Cassazione Civile, Ordinanza n. 22440/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo straordinaria per fondato pericolo per la riscossione, relativa a maggiori imposte, sanzioni e interessi derivanti da avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2003 e 2004. La società contribuente aveva impugnato la cartella deducendone l'illegittimità, in particolare per la nullità della notifica effettuata presso il commissario giudiziale e non presso il legale rappresentante. La CTR aveva accolto l'appello della società e annullato la cartella. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 156 c.p.c., sostenendo che la notifica era comunque sanata dal raggiungimento dello scopo, poiché la società aveva tempestivamente impugnato l'atto; 2) violazione degli artt. 15-bis e 11, n. 3, d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la situazione di liquidazione e concordato preventivo integrava di per sé il fondato pericolo per la riscossione e legittimava l'iscrizione straordinaria dell'intero credito; 3) violazione dell'art. 68, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 546/1992, deducendo l'esistenza di un giudicato esterno formato in altra controversia, che avrebbe inciso anche sulla cartella oggetto di causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il secondo motivo, relativo al presunto fondato pericolo per la riscossione, non poteva essere accolto perché la CTR aveva compiuto un accertamento in fatto contrario, valorizzando anche la sospensione dell'esecuzione dell'atto disposta dall'Ufficio dopo il ricorso in autotutela. Ha poi affermato che la reiezione del secondo motivo rendeva inammissibili per difetto di interesse il primo e il terzo motivo, perché la ratio decidendi decisiva sulla insussistenza del pericolo per la riscossione non era stata utilmente censurata. Le spese sono state poste a carico della ricorrente secondo soccombenza; inoltre è stato escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La nullità della notifica non viene esaminata come decisiva, perché la Corte ritiene assorbente la ratio sulla insussistenza del fondato pericolo per la riscossione e, comunque, il motivo è privo di interesse una volta non censurata tale ratio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro formale invocato per il primo motivo, ma il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità per carenza di interesse rispetto alla ratio decisiva non censurata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per il secondo e il terzo motivo; la Corte ribadisce che la censura non può risolversi in una nuova valutazione del fatto e che, se una ratio autonoma resta intatta, gli ulteriori motivi sono inammissibili per difetto di interesse.
artt. 15-bis e 11, n. 3, d.P.R. n. 602/1973
Le norme sull'iscrizione a ruolo straordinaria vengono richiamate dalla ricorrente, ma la Corte non accoglie la tesi che la mera pendenza di liquidazione e concordato integri automaticamente il fondato pericolo per la riscossione.
art. 68, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 546/1992
La deduzione del giudicato esterno è ritenuta inammissibile/difettosa di interesse perché non incide sulla ratio decisiva che ha fondato il rigetto dell'originaria pretesa dell'Amministrazione.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso non sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando la parte è ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito rimettere in discussione l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, salvo il controllo sulla coerenza logico-giuridica della motivazione e sulla corretta applicazione della legge.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve censurarle tutte: la mancata impugnazione anche di una sola ratio idonea da sola a sorreggere il decisum rende i motivi relativi alle altre rationes inammissibili per difetto di interesse.
- In tema di iscrizione a ruolo straordinaria, la verifica del 'fondato pericolo per la riscossione' è un accertamento in fatto del giudice di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione coerente e non specificamente attaccato nei suoi passaggi decisivi.
- La sola pendenza di una procedura concorsuale o di liquidazione non integra automaticamente il fondato pericolo per la riscossione, dovendo risultare in concreto gli elementi che giustificano l'iscrizione straordinaria.
- La notifica dell'atto e l'eventuale sanatoria per raggiungimento dello scopo non assumono rilievo decisivo se la sentenza d'appello si fonda anche su una diversa e autonoma ragione non adeguatamente censurata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22219/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22221/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22223/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22231/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22233/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22235/2023 del 25/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →