Cassazione Civile, Ordinanza n. 32623/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Le contribuenti avevano impugnato un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiore imposta di registro, a seguito della rettifica del valore di un terreno acquistato per usucapione e ritenuto edificabile al tempo della vicenda. Dopo un primo giudizio di merito definito con rideterminazione del valore e passaggio in giudicato, le contribuenti avevano proposto revocazione deducendo di avere scoperto successivamente che il terreno era stato inserito, per effetto di una variante urbanistica, in un'area naturale protetta con vincolo di inedificabilità; avevano inoltre richiamato una sentenza favorevole resa nei confronti di un altro coobbligato. La CTR, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, aveva rigettato la revocazione ritenendo che la riqualificazione urbanistica fosse successiva alla decisione impugnata e che non potesse attribuirsi rilievo alla sentenza favorevole al coobbligato. Con il ricorso per cassazione le contribuenti hanno dedotto: violazione dell'art. 36, comma 2, d.l. 223/2006, sostenendo che ai fini dell'imposta di registro l'edificabilità va desunta dallo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, anche se non ancora approvato dalla Regione; omesso esame di un fatto decisivo, cioè dell'intervenuta emanazione della norma interpretativa e dei suoi effetti; violazione dell'art. 395, n. 3, c.p.c. come conseguenza dei primi due vizi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, rilevando che la CTR aveva errato nel considerare decisiva la data di approvazione regionale della variante urbanistica, mentre l'art. 36, comma 2, d.l. 223/2006, norma di interpretazione autentica e retroattiva, impone di valorizzare la qualificazione urbanistica risultante dal piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione regionale e dagli strumenti attuativi. Perciò la motivazione del giudice di rinvio sulla non ricorrenza dei presupposti della revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c. è stata ritenuta erronea. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che dovrà verificare se, in riferimento alla delibera n. 92/1997, sussistano i presupposti per la revocazione e regolare anche le spese dell'intero giudizio. È rimasta assorbita la questione relativa all'efficacia del giudicato favorevole formatosi nei confronti di altro coobbligato, già ritenuta in astratto corretta nella precedente cassazione ma non decisiva nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, d.l. 223/2006
ai fini dell'imposta di registro l'edificabilità di un'area va desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi
norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva e applicazione anche alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore
se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario
la revocazione richiede documenti decisivi non producibili prima per causa di forza maggiore o fatto dell'avversario; occorre una valutazione motivata della rilevanza del fatto/documento rispetto al presupposto revocatorio
richiamato nel precedente giudizio di cassazione come norma violata per difetto assoluto di motivazione della decisione rescindente
art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel precedente giudizio di cassazione come parametro motivazionale della sentenza tributaria, ritenuto violato per omissione dell'argomentazione decisiva
in astratto consente al coobbligato di avvalersi del giudicato favorevole formatosi tra l'amministrazione e altro coobbligato, ma non quando esiste un giudicato diretto già formatosi nei suoi confronti
richiamato in relazione alla preclusione derivante dal giudicato diretto formatosi tra le stesse parti
art. 92 del piano regolatore generale del Comune di Roma
delibera di variante urbanistica richiamata come fatto storico rilevante ai fini dell'edificabilità del terreno
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, l'edificabilità di un'area deve essere desunta dalla classificazione urbanistica risultante dal piano regolatore generale adottato dal Comune, senza che siano necessari l'approvazione regionale o gli strumenti attuativi.
- La disposizione che qualifica l'edificabilità ai fini fiscali in base al piano regolatore generale adottato ha natura di interpretazione autentica e si applica retroattivamente anche a vicende anteriori alla sua entrata in vigore.
- Nel giudizio di revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c., il giudice deve motivare specificamente sulla decisività del documento o del fatto sopravvenuto rispetto al thema della revocazione; non è sufficiente un richiamo apodittico a un fatto storico neutro.
- Il coobbligato d'imposta può invocare il giudicato favorevole formatosi nei confronti di altro coobbligato solo in assenza di un giudicato diretto già formatosi nei suoi confronti; il giudicato personale prevale sul giudicato riflesso.
- La violazione del dovere di motivazione della sentenza sussiste quando la decisione non rende comprensibile la ragione giuridica del decisum in relazione alla questione decisiva sottoposta al giudice.
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