Sentenza del 20/12/2018 n. 32958 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva confermato l'accoglimento del ricorso della società contro rettifiche riguardanti le rimanenze iniziali del 2003, costi ritenuti non di competenza del 2003 e ricavi non contabilizzati del 2002. L'Ufficio sosteneva che l'adesione al condono tombale previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, non impedisse di rettificare, per gli esercizi successivi non coperti dal condono, dati contabili non veritieri derivanti dall'esercizio condonato. Contestava inoltre l'insufficienza della prova sui costi e l'errata imputazione temporale dei ricavi derivanti da una transazione relativa a lavori eseguiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi di ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha stabilito che il condono non può estendersi agli effetti contabili e fiscali degli esercizi successivi: le rimanenze dell'anno condonato devono essere rettificate nel bilancio dell'anno seguente se non veritiere. Ha inoltre ribadito che l'imputazione temporale dei componenti reddituali è inderogabile e che, nei contratti di appalto, i ricavi concorrono al reddito nell'esercizio in cui i lavori risultano ultimati e accettati, anche tacitamente, non necessariamente in quello del pagamento.
Norme richiamate
La definizione agevolata ha natura eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva; produce effetti soltanto per gli anni compresi nel condono e non impedisce i controlli relativi agli esercizi successivi.
Legge n. 289 del 2002, art. 14
Consente la predisposizione di un prospetto, da conservare, utile a rettificare e documentare le rimanenze riportate negli esercizi successivi al periodo oggetto di condono.
Rileva ai fini della determinazione delle rimanenze e consente all'Amministrazione finanziaria di verificare la correttezza dei valori riportati nell'esercizio successivo.
È richiamato in relazione alla qualificazione e all'imputazione temporale delle sopravvenienze attive e degli introiti derivanti da transazioni.
Nei contratti di appalto, il corrispettivo diviene esigibile e il ricavo rileva quando l'opera è ultimata e accettata dal committente, anche mediante comportamenti concludenti.
Disciplina l'accettazione di singole partite o porzioni dell'opera, rilevante per individuare il momento di maturazione del corrispettivo.
Art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973
Impone la conservazione della documentazione rilevante per il controllo fiscale entro il termine previsto per l'accertamento; nel caso esaminato, il prospetto doveva essere conservato fino al 31 dicembre 2007.
Massime di principio
- Un condono fiscale opera solo per gli anni e nei limiti espressamente definiti dalla legge; non rende automaticamente intangibili i bilanci degli esercizi successivi.
- I valori contabili riportati da un esercizio condonato a quello successivo devono comunque essere sostanzialmente veritieri e possono essere rettificati dall'Amministrazione finanziaria.
- Le regole sulla competenza fiscale sono inderogabili: il contribuente non può scegliere liberamente l'esercizio in cui imputare costi e ricavi.
- Per i contratti di appalto, il ricavo va imputato all'esercizio in cui l'opera o la singola partita è ultimata e accettata, anche tacitamente, non semplicemente quando viene pagata.
- Le affermazioni del contribuente sulla competenza dei costi non sono sufficienti: occorre fornire documentazione idonea a dimostrare l'effettiva esecuzione e riferibilità delle prestazioni all'esercizio dichiarato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 dic 2018Sentenza del 20/12/2018 n. 118 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 20 dic 2018Sentenza del 20/12/2018 n. 497 - Comm. Trib. Prov. Imperia
- Sentenza · 20 dic 2018Sentenza del 20/12/2018 n. 834 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 20 dic 2018Sentenza del 20/12/2018 n. 1276 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 20 dic 2018Sentenza del 20/12/2018 n. 1279 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 20 dic 2018Sentenza del 20/12/2018 n. 1933 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →