Cassazione Civile, Ordinanza n. 11632/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda due giudizi riuniti. Nel primo, l'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per maggiori IRES, IRAP e IVA relativi al 2015 nei confronti di una società a responsabilità limitata che aveva trasferito la sede legale nel Regno Unito ed era stata cancellata dal registro delle imprese; l'atto era stato notificato anche al resistente quale amministratore di fatto, ai sensi degli artt. 2495 c.c. e 36 del d.P.R. n. 602/1973. Nel secondo, conseguente al primo, era stato notificato al medesimo soggetto un atto di contestazione di sanzioni amministrative per le violazioni tributarie accertate. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione sostenendo: (i) che il trasferimento all'estero della sede non escludesse la cessazione della società quando si trattasse di un trasferimento fittizio e strumentale a sottrarsi ai debiti tributari, con conseguente applicabilità della responsabilità sussidiaria ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973; (ii) che, comunque, la CTR avesse errato nel negare l'applicazione della presunzione legale relativa e nel porre a carico dell'Ufficio l'onere di provare fatti ulteriori, quali la ripartizione di utili o l'assegnazione di beni ai soci o l'escussione della società. Nel secondo ricorso l'unico motivo riproponeva la stessa censura sulla pretesa estinzione della società e sulla responsabilità del resistente come amministratore di fatto.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Ha rigettato il primo motivo del ricorso RG 10988/2023, ritenendo infondato l'assunto per cui il trasferimento della sede sociale all'estero determinerebbe la cessazione della società: la cancellazione dal registro imprese per effetto del trasferimento non implica estinzione, ma conserva continuità giuridica, titolarità passiva delle obbligazioni tributarie e capacità processuale della società. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Quanto al ricorso RG 11741/2023, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il definitivo rigetto delle doglianze contro l'avviso di accertamento travolgeva anche l'atto sanzionatorio, che era meramente derivato e presupponeva la validità dell'atto impositivo. La Corte ha inoltre condannato l'Agenzia alle spese e, per il procedimento sulle sanzioni, ha applicato le sanzioni processuali ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Norme richiamate
La cancellazione dal registro delle imprese non produce effetto estintivo quando derivi dal trasferimento della sede sociale all'estero, in presenza di continuità giuridica della società.
art. 36 del d.P.R. n. 602/1973
La responsabilità sussidiaria degli amministratori presuppone l'estinzione della società e non opera se la società permane come soggetto giuridico, pur dopo il trasferimento all'estero della sede.
Il ricorrente lamentava una errata ripartizione dell'onere della prova, ma la censura è rimasta assorbita per il rigetto della prima.
Il ricorrente invocava una presunzione legale relativa in tema di responsabilità tributaria degli amministratori; la relativa doglianza è stata assorbita.
È stata disposta la riunione dei procedimenti per connessione soggettiva e oggettiva, in funzione di economia processuale.
La decisione è stata resa in camera di consiglio in conformità alla proposta di definizione anticipata.
Richiamato per la trattazione camerale.
Richiamato per la trattazione camerale.
Quando la Corte definisce il giudizio conformemente alla proposta, applica le sanzioni previste dai commi 3 e 4; nel caso concreto sono stati liquidati importi equitativi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso la sua applicazione perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro di censura dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Il trasferimento della sede sociale all'estero, anche se accompagnato dalla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta di per sé l'estinzione della società né la perdita della sua capacità sostanziale e processuale, quando vi sia continuità giuridica dell'ente.
- La responsabilità sussidiaria prevista per amministratori e soci ai fini del recupero di imposte presuppone l'effettiva estinzione della società; se la società permane come soggetto giuridico, tale responsabilità non è configurabile.
- Quando l'atto sanzionatorio deriva integralmente da un avviso di accertamento, il definitivo venir meno o l'annullamento del presupposto impositivo travolge anche l'atto sanzionatorio per sopravvenuta carenza di interesse o di titolo.
- In sede di legittimità, la riunione di ricorsi è consentita anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste, quando ricorrano connessioni soggettive e oggettive tali da rendere opportuno l'esame congiunto per ragioni di economia processuale.
- La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. comporta l'applicazione delle misure di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., secondo una valutazione legale tipica e non discrezionale.
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