 c.c. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio, valorizzando l'andamento complessivo della lite e le oscillazioni dei gradi di merito.
Norme richiamate
Norma utilizzata come parametro per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso.
Il controricorso è stato dichiarato inammissibile per tardiva notificazione oltre il termine previsto.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Invocato dal ricorrente per sostenere l'efficacia preclusiva del giudicato esterno.
Invocato dal ricorrente per sostenere la formazione del giudicato interno/esterno sulla precedente decisione.
La Corte esclude che la mancata adozione dei criteri di quantificazione delle indennità integri responsabilità per inadempimento dell'ente.
Richiamato dal ricorrente per negare la mora; non è dirimente nella soluzione della Corte.
artt. 41 e 42 CCNL Segretari comunali 2001
Interpretati come norme che prevedono una retribuzione di posizione maggiorabile solo in presenza di condizioni specifiche, risorse disponibili, capacità di spesa e criteri della contrattazione integrativa, e una retribuzione di risultato subordinata ai presupposti contrattuali.
La Corte ne esclude l'operatività perché manca il depauperamento giuridicamente rilevante e opera il principio di onnicomprensività della retribuzione pubblica; in ogni caso l'azione è sussidiaria.
Richiamato per il carattere sussidiario dell'azione di arricchimento senza causa.
Consente alla Corte di decidere nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Richiamato come espressione del principio di onnicomprensività della retribuzione del personale pubblico, che esclude compensi per incarichi ulteriori fuori dai limiti legali e contrattuali.
art. 63 comma 5 d.lgs. 165/2001
Richiamato per affermare il potere della Corte di interpretare direttamente il contratto collettivo nazionale.
Richiamata per escludere la sospensione feriale dei termini nella controversia di lavoro.
Massime di principio
- Nel lavoro pubblico contrattualizzato, le voci accessorie previste dalla contrattazione collettiva non generano automaticamente un diritto soggettivo alla maggiorazione quando il contratto rimette la misura a criteri discrezionali, risorse disponibili, capacità di spesa e successiva contrattazione integrativa.
- La mancata adozione, da parte dell'amministrazione, dei criteri per la quantificazione di un emolumento accessorio discrezionale non integra di per sé responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., se la fonte collettiva non configura un obbligo incondizionato di pagamento.
- La retribuzione accessoria del dirigente o assimilato va interpretata alla luce del principio di onnicomprensività: non sono dovuti compensi ulteriori per incarichi aggiuntivi se non nei casi e nei limiti previsti da legge e contrattazione collettiva.
- In tema di giudicato esterno, il ricorrente che ne deduce la violazione deve specificare e trascrivere nel ricorso i passaggi rilevanti della sentenza asseritamente preclusiva e indicarne con precisione la produzione nel giudizio di merito.
- L'azione di arricchimento senza causa è sussidiaria e non è esperibile quando il preteso depauperato possa comunque far valere un diverso rimedio tipico, oltre a richiedere un arricchimento altrui e un corrispondente impoverimento causalmente giustificati.
- Quando la causa può essere decisa sulla base della sola ricostruzione giuridica e non servono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare e decidere nel merito, rigettando la domanda originaria.
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