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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04773/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un medico aveva impugnato davanti al T.A.R. gli atti di una procedura per il conferimento dell'incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di anestesia e rianimazione, chiedendo la sospensione cautelare della nomina del candidato prescelto, l'annullamento della delibera di conferimento dell'incarico e degli atti della commissione, il riconoscimento del proprio diritto all'incarico o, in subordine, la rinnovazione della valutazione, nonché il risarcimento dei danni. Il ricorrente sosteneva che la commissione avesse violato il d.P.R. 484/1997, l'art. 15 d.lgs. 502/1992, il bando e i principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, attribuendo punteggi ritenuti abnormi e illogici nelle macro-aree curriculum e colloquio. Le controparti eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che si trattasse di controversia devoluta al giudice ordinario perché la procedura non era un concorso tecnico ma un conferimento di incarico connotato da discrezionalità fiduciaria del direttore generale. Il ricorrente ha quindi promosso regolamento preventivo di giurisdizione per affermare la giurisdizione amministrativa, qualificando la fase come pre-procedimentale e concorsuale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la procedura per il conferimento dell'incarico di direttore di struttura complessa non integri un concorso in senso tecnico, ma una selezione non concorsuale articolata in una fase di idoneità e in una successiva scelta fiduciaria del direttore generale. Poiché la fase di nomina è dominante e le censure investono sia la procedura di selezione sia l'atto finale di conferimento, la controversia rientra nella giurisdizione ordinaria in applicazione del principio di concentrazione delle tutele, senza frazionamento della giurisdizione tra le diverse fasi. Le parti sono state rimesse al giudice ordinario anche per le spese del giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.c.

    fondamento del regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla parte ricorrente.

  • art. 10 c.p.a.

    richiamato insieme all'art. 41 c.p.c. quale base del regolamento preventivo di giurisdizione.

  • art. 380-ter c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e per le conclusioni del Pubblico Ministero.

  • art. 15 d.lgs. n. 502 del 1992

    norma che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali sanitari di struttura complessa; la Corte la considera alla base di una procedura non concorsuale, con scelta fiduciaria finale.

  • art. 15-ter d.lgs. n. 502 del 1992

    norma centrale della fattispecie; la Corte la interpreta nel senso che il procedimento si articola in una fase di giudizio di idoneità e in una fase finale discrezionale rimessa al direttore generale, senza graduatoria concorsuale.

  • d.P.R. n. 484 del 1997

    richiamato dal ricorrente come norma violata nella selezione per l'incarico sanitario.

  • d.l. n. 158 del 2012, conv. in L. n. 189 del 2012

    richiamato per affermare che, anche a seguito delle modifiche normative, la procedura resta non concorsuale.

  • art. 97 Cost.

    invocato dal ricorrente quale parametro di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione e ai profili di legittimità dell'azione amministrativa.

Massime di principio

  • Il procedimento di conferimento dell'incarico di direttore di struttura complessa sanitaria non costituisce un concorso pubblico in senso tecnico, ma una selezione non concorsuale strutturata in una fase di verifica dell'idoneità e in una successiva scelta discrezionale e fiduciaria del direttore generale.
  • Quando la controversia investe una procedura di conferimento di incarico dirigenziale sanitario con fase finale di nomina fiduciaria, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario anche se le censure riguardano vizi della fase di valutazione preliminare.
  • Per il principio di concentrazione delle tutele, non può essere frazionata la giurisdizione tra le diverse fasi della procedura quando l'atto finale di conferimento è il momento dominante del percorso selettivo.
  • La natura non comparativa della valutazione della commissione e l'assenza di una graduatoria finale escludono la riconduzione della procedura allo schema del concorso amministrativo tecnico.
  • Le domande di annullamento degli atti preparatori, di accertamento del diritto al conferimento dell'incarico e di risarcimento dei danni devono essere trattate unitariamente davanti al giudice munito di giurisdizione sul rapporto sostanziale complessivo.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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