Sentenza del 20/12/2018 n. 834 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Canoni demaniali: il quantum è demandato all'Autorità Portuale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l'avviso di accertamento relativo all'imposta regionale sulle concessioni statali di beni del demanio marittimo per l'anno 2008. Sosteneva che, dopo l'istituzione delle Autorità portuali e il trasferimento ad esse delle funzioni concessorie, l'imposta non fosse applicabile alle concessioni rilasciate direttamente dall'Autorità portuale, perché sarebbe mancato il presupposto impositivo statale. Contestava inoltre la possibilità di determinare il canone, quale base imponibile, mediante atti dell'Autorità portuale anziché mediante legge, deducendo violazioni della riserva di legge, disparità di trattamento e illegittimità della normativa regionale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo legittimo l'avviso di accertamento. Ha affermato che l'imposta resta un tributo riferibile alla concessione di beni demaniali statali, indipendentemente dal fatto che le funzioni amministrative siano esercitate da una Regione o da un'Autorità portuale. Gli elementi essenziali del tributo risultano fissati dalla normativa primaria; all'Autorità portuale è demandata soltanto la determinazione dell'ammontare concreto del canone, quale base imponibile, secondo criteri predeterminati e nel rispetto della riserva di legge relativa prevista dall'art. 23 Cost. La circolare ministeriale richiamata dalla società non è stata ritenuta vincolante per il giudice. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 281/1970
Ha individuato l'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile come tributo proprio delle Regioni.
Legge n. 84/1994
Ha istituito le Autorità portuali; l'esercizio delle funzioni concessorie da parte di tali enti non elimina, secondo la sentenza, il presupposto dell'imposta.
Decreto legislativo n. 112/1998, art. 105
È stato richiamato dalla società per sostenere il trasferimento delle funzioni amministrative relative alle concessioni; il giudice ha tuttavia ritenuto irrilevante tale trasferimento ai fini dell'applicazione del tributo.
Decreto-legge n. 400/1993, art. 7, comma 1, convertito dalla legge n. 494/1993
Consente agli enti portuali, oggi Autorità portuali, di adottare criteri di quantificazione dei canoni diversi da quelli statali, purché non determinino canoni inferiori a quelli derivanti dalla disciplina legislativa.
Decreto legislativo n. 68/2011, art. 1, comma 8
Ha trasformato l'imposta in tributo proprio della Regione e ha attribuito alle Regioni la facoltà di sopprimerla; la Regione Marche non aveva esercitato tale facoltà per il periodo rilevante.
Costituzione, art. 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
La riserva di legge in materia tributaria è relativa: la legge deve fissare gli elementi essenziali del tributo, mentre la concreta determinazione quantitativa può essere rimessa a un'autorità amministrativa sulla base di criteri predeterminati.
Cassazione, sentenza n. 21138/2016
Ha affermato che l'imposta resta applicabile anche quando le funzioni amministrative sulle concessioni siano esercitate da enti diversi dallo Stato, comprese le Autorità portuali.
Corte costituzionale, sentenze nn. 286/2004, 150/2003 e 343/1995
Sono state richiamate a sostegno del principio secondo cui la natura statale dei beni demaniali e il relativo presupposto tributario non vengono meno per effetto dell'esercizio regionale o locale delle funzioni amministrative.
Massime di principio
- Per valutare l'applicabilità di un tributo sulle concessioni demaniali occorre distinguere la titolarità del bene e del tributo dall'ente che esercita concretamente la funzione amministrativa: il rilascio della concessione da parte di un'Autorità portuale non esclude automaticamente l'imposta.
- L'esistenza del presupposto impositivo dipende dalla disciplina primaria e dalla natura demaniale del bene, non esclusivamente dall'identità dell'autorità concedente.
- La determinazione del canone da parte di un'autorità amministrativa può essere compatibile con l'art. 23 della Costituzione quando legge e regolamenti fissano gli elementi essenziali del tributo e criteri sufficientemente predeterminati.
- Una Regione può sopprimere un tributo solo se la legge le attribuisce espressamente tale facoltà e se essa viene effettivamente esercitata; in mancanza, il tributo continua ad applicarsi.
- Le circolari ministeriali hanno funzione interpretativa e organizzativa, ma non possono modificare la legge né vincolare il giudice nella decisione della controversia.
- Eventuali differenze tra i canoni applicati a diversi concessionari o in diverse Regioni non comportano automaticamente illegittimità: occorre dimostrare una concreta violazione dei criteri legislativi o del principio di uguaglianza.
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