Cassazione Civile, Ordinanza n. 11495/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il tribunale aveva dichiarato il fallimento di una società su ricorso di un creditore. La società ha reclamato la sentenza deducendo, da un lato, il difetto di legittimazione attiva del creditore istante perché il debito sarebbe stato estinto prima della sentenza mediante un accordo transattivo con accollo liberatorio e pagamento; dall’altro lato, ha sostenuto che non fosse superata la soglia dei debiti scaduti e non pagati prevista dall’art. 15 l.fall., assumendo che i crediti erariali indicati non fossero effettivamente scaduti. La corte d’appello ha rigettato il reclamo ritenendo, per il primo profilo, che la scrittura prodotta non avesse data certa anteriore alla sentenza fallimentare e, per il secondo, che dall’istruttoria e dallo stato passivo emergessero debiti scaduti superiori alla soglia di legge. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione degli artt. 6 e 15 l.fall., dell’art. 111 Cost. e dell’art. 101, comma 2, c.p.c. sul primo motivo; violazione dell’art. 15 l.fall. sul secondo, contestando sia la necessità della data certa sia il criterio di computo dei debiti rilevanti per la soglia fallimentare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della corte d’appello sul primo motivo, affermando che la desistenza del creditore può incidere sulla legittimazione attiva solo se collegata a un pagamento o a un’estinzione dell’obbligazione provati con atto avente data certa anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento; in mancanza, la rinuncia resta atto processuale non idoneo a travolgere il fallimento. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., perché la questione riguardava la valutazione di materiale probatorio già acquisito e, comunque, la ricorrente non ha indicato quali difese avrebbe potuto svolgere. Sul secondo motivo, ha ribadito che, ai fini dell’art. 15, comma 9, l.fall., rilevano tutti i debiti scaduti e non pagati emersi nell’istruttoria prefallimentare, anche se accertati nel giudizio di reclamo, e che anche le passività tributarie possono essere computate se portate da un avviso di accertamento conosciuto dal debitore, indipendentemente dall’iscrizione a ruolo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza spese per mancata costituzione degli intimati, con conseguente onere del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla legittimazione del creditore istante nel procedimento per la dichiarazione di fallimento
la soglia di non fallibilità va verificata sui debiti scaduti e non pagati emergenti dall’istruttoria; possono rilevare anche debiti ulteriori acquisiti nel reclamo, purché anteriori alla dichiarazione
art. 111 Cost.
invocato dalla ricorrente in relazione alla tutela del contraddittorio e del giusto processo
l’obbligo di stimolare il contraddittorio d’ufficio riguarda questioni di fatto o miste che richiedano prove diverse, non la mera diversa valutazione di prove già acquisite
la data certa della scrittura è necessaria per opporre l’estinzione del debito anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento
comma 2, n. 4; comma 8; comma 10
nel reclamo possono essere prodotti e valutati documenti e fatti anteriori alla sentenza, anche acquisiti per la prima volta in appello
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma richiamata per l’introduzione del comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002
richiamato dalla ricorrente per sostenere che il debito erariale non fosse ancora scaduto
Massime di principio
- Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, la desistenza del creditore istante è idonea a incidere sulla legittimazione attiva solo se sia collegata all’estinzione del credito e il pagamento o altro fatto estintivo risulti da atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.
- La rinuncia o desistenza del creditore, quando non sia accompagnata dall’estinzione dell’obbligazione, ha natura meramente processuale e non determina la revoca della sentenza di fallimento se non portata tempestivamente a conoscenza del giudice che deve decidere.
- L’obbligo di attivare il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. opera per questioni nuove di fatto o miste che richiedano un diverso apparato probatorio, non quando il giudice si limiti a una diversa valutazione di prove già acquisite.
- Ai fini del limite minimo di fallibilità previsto dall’art. 15 l.fall., rilevano tutti i debiti scaduti e non pagati emersi dall’istruttoria prefallimentare, anche se accertati o documentati per la prima volta nel reclamo, purché anteriori alla sentenza dichiarativa.
- Le passività tributarie possono essere considerate debiti scaduti e non pagati ai fini della soglia fallimentare anche se non ancora iscritte a ruolo, quando risultino da un avviso di accertamento conosciuto dal debitore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11325/2024 del 29/04/2024
- ordinanza_civile · 29 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11326/2024 del 29/04/2024
- ordinanza_civile · 29 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11327/2024 del 29/04/2024
- ordinanza_civile · 29 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11330/2024 del 29/04/2024
- ordinanza_civile · 29 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11331/2024 del 29/04/2024
- ordinanza_civile · 29 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11342/2024 del 29/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →