Cassazione Civile, Ordinanza n. 19832/2022 del 20/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione l’ordinanza del Giudice di Pace di Roma che aveva convalidato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma. In sede di legittimità ha articolato tre motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia sui motivi dell’opposizione relativi ai consolidati legami familiari in Italia e alla violazione dei diritti partecipativi nonché della direttiva rimpatri; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 13, comma 2, lett. b), e comma 2-bis, d.lgs. 286/1998, dell’art. 8 CEDU e degli artt. 2, 3 e 117 Cost., lamentando che non fosse stata valutata la sproporzione e irragionevolezza dell’espulsione rispetto alla tutela dei vincoli familiari; con il terzo ha denunciato violazione della direttiva 2008/115, dell’art. 7, della Carta dei diritti fondamentali UE, dell’art. 10-bis l. 241/1990 e di altre disposizioni del testo unico immigrazione, sostenendo di essere stato privato della possibilità di rappresentare all’autorità amministrativa circostanze decisive, quali vincoli familiari, possesso di passaporto e stabile domicilio.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso e ha accolto il primo motivo. Ha qualificato la doglianza non come vero omesso esame, ma come deduzione di un difetto assoluto di motivazione dell’ordinanza impugnata, la quale si era limitata a formule stereotipate e generiche senza alcun effettivo accertamento sulle circostanze familiari dedotte dal ricorrente. Ha rilevato che tali circostanze erano rilevanti ai fini della valutazione richiesta dall’art. 13, comma 2-bis, t.u. immigrazione e che il generico richiamo ai precedenti penali non integrava una autonoma ratio decidendi. I restanti due motivi sono stati dichiarati assorbiti. L’ordinanza è stata cassata con rinvio al Giudice di Pace di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma processuale asseritamente violata nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione.
Richiamato dal ricorrente per denunciare l’omessa pronuncia sui motivi di opposizione.
Utilizzato come parametro del vizio di nullità della decisione per error in procedendo/difetto di motivazione.
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente quale base normativa del decreto di espulsione contestato.
art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998
La Corte afferma che impone un giudizio valutativo sulle circostanze concrete, comprese quelle familiari, rilevanti ai fini dell’espulsione.
art. 8 CEDU
Richiamato per la tutela dei legami familiari e per la verifica di proporzionalità della misura espulsiva.
art. 2 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tutela dei diritti inviolabili e dei rapporti familiari.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente sotto il profilo di ragionevolezza e proporzionalità del provvedimento.
art. 117 Cost.
Richiamato in relazione al rispetto degli obblighi convenzionali e sovranazionali.
direttiva 2008/115/CE
Richiamata dal ricorrente per i diritti procedimentali e la disciplina dei rimpatri.
art. 7 direttiva 2008/115/CE
Richiamato dal ricorrente come norma sui termini e sulle garanzie del rimpatrio.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Richiamato dal ricorrente a tutela del diritto a un buon andamento/procedimento amministrativo con partecipazione.
Richiamato dal ricorrente per la partecipazione procedimentale e il contraddittorio endoprocedimentale.
art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente nell’ambito delle garanzie procedimentali collegate alla disciplina dell’immigrazione.
art. 13, comma 4, d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente nel novero delle norme del testo unico immigrazione asseritamente violate.
art. 13, comma 4-bis, d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente nel novero delle norme del testo unico immigrazione asseritamente violate.
art. 13, comma 5.1, d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente nel novero delle norme del testo unico immigrazione asseritamente violate.
La Corte qualifica il vizio come difetto assoluto di motivazione, idoneo a determinare nullità della pronuncia.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione o impugnazione di un decreto di espulsione, il giudice deve confrontarsi in modo effettivo con le circostanze concrete dedotte dall’interessato, quando esse siano rilevanti ai fini del bilanciamento richiesto dalla normativa sull’immigrazione e dall’art. 8 CEDU.
- La motivazione meramente stereotipata o astratta, priva di un accertamento sulle specifiche allegazioni di fatto, integra un difetto assoluto di motivazione denunciabile come nullità della decisione.
- Il semplice richiamo generico a precedenti penali o a formule di stile non basta a costituire una autonoma ratio decidendi, se non consente di comprendere l’iter logico seguito dal giudice.
- Quando il primo motivo di ricorso investe la mancanza di una reale motivazione su un punto decisivo, i motivi ulteriori che presuppongono un nuovo esame del merito possono restare assorbiti.
- Nei provvedimenti espulsivi che incidono sulla vita familiare, la valutazione di proporzionalità deve considerare in modo espresso i legami familiari, la durata della permanenza, la presenza di figli e l’eventuale assenza di legami nel Paese di origine.
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