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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40865/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione aveva richiesto l'imposta di donazione applicando l'aliquota del 4% sulla parte eccedente la franchigia, calcolando la franchigia stessa anche tenendo conto di donazioni anteriori effettuate dal medesimo donante nel periodo 2001-2006, quando l'imposta di donazione era stata abrogata. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la decisione era stata confermata. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme sull'imposta di donazione e sul coacervo, sostenendo che non dovessero essere incluse nella base di calcolo della franchigia le donazioni fiscalmente irrilevanti perché compiute nel periodo di inesistenza dell'imposta. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione delle norme sulla qualificazione dell'imposta come principale, assumendo che la pretesa dell'Ufficio non derivasse da una mera correzione di errori o omissioni nell'autoliquidazione, ma da un'operazione interpretativa complessa, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'avviso integrativo al notaio e per la qualificazione dell'imposta come principale.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha affermato che, ai fini del calcolo della franchigia nell'imposta di donazione, non possono essere computate le donazioni effettuate nel periodo in cui l'imposta era stata soppressa e quindi fiscalmente irrilevanti. Ha inoltre ritenuto che, nel caso concreto, la pretesa richiedesse valutazioni tecnico-interpretative non ricavabili immediatamente dall'atto, sicché non poteva applicarsi la procedura di controllo automatizzato propria dell'imposta principale nei confronti del notaio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale di Bolzano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 47, 49 e 50, D.L. 262/2006

    La reintroduzione dell'imposta di donazione opera sulla parte del valore del bene donato che eccede la franchigia prevista; ai fini del relativo calcolo non si computano le donazioni fiscalmente irrilevanti perché compiute quando l'imposta non era vigente o erano esenti.

  • art. 57, D.lgs. 346/1990

    La responsabilità solidale del notaio non si estende alle imposte complementari e suppletive, ma resta limitata all'imposta principale.

  • art. 13, L. 383/2001

    La soppressione dell'imposta di donazione nel periodo di sua abrogazione rende fiscalmente irrilevanti le donazioni poste in essere in tale arco temporale, che non possono essere recuperate nel coacervo.

  • artt. 3-bis e 3-ter, D.lgs. 463/1997

    La procedura di controllo automatizzato dell'autoliquidazione è esperibile solo quando la maggiore imposta emerga immediatamente dagli elementi desumibili dall'atto; se occorrono valutazioni interpretative o accertamenti ulteriori, deve procedersi con gli ordinari strumenti di accertamento.

  • art. 42, D.P.R. 131/1986

    Definisce imposta principale, suppletiva e complementare; la qualificazione dipende dal tipo di recupero effettuato dall'Ufficio e dalla necessità o meno di una semplice correzione di errori od omissioni.

  • art. 57, D.P.R. 131/1986

    La disciplina della responsabilità del notaio resta limitata all'imposta principale e non si estende alle imposte complementari e suppletive.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per denunciare la violazione di legge commessa dal giudice di merito.

Massime di principio

  • In tema di imposta di donazione, il coacervo ai fini della franchigia non comprende le donazioni fiscalmente irrilevanti al momento in cui furono poste in essere, comprese quelle realizzate nel periodo in cui il tributo era stato soppresso.
  • Non è legittimo recuperare a tassazione, attraverso il computo della franchigia, donazioni anteriori che il sistema tributario aveva già considerato indifferenti; la capacità contributiva deve esistere al momento in cui sorge l'obbligazione tributaria.
  • La procedura di controllo automatizzato dell'autoliquidazione può essere utilizzata solo quando il maggior tributo emerga in modo immediato e cartolare dagli elementi dell'atto; se la pretesa richiede interpretazioni giuridiche complesse o accertamenti extratestuali, occorre l'avviso di accertamento secondo le regole ordinarie.
  • La responsabilità del notaio nella registrazione telematica non può essere estesa oltre i casi previsti dalla legge, e in particolare non copre i recuperi qualificabili come imposta complementare o suppletiva.
  • Quando la qualificazione del tributo dipende da una questione interpretativa controversa e non da un mero errore materiale o omissione, non è corretto trattare il recupero come imposta principale nell'ambito del controllo automatizzato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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