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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07636/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasceva dalla proprietà di un sottotetto sito in un fabbricato in Tropea. Un soggetto sosteneva di aver acquistato con il proprio titolo di provenienza anche il sottotetto quale pertinenza dell'appartamento acquistato dalla propria dante causa e, in subordine, deduceva che il vano fosse inabitabile e quindi funzionalmente accessorio all'unità sottostante. Chiedeva l'accertamento della proprietà del sottotetto, la restituzione delle porzioni occupate dall'altra parte, la demolizione di manufatti realizzati sul bene e il risarcimento danni, oltre a un'indennità per miglioramenti ex art. 1150 c.c. La controparte resisteva affermando che il sottotetto gli apparteneva in via esclusiva in base ai rispettivi titoli di acquisto e proponeva domanda riconvenzionale di rilascio della porzione occupata e di ripristino. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) violazione degli artt. 112, 342 e 161 c.p.c. per omessa indagine sulla natura pertinenziale del sottotetto e sulla conseguente applicazione dell'art. 818 c.c.; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'inabitabilità/impraticabilità del sottotetto prima delle trasformazioni, quale elemento dimostrativo della pertinenzialità; 3) violazione degli artt. 948, 949 e 2697 c.c. per avere la Corte d'appello qualificato la domanda come rivendicazione e non come azione negatoria e per avere ritenuto provata la proprietà della controparte; 4) violazione degli artt. 112 e 161 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di inesistenza dell'oggetto della domanda riconvenzionale, assumendo che il sottotetto era stato trasformato in mansarda abitabile e non fosse più restituibile come tale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: i primi due perché la Corte d'appello aveva coerentemente aderito alla valutazione di non pertinenzialità del sottotetto e alla ricostruzione dei titoli di acquisto, oltre a essere il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. inammissibile in presenza di doppia conforme; il terzo perché la qualificazione della domanda spetta al giudice di merito e la decisione di merito si era fondata sulla prova del titolo della controparte; il quarto perché la questione non risultava devoluta in appello ed era comunque generica. È stata quindi confermata la condanna del ricorrente alla restituzione del sottotetto, con regolazione delle spese di legittimità a suo carico e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 818 c.c.

    Le pertinenze seguono il bene principale se non è diversamente disposto, ma possono anche formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici; nel caso concreto il sottotetto non è stato ritenuto acquistato dal ricorrente e, in ogni caso, risultava separatamente trasferito con titolo trascritto opponibile.

  • art. 948 c.c.

    Richiamato per la qualificazione della domanda di rivendicazione e per il rilievo del conflitto tra titoli di proprietà.

  • art. 949 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la propria domanda fosse di natura negatoria, ma la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in termini di rivendica.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha escluso la violazione dell'onere della prova, ritenendo che la proprietà del sottotetto fosse stata provata dalla controparte tramite i titoli di acquisto e trascrizione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione a omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte ha escluso il vizio perché la decisione impugnata conteneva statuizioni incompatibili con la domanda non espressamente esaminata.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo; la Corte non ha ravvisato la denunciata violazione.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione a vizi della sentenza, senza accoglimento.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Il motivo di omesso esame del fatto decisivo è stato dichiarato inammissibile anche per la regola della doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c., comma 5

    In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile.

  • D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2

    Richiamato per l'applicazione della disciplina sulla doppia conforme ai giudizi di appello introdotti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione.

  • art. 1150 c.c.

    La domanda di indennità per miglioramenti è stata respinta per difetto di prova e perché la mera esecuzione di migliorie non elimina il diritto del proprietario alla restituzione del bene.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dichiarato dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La proprietà di un bene immobile va accertata anzitutto sulla base dei titoli di provenienza; la presunzione di comunione o l'invocata pertinenzialità operano solo se la lettura dei titoli e delle circostanze concrete non consente di attribuire il bene in via esclusiva.
  • L'asserita pertinenzialità di un bene non basta di per sé a trasferirlo automaticamente insieme al bene principale: se il titolo esclude il bene o se esso è oggetto di separato atto trascritto, prevale il titolo specifico e opponibile.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando il fatto dedotto non sia realmente decisivo rispetto alla ratio decidendi, o quando ricorra la doppia conforme tra primo e secondo grado.
  • La qualificazione della domanda giudiziale spetta al giudice di merito, che deve guardare al contenuto sostanziale dell'atto e non alla sola formula usata dalla parte; non si configura violazione dell'art. 2697 c.c. se la decisione si fonda su una corretta valutazione dei titoli e della relativa prova.
  • La trasformazione materiale del bene da parte del possessore non impedisce, di regola, l'accoglimento della domanda restitutoria del proprietario; eventuali pretese indennitarie per migliorie richiedono autonoma prova dei presupposti e dell'entità del vantaggio apportato.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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