Cassazione Civile, Sentenza n. 18378/2021 del 30/06/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia della CTP. Oggetto del contendere: cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973 per il recupero di un credito d'imposta utilizzato in compensazione ma non esposto nella dichiarazione dei redditi. L'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 11 L. 27/12/1997, n. 449, in relazione all'art. 11 L. 5/10/1991, n. 317, sostenendo che la CTR aveva eluso la previsione di decadenza prevista per chi non indica il credito nella dichiarazione nei termini stabiliti
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo che la CTR abbia erroneamente applicato i principi di diritto in tema di decadenza dall'utilizzo del credito d'imposta e di emendabilità della dichiarazione. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia - sezione staccata di Brescia - in diversa composizione, con invito ad uniformarsi al principio di diritto espresso. La Corte ha altresì disposto che il giudice di rinvio provveda sulle spese del giudizio di legittimità
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 11
La disposizione attribuisce creditI d'imposta come incentivo; nella fattispecie va applicata con il richiamo al terzo comma dell'art. 11 della L. n. 317/1991, che subordinano l'utilizzazione del credito alla sua indicazione nella dichiarazione nei termini previsti, a pena di decadenza
Legge 5 ottobre 1991, n. 317, art. 11
Stabilisce che il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è concesso il beneficio oppure in quella relativa al periodo successivo; il mancato rispetto di tale onere determina la perdita del diritto all'utilizzazione
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Norma che disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni e la procedura di recupero mediante iscrizione a ruolo/cartella, invocata quale titolo dell'azione di recupero dell'Amministrazione
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3
Norma di legittimità invocata quale motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
Codice civile, art. 1427 e ss.
Richiamati come parametro per valutare la possibilità di correggere errori nei rapporti di natura negoziale: il contribuente può superare l'irrevocabilità solo dimostrando che l'errore è essenziale e oggettivamente riconoscibile
Giurisprudenza: Cass. SS.UU. 30 giugno 2016, n. 13378
Principio consolidato secondo cui la generale emendabilità della dichiarazione fiscale riguarda le mere dichiarazioni di fatto; le parti della dichiarazione aventi carattere negoziale non sono emendabili salvo casi eccezionali di errore essenziale e oggettivamente riconoscibile
Massime di principio
- Se una normativa che concede un credito d'imposta richiede l'indicazione del credito nella dichiarazione di periodo (o in quella successiva) a pena di decadenza, il mancato rispetto di tale requisito comporta la perdita del diritto all'utilizzo del credito.
- La regola generale di emendabilità della dichiarazione fiscale vale per le mere dichiarazioni di fatto; le parti aventi natura negoziale o costitutiva di diritti (es. esposizione di crediti d'imposta) sono vincolanti e non sempre correggibili dopo il decorso dei termini e delle decadenze previste dalla legge.
- Per ottenere la rettifica di una dichiarazione su elementi 'negoziali' il contribuente deve dimostrare un errore essenziale e oggettivamente riconoscibile (richiamo agli artt. 1427 e ss. c.c. e alla giurisprudenza consolidata).
- In caso di controlli automatizzati (art. 36-bis DPR 600/1973) l'Amministrazione può recuperare somme iscritte a ruolo se il diritto all'utilizzo del credito è decaduto per mancata indicazione in dichiarazione.
- Per evitare contenziosi è prudente indicare sempre i crediti d'imposta nei termini previsti dalla legge, conservare la documentazione probatoria e, se possibile, correggere tempestivamente eventuali omissioni prima che scadano i termini di decadenza.
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