Sentenza del 20/12/2018 n. 1933 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Indetraibilità dell'IVA - Fattura riguardante un'operazione antieconomica - Documentazione inadeguata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione dell'Ufficio è stata ritenuta legittima. In presenza di una evidente antieconomicità, spettava alla contribuente dimostrare concretamente l'effettività, l'inerenza e la giustificazione economica dell'operazione. Gli elementi documentali forniti non sono stati considerati sufficienti a provare il diritto alla detrazione dell'IVA, che è stata quindi negata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'indetraibilità dell'IVA indicata in una fattura relativa a un'operazione ritenuta manifestamente antieconomica, sia per l'elevato costo sostenuto sia in rapporto al risultato economico conseguito. L'Ufficio ha contestato l'effettività e l'inerenza dell'operazione, rilevando che la documentazione prodotta era inadeguata: la scrittura di incarico era generica rispetto al compenso elevato, priva di data certa, il consulente incaricato risultava sovrapposto all'amministratore della società, il compenso era stato stabilito anticipatamente rispetto alla realizzazione dell'operazione e non risultava alcun confronto con preventivi alternativi.
Massime di principio
- Quando un'operazione appare manifestamente antieconomica, l'Amministrazione finanziaria può contestare la detrazione dell'IVA e richiedere al contribuente una prova particolarmente rigorosa dell'effettività e dell'inerenza del costo.
- La sola fattura o una scrittura privata generica non dimostrano necessariamente che il servizio sia stato realmente eseguito e utilizzato nell'attività d'impresa.
- Per sostenere la detraibilità è opportuno conservare documentazione dettagliata: contratto con oggetto specifico, data certa, descrizione delle prestazioni, report o risultati dell'attività, corrispondenza, pagamenti tracciabili e documentazione comparativa dei prezzi.
- La sovrapposizione tra il prestatore del servizio e gli organi della società, unitamente a compensi elevati o stabiliti anticipatamente, costituisce un elemento di rischio che richiede spiegazioni e prove ulteriori.
- L'antieconomicità non comporta automaticamente l'indetraibilità, ma può spostare sul contribuente l'onere di dimostrare con elementi concreti la ragionevolezza dell'operazione e il suo collegamento con l'attività economica esercitata.
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