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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19218/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, con cui l'Ufficio aveva contestato a una società di persone operante nel commercio di autoveicoli un maggior reddito ai fini Irpeg e Irap, per variazione delle rimanenze e sopravvenienza attiva, nonché l'indebita detrazione di Iva. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Amministrazione deduceva un solo motivo, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 del d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 2426 c.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente escluso la legittimità della valutazione delle rimanenze di auto usate operata dall'Ufficio con criterio del costo storico. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio una questione pregiudiziale: la nullità dei giudizi di merito per violazione del contraddittorio, poiché non erano stati coinvolti i soci della società, litisconsorti necessari nel giudizio avente ad oggetto un accertamento unitario fondato su elementi comuni e riferito, con unico atto, a imposte dirette, Irap e Iva.

La decisione

La Corte non esamina il motivo di ricorso sul merito della rettifica delle rimanenze, perché rileva d'ufficio il difetto di integrità del contraddittorio nei precedenti gradi di merito. Dichiara la nullità dei giudizi di merito, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Catania affinché celebri un nuovo giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, previa integrazione del contraddittorio, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è il parametro formale del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge

  • art. 92 d.P.R. n. 917/1986

    norma evocata dall'Agenzia per sostenere la legittimità della valutazione delle rimanenze secondo il costo storico

  • art. 2426 c.c.

    norma evocata dall'Agenzia in tema di criteri di valutazione delle rimanenze

  • d.P.R. n. 917/1986, art. 5

    richiamato quale base dell'unicità dell'accertamento e dell'imputazione per trasparenza nei rapporti con le società di persone

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 14

    impone l'integrazione del contraddittorio quando la controversia coinvolge litisconsorti necessari

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 29

    richiamato con riguardo alla riunione dei processi instaurati dai litisconsorti necessari

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b)

    consente al giudice d'appello di rimettere la causa al primo giudice per il difetto di integrazione del contraddittorio

  • art. 383, ultimo comma, c.p.c.

    fondamento del rinvio al primo giudice dopo la cassazione per vizio del contraddittorio

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    richiamato, insieme alla CEDU, per il principio di ragionevole durata del processo

  • artt. 6 e 13 CEDU

    richiamati per valorizzare la ragionevole durata e l'effettività della tutela processuale

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario relativo ad accertamenti unitari fondati su elementi comuni, la controversia è inscindibile e deve svolgersi con la partecipazione di tutti i soggetti che sono titolari della posizione sostanziale coinvolta; in mancanza, il giudizio è nullo per violazione del contraddittorio.
  • Quando un unico avviso di accertamento riguarda, per lo stesso periodo e sulla base dei medesimi presupposti fattuali, imposte che determinano litisconsorzio necessario per alcuni profili e imposte che normalmente non lo richiedono, l'inscindibilità della fattispecie può estendere l'esigenza del simultaneus processus all'intero giudizio.
  • La nullità derivante dalla mancata partecipazione dei litisconsorti necessari è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, se riscontrata in cassazione, impone la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.
  • L'esigenza di ragionevole durata del processo può giustificare la riunione o la conservazione degli effetti processuali solo quando risulti già sostanzialmente rispettato il contraddittorio e vi sia piena identità oggettiva e processuale delle cause; in difetto, prevale la necessità del processo unitario con tutti i litisconsorti.
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Come è indicizzato

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