Cassazione Civile, Ordinanza n. 14558/2026 del 16/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il Comune aveva richiesto alla società il pagamento di euro 11.284 a titolo di TARI per l'anno d'imposta 2015, in relazione allo stabilimento industriale ubicato nell'area ASI di Nola. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del Comune e rigettato il ricorso della società, ritenendo che il servizio di raccolta rifiuti fosse svolto dal Comune anche nella zona in cui insisteva lo stabilimento, sulla base di una nota comunale e del capitolato d'appalto, e che la contribuente non avesse provato l'inadempimento del servizio. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione del giudicato esterno favorevole formatosi su una precedente sentenza relativa a TARSU 2014; 2) violazione degli artt. 1, commi 656 e 657, L. 147/2013 e del d.lgs. 152/2006, assumendo che il servizio non fosse svolto nell'area interportuale e che il giudice avesse errato nel ritenere rilevante la collocazione dello stabilimento in area ASI; 3) violazione degli stessi commi della L. 147/2013, contestando l'affermazione della CTR secondo cui il servizio fosse svolto con sistema porta a porta, mentre dal piano finanziario e dalla relazione TARI 2015 risultava invece una raccolta stradale; 4) e 5) ulteriori censure sulla mancata considerazione della disciplina contrattuale e sulla non credibilità della tesi comunale circa l'effettivo svolgimento del servizio nelle aree interportuali, anche alla luce dei costi del servizio e del capitolato d'appalto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo; ha accolto il secondo e il terzo motivo, ritenendo assorbiti gli altri; ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che, nelle ipotesi di mancato svolgimento del servizio di raccolta nella zona servita dall'immobile, la TARI può essere ridotta nei limiti di legge; nel caso concreto, la CTR non aveva esaminato in modo completo il capitolato d'appalto e la disciplina del servizio, decisivi per stabilire se il servizio fosse effettivamente svolto fino allo stabilimento della contribuente oppure solo lungo le strade di collegamento. Il primo motivo è stato respinto perché il giudicato esterno non era stato dedotto in appello e, comunque, non poteva essere invocato per annualità diverse in materia di TARSU/TARI, trattandosi di situazione non durevole.
Norme richiamate
Il giudicato esterno può essere invocato solo se ritualmente dedotto nel giudizio di merito; inoltre, in materia di TARSU/TARI, l'accertamento sul servizio reso in proprio o sulla riduzione non ha efficacia durevole tale da estendersi automaticamente ad annualità diverse.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il vizio denunciabile è l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non bastano mere argomentazioni difensive o singoli elementi istruttori se il fatto decisivo è stato comunque considerato.
art. 1, commi 641, 656 e 657, L. 147/2013
La TARI è dovuta per il possesso o la detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani; se il servizio di raccolta è mancato o è stato svolto solo in parte o in grave difformità nella zona dell'immobile, opera la riduzione obbligatoria prevista dai commi 656 e 657, da determinarsi secondo la concreta estensione del disservizio e la distanza dal punto di raccolta.
Richiamato dalla ricorrente quale parametro del servizio di gestione dei rifiuti, ma il punto centrale della decisione è la concreta modalità di svolgimento del servizio ai fini della riduzione tariffaria.
d.lgs. 507/1993, art. 59, comma 4
Richiamato in giurisprudenza per affermare che il diritto alla riduzione presuppone l'accertamento specifico della mancata o irregolare erogazione del servizio nella zona interessata e l'onere della prova grava sul contribuente.
Massime di principio
- In materia di TARI, la riduzione prevista per mancato o irregolare svolgimento del servizio di raccolta non opera come esenzione né come sanzione per il Comune, ma come temperamento legale del prelievo commisurato al minor costo/beneficio del servizio reso nella zona interessata.
- Il contribuente che invochi la riduzione tariffaria deve provare specificamente i presupposti di fatto del disservizio, con riferimento al periodo d'imposta, alla zona di ubicazione dell'immobile e alle modalità concrete del servizio.
- La riduzione del 20% prevista per il mancato svolgimento o la grave irregolarità del servizio e quella fino al 40% prevista per le zone non servite sono riduzioni obbligatorie di fonte legale, non subordinate a una domanda formale speciale né superabili dalla disciplina regolamentare locale.
- Il giudizio sulla riduzione TARI richiede l'esame del fatto storico decisivo relativo a dove e come il servizio sia stato effettivamente svolto; è vizio di motivazione omettere la valutazione di documenti o clausole contrattuali decisivi che possano mutare l'esito della controversia.
- Il giudicato esterno in materia di tributi periodici non può essere automaticamente esteso ad annualità diverse quando l'accertamento riguarda elementi della fattispecie suscettibili di variazione da periodo a periodo.
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