Sentenza del 20/12/2018 n. 1279 - Comm. Trib. Prov. Torino
La mancata prova delle notificazioni degli atti prodromici a quello impugnato comporta l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento emesso dall'Agente della Riscossione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'impugnazione è stata accolta e l'ingiunzione di pagamento è stata annullata, poiché l'Agente della Riscossione non ha dimostrato la regolare notificazione degli atti prodromici. In base all'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/1992, la mancata notificazione di un atto presupposto consente al contribuente di contestarlo insieme all'ultimo atto notificato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'ingiunzione sostenendo che l'Agente della Riscossione non avesse fornito la prova della regolare notificazione degli atti prodromici, ossia degli atti precedenti e presupposti rispetto all'ingiunzione impugnata. La mancata conoscenza di tali atti ha impedito al contribuente di esercitare tempestivamente il proprio diritto di difesa e di contestazione.
Norme richiamate
Art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992
La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
Il contribuente può impugnare l'atto più recente anche contestando gli atti presupposti che non gli siano stati previamente notificati. L'Agente della Riscossione deve dimostrare in giudizio la regolare notificazione degli atti prodromici; in mancanza di tale prova, l'atto impugnato può essere annullato.
Massime di principio
- Quando viene impugnato un atto della riscossione, il contribuente può contestare anche gli atti precedenti che non risultino regolarmente notificati.
- La semplice affermazione dell'avvenuta notifica non è sufficiente: l'ente impositore o l'Agente della Riscossione deve produrre documentazione idonea a dimostrarne la regolarità.
- La mancata prova della notifica degli atti presupposti può determinare l'annullamento dell'atto successivo, poiché il contribuente non ha avuto la possibilità di difendersi tempestivamente.
- La regola opera soprattutto quando l'atto impugnato è il primo documento ricevuto dal contribuente relativo a una pretesa tributaria o debitoria già formatasi in precedenza.
- La valutazione concreta dipende comunque dal tipo di atto, dalla disciplina applicabile e dalla documentazione prodotta in giudizio.
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